N. 3 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 1989

                                  N. 3
 Ordinanza emessa il 16 novembre 1989 dal tribunale militare di Torino
 nel procedimento penale a carico di Di Mari Daniele
 Reati  militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di
 coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte
 costituzionale  (sentenza  n.  409/1989) - Contestazione della scelta
 della Corte come "unica, possibile, vincolata" Conseguente  invasione
 della sfera di competenza del legislatore Violazione del principio di
 legalita' e tassativita' e del divieto di analogia in materia  penale
 -   Ingiustificate   differenze   e  irragionevoli  equiparazioni  di
 trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma de  qua
 -  Conseguente  incentivazione  alla  commissione  di  tale  reato  -
 Ingiustificato favor rei in caso di rifiuto globale del  servizio  di
 leva  per  motivi  c.d.  di  coscienza rispetto a colui che ne oppone
 diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o
 il  servizio  sostitutivo  -  Denunciata sproporzione tra le sanzioni
 previste per il reato de quo rispetto a quello di disobbedienza (art.
 173 del c.p.m.p.).
 (Legge  15  dicembre  1972, n. 772, art. 8, secondo comma, modificato
 dalla sentenza n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953,  n.
 87, art. 28).
 (Cost., artt. 3 e 25 e 27).
(GU n.3 del 17-1-1990 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale a
 carico di  Di  Mari  Daniele,  nato  il  6  maggio  1970  a  Rosolini
 (Siracusa), ed ivi residente in via Messina, c.p., recluta, effettivo
 al 4› btg. ftr. "Guastalla" in Asti, arrestato il  3  novembre  1989,
 imputato  del reato di: "rifiuto del servizio militare di leva" (art.
 8  secondo  comma,  della  legge  15  dicembre  1972,  n.  772,  come
 sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perche',
 chiamato alle armi e presentatosi il 3 novembre 1989 al 4› btg.  ftr.
 "Guastalla"  in  Asti  cui  era  destinato  per  adempiere  ai propri
 obblighi militari, il 3 novembre 1989 rifiutava, prima di  assumerlo,
 il  servizio  militare  di  leva  adducendo imprescindibili motivi di
 coscienza, e di contrarieta' personale in  ogni  circostanza  all'uso
 delle   armi,   a   causa  delle  proprie  convinzioni  religiose  di
 appartenere al credo dei "Testimoni di Geova" e rifiutava altresi' di
 richiedere  l'eventuale  ammissione  ai servizi sostitutivi di quello
 militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di  coscienza.
                             O S S E R V A
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 2/1990).
 90C0038