N. 9 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre 1989
N. 9 Ordinanza emessa il 28 novembre 1989 dal tribunale di Udine nei procedimenti penali riuniti a carico di Versari Vulmaro Alvaro Imposte in genere - Imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche - Facolta' dei contribuenti che si sono avvalsi del regime di contabilita' semplificata di presentare dichiarazione sostitutiva della precedente dichiarazione d'imposta - Conseguente proscioglimento per estinzione del reato del contribuente imputato di dichiarazione d'imposta alterata in misura rilevante Ingiustificata disparita' di trattamento dei contribuenti a seconda che siano ammessi o meno alla contabilita' semplificata Violazione del principio che l'amnistia e' concessa con decreto del Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere. (D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 14, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154). (Cost., artt. 3 e 79).(GU n.3 del 17-1-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla richiesta della difesa di Versari Vulmaro Alvaro di declaratoria di estinzione dei reati di cui all'ar. 4, primo comma, n. 7, della legge n. 516/1982 contestati relativamente ai redditi percepiti negli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 per effetto della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154; O S S E R V A La documentazione oggi prodotta dalla difesa attestata l'avvenuta realizzazione delle condizioni previste dagli artt. 14 e segg. legge citata, avendo il Versari la qualita' soggettiva di contribuente avvalentesi di regime di contabilita' semplificata, ed apparendo tempestivo nei termini e congruo nell'ammontare il versamento delle somme pagate a titolo di maggior imposta e quale onere ex art. 21, quinto comma, della predetta legge. S'impone pertanto al tribunale la soluzione del problema degli effetti penali conseguenti alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva da parte di contribuente che, avendo a suo tempo presentato dichiarazione alterata nel suo risultato in misura rilevante, trovasi sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art. 4, primo comma, n. 7, della legge n. 516/1982. Il collegio ritiene di far propria la tesi di rilevanza anche penale della dichiarazione sostitutiva autorizzata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 e della legge 27 aprile 1989, n. 154, sicche' dovrebbe trarre la conseguenza di un proscioglimento dell'imputato nei termini richiesti dalla difesa e dal p.m., che fondatamente argomentano essere la nuova dichiarazione del tutto "sostitutiva" della precedente. Dubbi peraltro si avanzano sulla legittimita' costituzionale della nuova normativa introdotta con le menzionate disposizioni di legge. Gia' si prospetta, per il trattamento di maggior favore riservato (a parere del tribunale ingiustificatamente) ai soli contribuenti ammesi alla contabilita' semplificata, la violazione da parte del legislatore del principio di uguaglianza dei cittadini di cui all'art. 3 della costituzione. Non appare giustificata la scelta legislativa privilegiante una categoria di contribuenti che hanno una maggiore possibilita' di sottrarsi all'obbligo contributivo, rispetto a quelli cui e' imposto il regime ordinario di contabilita', di piu' facile controllo da parte degli organi accertatori. Altra questione di illegittimita' costituzionale non manifestamente infondata, che il tribunale solleva di Ufficio, e' relativa alla violazione del disposto dell'art. 79 della Costituzione. Nella fattispecie gli effetti estintivi di reato gia' consumato prima dell'entrata in vigore delle norme sospette di incostituzionalita', deriverebbero da legge ordinaria e non da decreto del Presidente della Repupplica su legge di delegazione delle Camere, come richiesto dall'art. 79 della Costituzione. La rilevanza della questione e' di tutta evidenza, non potendo il tribunale pervenire alla decisione sulla responsabilita' penale dell'imputato senza l'applicazione delle norme sospette di incostituzionalita'.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, per contrasto con gli artt. 3 e 79 della Costituzione; Dispone la sospensione del giudizio e la tramissione immediata degli atti alla Corte costituzionale; Si notifichi al Presidente del Consiglio dei Ministri e si comunichi ai Presidenti della Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Udine, addi' 28 novembre 1989 Il presidente: (firma illeggibile) 90C0044