N. 3 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 1989
N. 3 Ordinanza emessa il 16 novembre 1989 dal tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di Di Mari Daniele Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come "unica, possibile, vincolata" Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore Violazione del principio di legalita' e tassativita' e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma de qua - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato favor rei in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato de quo rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.). (Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, modificato dalla sentenza n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28). (Cost., artt. 3 e 25 e 27).(GU n.3 del 17-1-1990 )
IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Di Mari Daniele, nato il 6 maggio 1970 a Rosolini (Siracusa), ed ivi residente in via Messina, c.p., recluta, effettivo al 4 btg. ftr. "Guastalla" in Asti, arrestato il 3 novembre 1989, imputato del reato di: "rifiuto del servizio militare di leva" (art. 8 secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perche', chiamato alle armi e presentatosi il 3 novembre 1989 al 4 btg. ftr. "Guastalla" in Asti cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 3 novembre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza, e di contrarieta' personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenere al credo dei "Testimoni di Geova" e rifiutava altresi' di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza. O S S E R V A
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 2/1990). 90C0038