N. 4 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 1989

                                  N. 4
 Ordinanza emessa il 16 novembre 1989 dal tribunale militare di Torino
 nel procedimento penale a carico di Ortolani Cristiano
 Reati  militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di
 coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte
 costituzionale  (sentenza  n.  409/1989) - Contestazione della scelta
 della Corte come "unica, possibile, vincolata" Conseguente  invasione
 della sfera di competenza del legislatore Violazione del principio di
 legalita' e tassativita' e del divieto di analogia in materia  penale
 -   Ingiustificate   differenze   e  irragionevoli  equiparazioni  di
 trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma de  qua
 -  Conseguente  incentivazione  alla  commissione  di  tale  reato  -
 Ingiustificato favor rei in caso di rifiuto globale del  servizio  di
 leva  per  motivi  c.d.  di  coscienza rispetto a colui che ne oppone
 diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o
 il  servizio  sostitutivo  -  Denunciata sproporzione tra le sanzioni
 previste per il reato de quo rispetto a quello di disobbedienza (art.
 173 del c.p.m.p.).
 (Legge  15  dicembre  1972, n. 772, art. 8, secondo comma, modificato
 dalla sentenza n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953,  n.
 87, art. 28).
 (Cost., artt. 3 e 25 e 27).
(GU n.3 del 17-1-1990 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale a
 carico di Ortolani Cristiano, nato il 19 giugno 1970 a Forli', ed ivi
 residente  in  frazione  La  Selva in via del Santuario, 36, recluta,
 effettivo al 72› btg. ftr. "Puglie" in Albenga (Savona), arrestato il
 4  novembre  1989,  imputato  del  reato  di:  "rifiuto  del servizio
 militare di leva" (art. 8, secondo  comma  della  legge  15  dicembre
 1972,  n.  772,  come  sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre
 1974, n. 695)  perche',  chiamato  alle  armi  e  presentatosi  il  3
 novembre  1989  al 72› btg. ftr. "Puglie" in Albenga (Savona) cui era
 destinato per adempiere ai propri obblighi militari,  il  4  novembre
 1989  rifiutava,  prima  di  assumerlo,  il servizio militare di leva
 adducendo imprescindibili motivi  di  coscienza,  e  di  contrarieta'
 personale  in  ogni  circostanza  all'uso  delle  armi, a causa delle
 proprie convinzioni religiose di appartenere al credo dei  "Testimoni
 di  Geova"  e rifiutava altresi' di richiedere l'eventuale ammissione
 ai servizi sostitutivi di quello militare  di  leva,  previsti  dalla
 legge sulla obiezione di coscienza.
                             O S S E R V A
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 2/1990).
 90C0039