N. 9 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre 1989

                                  N. 9
    Ordinanza emessa il 28 novembre 1989 dal tribunale di Udine nei
     procedimenti penali riuniti a carico di Versari Vulmaro Alvaro
 Imposte  in  genere  -  Imposta  sul  reddito delle persone fisiche e
 giuridiche - Facolta' dei contribuenti che si sono avvalsi del regime
 di  contabilita' semplificata di presentare dichiarazione sostitutiva
 della    precedente    dichiarazione    d'imposta    -    Conseguente
 proscioglimento per estinzione del reato del contribuente imputato di
 dichiarazione d'imposta alterata in misura  rilevante  Ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  dei  contribuenti  a  seconda  che siano
 ammessi  o  meno  alla  contabilita'  semplificata   Violazione   del
 principio che l'amnistia e' concessa con decreto del Presidente della
 Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
 (D.L.  2  marzo  1989, n. 69, art. 14, convertito in legge 27 aprile
 1989, n. 154).
 (Cost., artt. 3 e 79).
(GU n.3 del 17-1-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sulla richiesta della difesa
 di Versari Vulmaro Alvaro di declaratoria di estinzione dei reati  di
 cui  all'ar. 4, primo comma, n. 7, della legge n. 516/1982 contestati
 relativamente ai redditi percepiti negli anni 1982, 1983, 1984 e 1985
 per  effetto  della  dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 14 del
 decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,  convertito  in  legge  27  aprile
 1989, n. 154;
                             O S S E R V A
    La  documentazione oggi prodotta dalla difesa attestata l'avvenuta
 realizzazione delle condizioni previste dagli artt. 14 e segg.  legge
 citata,  avendo  il  Versari  la  qualita' soggettiva di contribuente
 avvalentesi di regime  di  contabilita'  semplificata,  ed  apparendo
 tempestivo  nei  termini e congruo nell'ammontare il versamento delle
 somme pagate a titolo di maggior imposta e quale onere  ex  art.  21,
 quinto comma, della predetta legge.
    S'impone  pertanto  al  tribunale  la soluzione del problema degli
 effetti penali conseguenti alla presentazione  di  una  dichiarazione
 sostitutiva  da  parte  di  contribuente  che,  avendo  a  suo  tempo
 presentato  dichiarazione  alterata  nel  suo  risultato  in   misura
 rilevante,  trovasi  sottoposto a procedimento penale per il reato di
 cui all'art. 4, primo comma, n. 7, della legge n. 516/1982.
    Il  collegio  ritiene  di  far  propria la tesi di rilevanza anche
 penale della dichiarazione sostitutiva autorizzata dal  decreto-legge
 2  marzo  1989,  n.  69 e della legge 27 aprile 1989, n. 154, sicche'
 dovrebbe trarre la conseguenza di  un  proscioglimento  dell'imputato
 nei  termini  richiesti  dalla  difesa  e  dal p.m., che fondatamente
 argomentano essere la nuova  dichiarazione  del  tutto  "sostitutiva"
 della precedente.
    Dubbi peraltro si avanzano sulla legittimita' costituzionale della
 nuova normativa introdotta con le menzionate disposizioni di legge.
    Gia'  si prospetta, per il trattamento di maggior favore riservato
 (a parere del tribunale  ingiustificatamente)  ai  soli  contribuenti
 ammesi  alla  contabilita'  semplificata,  la violazione da parte del
 legislatore  del  principio  di  uguaglianza  dei  cittadini  di  cui
 all'art. 3 della costituzione.
    Non  appare  giustificata  la scelta legislativa privilegiante una
 categoria di contribuenti che  hanno  una  maggiore  possibilita'  di
 sottrarsi  all'obbligo contributivo, rispetto a quelli cui e' imposto
 il regime ordinario di contabilita',  di  piu'  facile  controllo  da
 parte degli organi accertatori.
    Altra    questione    di    illegittimita'    costituzionale   non
 manifestamente infondata, che il tribunale  solleva  di  Ufficio,  e'
 relativa   alla   violazione   del   disposto   dell'art.   79  della
 Costituzione.
    Nella  fattispecie  gli  effetti estintivi di reato gia' consumato
 prima   dell'entrata   in   vigore   delle    norme    sospette    di
 incostituzionalita',  deriverebbero  da  legge  ordinaria  e  non  da
 decreto del Presidente della Repupplica su legge di delegazione delle
 Camere, come richiesto dall'art. 79 della Costituzione.
    La  rilevanza della questione e' di tutta evidenza, non potendo il
 tribunale  pervenire  alla  decisione  sulla  responsabilita'  penale
 dell'imputato   senza   l'applicazione   delle   norme   sospette  di
 incostituzionalita'.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 2  marzo
 1989,  n.  69,  convertito  in  legge  27  aprile  1989,  n. 154, per
 contrasto con gli artt. 3 e 79 della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del  giudizio e la tramissione immediata
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Si  notifichi  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e si
 comunichi ai Presidenti della Camera  dei  deputati  e  Senato  della
 Repubblica.
      Udine, addi' 28 novembre 1989
                   Il presidente: (firma illeggibile)

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