N. 22 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 1989

                                 N. 22
     Ordinanza emessa il 17 ottobre 1989 dal pretore di Palermo nel
 procedimento civile vertente tra De Michele Maria e A.M.A.T. (Azienda
               municipalizzata autotrasporti di Palermo)
 Previdenza    e    assistenza   sociale   -   Pensioni   I.N.P.S.   -
 Autoferrotranvieri - Diritto al  mantenimento  in  servizio  sino  al
 raggiungimento   dell'anzianita'   massima  contributiva  o  fino  al
 compimento del sessantacinquesimo anno di  eta'  -  Esclusione  degli
 autoferrotranvieri  addetti ai servizi amministrativi (per i quali e'
 previsto il limite massimo di eta' di sessanta  anni)  e  per  quelli
 addetti  ai  servizi  attivi  di  conduzione di mezzi pubblici (per i
 quali e' previsto il limite massimo di eta' di cinquantacinque  anni)
 -   Ingiustificato  deteriore  trattamento  degli  autoferrotranvieri
 addetti ai servizi amministrativi rispetto agli altri lavoratori.
 (D.L.   22   dicembre   1981,   n.  791,  art.  6,  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54).
 (Cost., art. 3).
(GU n.5 del 31-1-1990 )
                               IL PRETORE
    Rilevato  che  De  Michele  Maria,  gia'  dipendente dell'A.M.A.T.
 (Azienda municipalizzata autotrasporti di Palermo) con  la  qualifica
 di  assistente di prima, iscritta al fondo speciale di previdenza per
 gli autoferrotranvieri, gestito dall'I.N.P.S., con ricorso depositato
 il  16  novembre 1988 ha chiesto dichiararsi il suo diritto ad essere
 mantenuta in servizio sino al compimento del sessantacinquesimo  anno
 di  eta'  al fine di incrementare la propria anzianita' contributiva,
 in forza dell'art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n.  791,  convertito
 con  modificazioni  nella legge 22 febbraio 1982, n. 54, con condanna
 dell'Azienda, che  aveva  provveduto  a  collocarla  in  quescenza  a
 decorrere  dal 1› gennaio 1988, all'immediato ripristino del rapporto
 di lavoro;
    Considerato   che   le   si  contesta  siffatto  diritto  in  base
 all'orientamento manifestatosi  nella  giurisprudenza  della  suprema
 Corte   (sentenza   24   marzo   1987,  n.  2868),  con  la  ritenuta
 inapplicabilita', ai dipendenti  di  aziende  esercenti  il  servizio
 pubblico  di  trasporto  in  concessione,  della  norma  citata  e la
 operativita' dell'art. 27, allegato a), del r.d. 8 gennaio  1931,  n.
 148,  che  fissa  in  cinquantacinque anni per gli addetti ai servizi
 attivi ed in sessanta anni per gli  addetti  agli  altri  servizi,  i
 limiti  di  eta'  ai  fini dell'esonero definitivo dal servizio degli
 agenti stabili;
    Ritenuto   che   appare,   pertanto,  rilevante  la  questione  di
 costituzionalita' del  suddetto  art.  6,  nella  parte  in  cui  non
 attribuisce ai dipendenti non addetti ai servizi attivi di conduzione
 di mezzi pubblici, il diritto  di  optare  per  la  prosecuzione  del
 rapporto  fino al raggiungimento dell'anzianita' contributiva massima
 e, comunque, non oltre il sessantacinquesimo anno di eta';
    Considerato,  altresi',  che  pur  avendo  sottolineato  la  Corte
 costituzionale ". . . la piena legittimita' del particolarismo  della
 normativa  disciplinatrice  dei  rapporti  di  impiego dei dipendenti
 delle imprese  concessionarie  dei  pubblici  servizi  di  trasporto"
 (sentenza  n.  257/1984)  ha,  anche,  evidenziato  in questa materia
 disparita' di trattamento non giustificate dalla natura del  rapporto
 e  dagli  interessi  che  ne  permeano  la  disciplina  (sentenze nn.
 168/1973 e 203/1971);
    Considerato,  infine,  che  la  Corte  ha  di recente (sentenza n.
 96/1987) in materia di licenziamento nel lavoro nautico, correlato la
 specialita'  del  rapporto  non  gia' e non piu' alla specialita' del
 sistema, ma di quegli aspetti dello stesso che  riflettono  interessi
 superiori  e  pregnanti,  sceverando  disuguaglianze  giustificate da
 disparita' ingiustificate e affermando che  ".  .  .  la  sostanziale
 omogeneita'  delle relative situazioni afferenti ai lavoratori comuni
 ed a quelli nautici  impone  l'uniformita'  delle  discipline,  nella
 mancanza di fondate ragioni per differenziarle. . .";
    Ritenuto,  pertanto,  ingiustificato  il diverso trattamento degli
 autoferrotranvieri  addetti  a  servizi  amministrativi  rispetto  ai
 lavoratori   comuni   che   viene   a   radicarsi   con   la  cennata
 interpretazione dell'art. 6 della legge n. 54/1982;
    Ritenuta,  pertanto, la non manifesta infondatezza della questione
 di legittimita' costituzionale, che si  solleva  di  ufficio,  previa
 sospensione  del giudizio, dell'art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n.
 791, convertito con modificazioni nella legge 26  febbraio  1982,  n.
 54,  in  relazione  all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui
 esclude  dall'  an  della  sua  operativita'  gli  autoferrotranvieri
 addetti ai servizi amministrativi;
                                P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, terzo e
 quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 6  del  d.-l.  22  dicembre  1981,  n.  791,
 convertito  con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, in
 relazione all'art. 3 della Costituzione;
    Ordina,  conseguentemente,  sospendersi il giudizio e trasmettersi
 gli atti alla Corte costituzionale per la decisione  in  ordine  alla
 suddetta questione;
    Manda  alla  cancellaeria  di  notificare la presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai  Presidenti
 della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
                        Il pretore g.l.: ARDITO

 90C0059