N. 15 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 1989
N. 15 Ordinanza emessa il 27 novembre 1989 dal pretore di Bergamo nel procedimento penale a carico di Bedoui Mohamed Ben Processo penale - Liberta' personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Arresto obbligatorio nei casi di flagranza - Contrasto con i principi e le direttive della legge delega. (D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, in relazione alla legge di delega legislativa 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, punto 32, in relazione al r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 152). (Cost., art. 76).(GU n.4 del 24-1-1990 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Chiamato a convalidare ai sensi dell'art. 566 del c.p.p. l'arresto operato in confronto di Bedoui Mohamed Ben, ai sensi dell'art. 224 del decreto legislativo n. 271/1989, perche' colto nella flagranza della contravvenzione prevista dall'art. 152 del t.u.l.p.s.; O S S E R V A L'art. 224 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in ottemperanza alla previsione dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1987, delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale; prevede che, per la durata di non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del codice, si continuino ad osservare le disposizioni dell'art. 152 del r.d. 18 giugno 1931, le quali prevedono l'arresto dello straniero munito di foglio di via obbligatorio che si sia allontanato dall'itinerario prescritto. Rileva il giudicante che, per effetto della direttiva enucleata nel punto 32 dell'art. 2 della legge di delega legislativa, la disciplina del potere di procedere all'arresto in flagranza, sia nei casi obbligatori che in quelli facoltativi, e' circoscritta alle ipotesi delittuose, e non anche a quelle contravvenzioni. Ora, poiche', l'art. 6 della medesima legge di delega, richiama implicitamente, ai fini dell'emanazione delle disposizioni di attuazione e transitorie, gli stessi princi'pi e criteri direttivi formulati nell'art. 2, non puo' non rilevarsi come, nell'esecuzione della delega legislativa, il Governo abbia travalicato in eccesso i limiti impostigli dalla delega stessa. Invero, prevedendo l'arresto, per giunta obbligatorio, di chi sia colto nella fragranza di un reato convenzionale, quale quello preveduto dall'art. 152 del t.u.l.p.s., il legislatore delegato ha verosimilmente violanto, quanto meno, il precetto costituzionale statuito dall'art. 76 della norma fondamentale dell'ordinamento, in quanto ha legiferato in palese contrasto con i limiti prescritti dai princi'pi e dai criteri direttivi determinati dal Parlamento della Repubblica con la legge di delegazione. Tali rilievi inducono a ritenere, d'ufficio, non manifestate infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224 del d.lgs. n. 271/1989, nella parte in cui, eccedendo la legge di delegazione legislativa, preve l'obbligo dell'arresto per i contravventori al foglio di via obbligatorio. Poiche' tale questione appare sicuramente rilevante per la decisione relativa alla convalida dell'arresto operato nella circostanza (atteso che ove sia riconosciuta l'illegittimita' costituzionale dell'art. 224 del d.lgs. n. 271/1989 con riferimento all'art. 76 della Costituzione, non potrebbe procedersi alla convalida dell'indicato atto di polizia giudiziaria), il presente giudizio di convalida, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 11 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere sospeso; l'arrestato, se non detenuto per altro titolo, deve essere rimesso immediatamente in liberta', e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale per le determinazioni di sua competenza. A cura della cancelleria, infine, la presente ordinanza sara' notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e ne sara' data comunicazione al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 11 della legge n. 87/1953; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224 del d.lg.s. 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui, in violazione delle direttive impartite dalla legge di delega legislativa 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, punto 32, prevede l'arresto obbligatorio dello straniero che contravvenga al foglio di via obbligatorio ai sensi dell'art. 152 del t.u.l.p.s.; illegittimita' che si prospetta in relazione al parametro rappresentato dall'art. 76 della Costituzione, il quale prevede che il Governo possa legiferare solo nel rispetto delle direttive e dei criteri determinati dalla legge di delegazione; Sospende il giudizio in corso per la convalida dell'arresto di Bedoui Mohamed Ben; Dispone che gli atti del presente giudizio siano tempestivamente trasmessi alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che ne venga data comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica; Dispone che l'arrestato sia rimesso in liberta' se non denunciato per altro titolo. Bergamo, addi' 27 novembre 1989 Il pretore: PERTILE 90C0052