N. 693 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 agosto 1989

                                 N. 693
 Ordinanza  emessa  il 24 agosto 1989 dal giudice istruttore presso il
 tribunale di Ancona nei  procedimenti  civili  riuniti  vertenti  tra
 Lanciotti  Fabio  Pio  ed altri e l'Amministrazione finanziaria dello
 Stato - Ministero delle finanze
 Procedimento  civile - Giudizio innanzi al tribunale - Mezzi di prova
 - Ordinanze del giudice istruttore che ne dispongono l'ammissibilita'
 o   la  rilevanza  -  Reclamabilita'  al  collegio  Lamentata  natura
 dilatoria o defatigatoria di tale gravame Trattamento discriminatorio
 rispetto  al  piu'  celere procedimento civile pretorile - Violazione
 del principio del buon andamento degli uffici giudiziari.
 (C.P.C.,  art.  178, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e
 ottavo comma).
 (Cost., artt. 2, 3 e 97).
(GU n.3 del 17-1-1990 )
                         IL GIUDICE ISTRUTTORE
    Letto  il  reclamo da parte degli opponenti in data 27 aprile 1989
 avverso ordinanza 3 dicembre 1988-10 aprile 1989;
    Atteso  che  nella  concreta  fattispecie  e'  stato  garantito il
 contraddittorio processuale ex art. 178 del c.p.c. consentendosi alle
 controparti il deposito dell'eventuale memoria di risposta;
    Ritenuto  che,  ad una rilettura degli atti, il giudice istruttore
 (al tempo stesso giudice relatore dell'interposto gravame  di  fronte
 al  collegio)  ritiene  di  investire  la consulta della questione di
 illegittimita' costituzionale (d'ufficio, cioe' iussu  iudicis  senza
 impulso  sollecito  o  di  parte)  anziche'  riferire  del reclamo al
 collegio per le ragioni suesposte;
    Ritenuto che, quindi, in primo luogo deve la stessa Corte porsi il
 problema preliminare della ammissibilita' o meno dell'eccezione ed al
 riguardo  argomenta  questo  g.i.  che  mentre  la presente procedura
 sarebbe  palesemente  inammissibile  ove  le  parti   avessero   gia'
 precisato  le  conclusioni  (in  tal  caso, quindi, iudex functus est
 mumere suo) residuando a questo proposito, a favore della  competenza
 funzionale  del  g.i., le sole tassative ipotesi di cui alle seguenti
 testuali massime giurisprudenziali:
      1)  "La  competenza  del  giudice  istruttore  del  tribunale  a
 pronunciare i provvedimenti  d'urgenza,  quando  vi  e'  controversia
 pendente  per  il merito (art. 701 del c.p.c.), permane anche dopo la
 rimessione al collegio, fino a che la causa non  venga  definita  con
 sentenza.    Successivamente,    la    competenza   medesima   spetta
 all'istruttore d'appello, ovvero,  qualora  non  sia  stato  proposto
 gravame  ma  sia  ancora  pendente il relativo termine, al presidente
 della corte d'appello" (Cass. 12 febbraio 1977, n. 633);
      2)  "Anche  dopo  la  rimessione  della causa al collegio per la
 decisione, competente ad autorizzare il sequestro, che in quella fase
 del  processo  venga  richiesto,  e'  il  giudice  gia' designato per
 l'istruzione e non il presidente del collegio" (Cass. 6 aprile  1957,
 n.  1197),  mentre,  in tema di reclamo al collegio (avverso quindi i
 provvedimenti meramente ordinatori e non decisori),  la  controversia
 e'  ancora  (a  tutti gli effetti pendente in istruttoria (davanti al
 singolo  g.i.)  il  che  consente  di  individuare   una   competenza
 alternativa  a  sollevare la questione di legittimita' costituzionale
 (o da parte del g.i. - giudice relatore che, come gia' detto  e  come
 si  ribadisce,  anziche'  riferire  del  reclamo  al  collegio a fini
 decisori ex art. 178 del c.p.c.,  ne  riferisce  alla  consulta  onde
 farne dichiarare l'incostituzionalita', o da parte del collegio);
    Ritenutasi,  alla stregua delle pregresse argomentazioni, esaurita
 la problematica sulla  preliminare  ammissibilita'  della  rimessione
 alla  Corte  ex art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1;
    Poiche',   comunque,   prima  di  procedere  all'esame  della  non
 manifesta infondatezza o meno  della  questione  rilevata  d'ufficio,
 deve  il  g.i. verificare, altrettanto preliminarmente, il fondamento
 della propria potesta', stavolta  a  prescindere  dal  suo  ruolo  di
 giudice  relatore,  in  astratto  ed  in  concreto,  sulla base della
 giurisprudenza della stessa Corte costituzionale:
    Attesa  la  natura  strumentale-ordinaria dei provvedimenti emessi
 dal g.i. ex art. 177 del c.p.c. (ordinanze) in tema di ammissibilita'
 e  rilevanza  di  mezzi  di  prova proposti dalle parti o ammissibili
 d'ufficio, contrariamente ad es. alla statuizione  ex  art.  648  del
 c.p.c.  (ordinanza definita dalla legge espressamente non impugnabile
 e quindi non revocabile ex art. 177, terzo comma, n. 2, stesso cod.),
 od  alle  misure  strumentali-cautelari  di  cui rispettivamente agli
 artt. 700 e 701 del c.p.c. o 670, 671 e 673 stesso cod. (le quali pur
 nella loro natura strumentale e non decisoria anticipano tuttavia gli
 effetti della decisione sul merito in presenza o del  semplice  fumus
 boni iuris di cui alla norma 670 o anche del periculum in mora di cui
 al 671 ed agli artt. 700 e 701);
    Non  trattandosi,  quindi,  nella  specie  in  esame,  di apposita
 questione  di  legittimita'  costituzionale  la  cui  soluzione   sia
 ritenuta dal g.i. necessaria per la definizione del giudizio promosso
 avanti il tribunale al quale  egli  e'  addetto,  non  vertendosi  in
 attivita'  volta  alla  ricerca ed intrepretazione della normativa da
 applicare per la definizione  della  controversia  e  tale  cioe'  da
 interferire  sull'attivita'  di  giudizio di esclusiva competenza del
 collegio (v. sent. Corte cost. 11 dicembre 1962-20 dicembre 1962,  n.
 109;  ne' tantomeno trattandosi di competanza del g.i. ad emettere un
 certo tipo di pronuncia tale da definire  il  provvedimento  (ad  es.
 decreto  di  liquidazione  peritale - v. sent. Corte cosituzionale n.
 88/1970);
    Non ponendosi in discussione l'essere il previo accertamento della
 completezza dell'istruttoria riservato al  collegio  (v.  sentenza  4
 aprile  1963-9 aprile 963, n. 44) trattandosi per l'ennesima volta di
 soluzione  ritenuta  dal  g.i.  necessaria  per  la  definizione  del
 giudizio  instaurato  dinanzi  all'ufficio  giudiziario  del quale fa
 parte;
    Poiche' al contrario, proprio per quanto concerne il provvedimento
 reclamato,  quest'ultimo,  pur  essendo   il   gravame   istruito   e
 disciplinato  dall'art. 178 del c.p.c., ha riferimento alle ordinanze
 istruttorie emesse ai sensi del  precedente  177,  del  quale  quindi
 presuppone  la  logica  esistenza  e quindi "Se una norma processuale
 puo' essere applicata soltanto  dal  giudice  istruttore  civile  per
 decidere  in  merito  ad  un  provvedimento  che  e' di una esclusiva
 competenza, spetta al medesimo, e non al  collegio  cui  e'  addetto,
 valutare  se sia non manifestamente infondata e rilevante l'eccezione
 di  incostituzionalita'  riguardante  detta  norma,   proponendo   al
 riguardo la questione davanti alla Corte costituzionale" (sent. Corte
 costituzionale 1› giugno 1966-10 giugno 1966, n. 62);
    Atteso  che  la citata massima giurisprudenziale e' invocabile nel
 caso in esame benche' differente la concreta  fattispecie  dell'epoca
 (trattandosi    al   riguardo   della   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 648, secondo comma,  del  c.p.c.,  all'epoca
 reietta,  riproposta  nel  corso  degli anni ottanta e favorevolmente
 accolta  (s'intende  in  tema  di  cauzione  obbligatoria  nel  testo
 originale della norma) con sentenza n. 5/1984 (rendendosi la cauzione
 non piu' vincolante, ove il g.i. era, ed  e'  tuttora,  investito  di
 poteri  decisori  stricti  sensu  (provvisoria esecuzione del decreto
 ingiuntivo) ma trattandosi di legittimita'  costituzionale  dell'art.
 178  nella  parte  in cui, sempre ad avviso dello scrivente, si rende
 tronco e spurio il funzionamento ottimale dell'art. 177 che individua
 nel    g.i.    (e    non    nel    collegio)    autentica    potesta'
 strumentale-decisoria (norma-genesi) mentre nel 178 (norma  derivata)
 ci  si limita ad instaurare il controllo del collegio sulle ordinanze
 (tanto e' vero che ai sensi del settimo comma "Il  provvedimento  del
 collegio  e'  limitato all'ammissibilita' ed alla rilevanza del mezzo
 di prova, e pertanto le parti non possono sottoporgli conclusioni  di
 merito,  ne' totali ne' parziali") mentre e' lex specialis l'art. 350
 del c.p.c. che limita specificamente i poteri  del  g.i.  monocratico
 nel  giudizio  di  appello cio' in quanto logicamente "Nei giudizi di
 appello l'istruttore ha  solamente  poteri  ordinatori  e  non  anche
 istruttori  (a  differenza  di  quanto  disposto  per  il primo grado
 dell'art. 182 del c.p.c.) e cio' perche' l'ammissione di nuove  prove
 in   secondo  grado  implica  una  parziale  riforma  della  sentenza
 impugnata ossia una indagine di competenza del  collegio"  (Cass.  25
 novembre 1955, n. 3800; Cass. 26 ottobre 1968, n. 3597);
    Premesso  che  la  possibilita',  assegnata dalla legge al g.i. ex
 art. 187, quarto comma, del c.p.c., di rimettere le parti al collegio
 per  la sola decisione della questione relativa alla ammissibilita' o
 alla rilevanza dei mezzi di prova, non  riduce  la  detta  competenza
 esclusiva in quanto non consente alle parti di investire direttamente
 il collegio ma lo consente al g.i. onde garantire  l'istruttoria  dal
 rischio-eventualita'  di  reclami  che ne ritardino il corso, gia' ex
 lege non celere (Novella 1950);
    Ritenutasi  a tal punto esaurita ogni problematica giuridica sulla
 competenza   funzionale   del   g.i.   a   sollevare   questioni   di
 incostituzionalita'  e  stante l'annessa esigenza di inquadrare ormai
 detta problematica in sede di fondamento;
    Atteso   che   la  normativa  di  cui  all'art.  178  del  c.p.c.,
 limitatamente alla parte che istituisce e disciplina  il  reclamo  al
 collegio,  appare  in contrasto con i princi'pi di eguaglianza di cui
 agli artt. 2 e 3 nonche'  97  della  Corte  costituzionale,  cio'  in
 quanto  la  natura  dilatoria  e'  defatigatoria in re ipsa del detto
 gravame contrasta in  primo  luogo  con  l'esigenza  di  celerita'  e
 speditezza  processuale  (al  contrario  salvaguardata dal cod. proc.
 civ. nella sua versione originaria 1940 che non prevedeva il reclamo,
 introdotto  dalla  Novella  1950)  ed  in  secondo luogo con il "buon
 andamento della pubblica amministrazione",  mentre  d'altronde  dette
 esigenze   di   efficienza   non  possono  non  essere  estese  anche
 all'autorita' giudiziaria, che  in  difetto,  pur  essendo  il  terzo
 potere  dello  Stato  di  diritto,  si  troverebbe costituzionalmente
 discriminato rispetto  alla  p.a.  appendice  del  potere  esecutivo,
 dovendosi  quindi  intendere  che  il  "buon funzionamento" garantito
 dall'art. 9 della legge fondamentale dello Stato abbia riferimento ad
 un concetto di p.a. latu sensu;
    Atteso  che il trattamento discriminatorio di cui al 178 contempla
 per implicito che il procedimento civile dinanzi alla pretura trovasi
 a beneficiare di una migliore organizzazione strumentale (consistente
 in maggiore celerita' e  funzionalita'  del  procedimento  avanti  il
 tribunale  civile) non essendo i provvedimenti istruttori del pretore
 reclamabili ma sic et simpliciter modificabili o revocabili da  parte
 della  stessa  a.g.o.  emittente, con il che viene costituzionalmente
 garantito l'art. 97 della Costituzione;
    Ritenuto  altresi'  che  la  caducazione dell'art. 178 nella parte
 relativa al reclamo non violerebbe l'art. 24 della  Costituzione,  in
 primo  luogo  perche'  il  diritto  alla  difesa,  costituzionalmente
 garantito, non puo' svilupparsi a detrimento  della  sfera  riservata
 all'altrui   diretto  alla  difesa  e  quindi  in  contrasto  con  la
 funzionale organizzazione degli uffici giudiziari di cui al 97;
    Poiche' d'altronde, in secondo luogo, il detto art. 24 e' comunque
 gia' garantito dal primo comma della norma 178 secondo cui "Le parti,
 senza  bisogno di mezzi di impugnazione, possono proporre al collegio
 anche quando la causa e' rimessa a  questo  a  norma  dell'art.  189,
 tutte  le  questioni  risolute  dal  giudice  istruttore on ordinanza
 revocabile" ed al riguardo non occorre che  sia  stata  fatta  alcuna
 riserva  ne'  si  richiede alcuna impugnazione formale dell'ordinanza
 (Cass. 25 maggio 1949, n. 1341);
    Rilevato, inoltre, ex art. 177, primo e secondo comma, del c.p.c.,
 che "Le ordinanze comunque motivate non possono mai  pregiudicare  la
 decisione  della  causa. Salvo quanto disposto dal seguente comma, le
 ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che
 le  ha  pronunciate"  (seguono le eccezioni che confermano la regola,
 divieti  tassativi  di  revoca  fra  i   quali   rientra   certamente
 l'ordinanza  che  statuisce  sull'ammissibilita' e rilevanza di mezzi
 probatori (v. al riguardo Cass. 12 febbraio 1968,  n.  467;  Cass.  5
 febbraio  1977,  n.  497;  Cass.  28  febbraio 1955, n. 616; Cass. 22
 giugno 1951, n. 1673; Cass. 22 gennaio 1958, n.  132)  ed  oltretutto
 cio'  a  garanzia  del diritto di difesa, il provvedimento di revoca,
 che deve  essere  motivato,  si  fonda  o  su  circostanze  di  fatto
 trascurate  o sopravvenute o su considerazioni di diritto che rendono
 evidente il contrasto con quanto disposto dalla  pregressa  ordinanza
 (Cass.   30  luglio  1953, n. 2599; Cass. 29 settembre 1955, n. 2690;
 Cass. 10 febbraio 1958, n. 415), quindi la potesta'  di  revoca  puo'
 ben  essere  esercitata  per  la  nuova  valutazione  di  circostanze
 preesistenti (Cass. 21 marzo 1977, n. 1096);
    Poiche'  inoltre  "Nel  sistema  del  codice  di  rito  civile non
 esistono ordinanze suscettibili di dar vita ad un giudicato in  senso
 sostanziale,  aventi  cioe'  efficacia  al  di  fuori del processo, e
 preclusive, aventi cioe' efficacia nel processo;
    Esistono  soltanto ordinanze del giudice istruttore o del collegio
 che possono essere revocate o modificate con la pronuncia di  merito"
 (Cass.  8  luglio  1946, n. 803), non competendo quindi al g.i., come
 erroneamente sostenuto nella specie da parte reclamante, alcun potere
 ne'  di  revocare l'ordinanza del collegio che ha rimesso la causa in
 istruttoria per la prova per testi  in  questione  ne'  tantomeno  di
 riportare  gli  atti  al  collegio per provocarne, anticipatamente ad
 ogni statuizione nel merito, la revoca della  pregressa  ordinanza  e
 successivamente   la   decisione   stricto  sensu,  comportando  cio'
 inammissibile valutazione, da parte del g.i., contra legem su materia
 la  cui  rilevanza  istruttoria  e' gia' stata positivamente valutata
 dall'organo collegiale;
    Poiche'  in  sintesi  "Nel sistema del codice di rito le ordinanze
 del collegio hanno lo stesso carattere delibativo e  provvisorio  che
 hanno  le  ordinanze  del  giudice  istruttore,  e come queste mirano
 all'unico fine  di  provvedere  alla  continuazione  dell'istruzione,
 anche  quando  implicitamente  pronuncino  su  qualche  questione  di
 merito; dette ordinanze spiegano, in altri termini, la loro efficacia
 nel processo, vale a dire sulla causa. Salve le limitazioni stabilite
 nel cpv. dell'art. 177 tali ordinanze non pregiudicano, pertanto,  il
 merito  della  causa,  sempre  riservato  alla  fase decisoria, e non
 inducono alcuna preclusione per la riproposizione in questa  sede  di
 tutte le questioni con essa risolute" (Cass. 15 giugno 1955, n. 1825;
 Cass. 9 maggio 1977, n. 1799) (in tal senso v. comunque  anche  Cass.
 15 aprile 1974, n. 1060; Cass. 8 luglio 1946, n. 803);
    Poiche'  e'  da  ritenersi,  dal  tenore  letterale dell'art. 279,
 quarto  comma,  del  c.p.c.,  che  le  ordinanze   collegiali   siano
 modificabili  e revocabili dallo stesso collegio in sede di decisione
 della causa, proprio perche' non soggette ai mezzi di impugnazione  e
 previsti  per  le  sentenze,  quindi  la  modifica  o  revoca avviene
 mediante la successiva sentenza, tipico  e  definitivo  provvedimento
 decisorio  (Cass.  15 novembre 1967, n. 2739; Cass. 9 maggio 1977, n.
 1799; Cass. 2 febbraio 1973, n. 320; Cass. 30 maggio 1962,  n.  1301;
 Cass. 22 aprile 1977, n. 1491; Cass. 31 gennaio 1962, n. 176; Cass. 6
 ottobre 1955, n. 2848; Cass.  16  maggio  1959,  n.  1460;  Cass.  15
 gennaio  1962,  n.  44;  Cass.  15  dicembre  1976, n. 4641; Cass. 15
 novembre 1967, n. 2739; Cass. 9 maggio 1977, n. 1799) e  comunque  ex
 art.  280,  terzo  comma,  del  c.p.c. "Per effetto dell'ordinanza il
 giudice istruttore e' investito di tutti  i  poteri  per  l'ulteriore
 trattazione della causa";
    Atteso,  infine,  che nella corrente prassi giudiziaria l'istituto
 del reclamo, anziche' essere  comunque  circoscritto  ai  soli  mezzi
 autonomi  di  prova  disposti dal g.i. (interpello formale, prova per
 testi, giuramento) tende sempre piu' ad  essere  utilizzato  in  modo
 dilatorio e defatigatorio (ad es., contro provvedimenti istruttori ex
 artt. 210 e 213 del c.p.c. nonche' ammissivi di c.t.u. contrariamente
 alla  giurisprudenza  della  Cassazione  10  luglio 1962, n. 1821, ed
 altra che  la  ritiene  mera  fonte  probatoria,  ausilio  probatorio
 sottratto alla comune esclusiva disponibilita' delle parti, od ancora
 come nella specie contro provvedimenti ex art. 280 del c.p.c.);
                                P. Q. M.
    Letta la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
    Dispone  d'ufficio  la  rimessione alla Corte costituzionale della
 questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  178,  secondo,
 terzo,  quarto,  quinto,  sesto,  settimo e ottavo comma, del c.p.c.,
 essendo la stessa non  manifestamente  infondata  per  le  specifiche
 causali  di  cui in narrativa della presente motivazione, con annessa
 sospensione del presente giudizio;
    Letta altresi' la legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ordina   alla   cancelleria  civile  dell'intestato  tribunale  la
 trasmissione degli  atti  processuali  del  presente  proc.  civ.  n.
 776/1986  alla  Corte  costituzionale  e  la  notifica della presente
 ordinanza ai procuratori delle parti ed al Presidente  del  Consiglio
 dei  Ministri  nonche'  la  comunicazione  del provvedimento anche ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Ancona, addi' 24 agosto 1989
               Il giudice istruttore: (firma illeggibile)

 90C0035