N. 691 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 1989
N. 691 Ordinanza emessa il 3 ottobre 1989 dal pretore di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Canini Mario e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Contributi per l'assistenza sanitaria dei commercianti - Previsione, in caso di denuncia di cessazione dell'attivita' commerciale effettuata oltre i termini di cui all'art. 4 della legge n. 1397/1960 e in caso di accertamento d'ufficio, della riscossione anche dei contributi afferenti all'anno solare in corso - Ingiustificata violazione del principio di uguaglianza per l'eguale trattamento contributivo dei commercianti in attivita' e dei commercianti che, pur cessati dall'attivita', abbiano omesso di richiedere la cancellazione dall'elenco. (Legge 27 novembre 1960, n. 1397, art. 36, secondo comma, in relazione alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, art. 4). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.3 del 17-1-1990 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nell'udienza di discussione tenuta in Grosseto il giorno 3 ottobre 1989 nella controversia del lavoro promossa da Canini Mario, contro l'I.N.P.S.; Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo; Sono presenti i procuratori delle parti; Rilevato che l'I.N.P.S. richiede nei confronti di Canini Mario i contributi per l'assistenza sanitaria per i commercianti ( ex contributi di malattia di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397) per gli anni 1980, 1981 e 1982, nonche' i contributi per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti per gli anni 1983, 1984 e 1985; che l'ingiunto oppone di aver cessato l'attivita' prima del 1980, ma risulta, dalla documentazione prodotta dall'I.N.P.S., che la commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione elenchi commercianti, su domanda 4 marzo 1986 del Canini, lo ha cancellato dagli elenchi con provvedimento 23 aprile 1986 per cessazione di attivita' dal 28 marzo 1981; che la effettiva cessazione di attivita' di tale data, certificata dalla commissione, non e' contestata dall'I.N.P.S., che pero' richiede anche i contributi relativi agli anni successivi, fino alla data di presentazione della denuncia di cessazione, in forza dell'art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nonche' dell'art. 11, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613; che l'art. 36, secondo comma, della legge n. 1397/1960 statuisce che, in caso di denunce effettuate oltre i termini di cui all'art. 4 - trenta giorni dalla data in cui l'evento si e' verificato - e in caso di accertamento di ufficio devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti l'anno solare in corso; che l'art. 11 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) statuisce, al primo comma, che i contributi sono riscossi dall'I.N.P.S. "... applicandosi, per la compilazione e la pubblicazione dei ruoli e per la riscossione dei contributi, salvo quanto previsto dalla presente legge, le norme della legge 27 novembre 1960, n. 1397"; che l'art. 36, secondo comma, della legge n. 1397/1960 e l'art. 11, primo comma, della legge n. 613/1966, comportano l'anomala situazione della persistenza di un obbligo contributivo pur in assenza del requisito essenziale richiesto per l'assicurazione, quello dell'effettivo esercizio di un'attivita' commerciale con carattere di abitualita' e prevalenza, cosi' come richiede l'art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397; che l'art. 36, secondo comma, della legge n. 1397/1960 appare in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, perche' da un lato attua una ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti dei commercianti che abbiano cessato l'attivita', facendo permanere l'obbligo contributivo a carico di quelli tra loro che abbiano omesso di richiedere la cancellazione nei termini, dall'altro, anche in combinazione con l'art. 11, primo comma, della legge n. 613/1966, estende l'assicurazione a coloro che "lavoratori" piu' non sono (essendo pacifico che l'obbligo contributivo non puo' essere svincolato dal diritto alle prestazioni, tant'e' che i contributi che non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni, per essere stati indebitamente versati, devono essere restituiti: art. 12 della legge n. 613/1966); che la questione di legittimita' costituzionale non pare manifestamente infondata ed e' rilevante nel presente giudizio, dipendendo dalla sua soluzione l'esito della domanda dell'I.N.P.S. in ordine ai contributi per i periodi successivi alla effettiva cessazione dell'attivita';
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nella parte in cui dispone che in caso di denunce di cessazione della attivita' commerciale effettuata oltre i termini di cui all'art. 4 e in caso di accertamento di ufficio devono essere posti in riscossine anche i contributi afferenti all'anno solare in corso; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il pretore: (firma illeggibile) 90C0033