N. 23 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 1989
N. 23 Ordinanza emessa il 25 ottobre 1989 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Caprini Claudio Pena - Pene detentive - Sanzioni sostitutive - Esclusione dell'applicabilita' a reati militari di competenza del tribunale militare (fattispecie: danneggiamento colposo) - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alle stesse fattispecie criminose allorche' siano di competenza del pretore - Incidenza sul principio della finalita' rieducativa della pena - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 206, 207 e 279 del 1987 e 178/1989. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 54 e 77). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.5 del 31-1-1990 )
IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Caprini Claudio, nato il 30 settembre 1967 a Bologna, atto di nascita n. 3091-IA-R2, ivi residente in via Busacchi n. 13, celibe, terza media, magazziniere, impossidente, incensurato, soldato nel 5 battaglione genio pionieri "Bolsena" in Udine, libero, imputato di deterioramento di cose mobili militari, colposo (artt. 169 e 170 del c.p.m.p.) perche', soldato nel 5 battaglione genio pionieri "Bolsena" in Udine, il 4 aprile 1987, mentre era alla guida del pulmino E.I. 079 su un tratto di strada all'interno del poligono del "Cormor", per imperizia, provocava l'urto dell'automezzo contro un ostacolo stradale ed il danneggiamento dell'automezzo stesso; con l'aggravante di cui all'art. 171, n. 1, del c.p.m.p. per la particolare rilevanza del danno cagionato; FATTO E DIRITTO 1. - Anteriormente al compimento per la prima volta delle formalita' di apertura del dibattimento, l'imputato Caprini Claudio ha chiesto l'applicazioe della pena sostitutiva pecuniaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (v. f. 38: verb. dib. 14 luglio 1987). Il difensore da parte sua ha ribadito l'istanza dell'imputato, e in subordine, per il caso di inapplicabilita' della pena sostitutiva medesima ai reati militari, ha eccepito l'illegittimita' costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 della predetta legge in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. Per l'opposizione del pubblico ministero all'irrogazione della sanzione sostitutiva, si e' proceduto alla fase dibattimentale, alla cui conclusione si e' riproposta la problematica prospettata dalla difesa. Lo stesso pubblico ministero in requisitoria ha chiesto che sia sollevata l'anzidetta questione di costituzionalita'. A fondamento della richiesta sono stati addotti nuovi profili argomentativi rispetto a quelli gia' piu' volte recepiti da questo e da altri giudici nel sollevare questioni analoghe, questioni che sono state dichiarate inammissibili dalla Corte costituzionale (7 luglio 1987, n. 279). 2. - Si pone, dunque, in primo luogo il problema dell'applicabilita' della pena pecuniaria sostitutiva al reato di cui e' causa. Rileva anzitutto il collegio che dalle risultanze processuali sono emerse a carico del Caprini tutti gli estremi materiali e soggettivi del reato contestato, fatta eccezione per l'aggravante del danno rilevante di cui all'art. 171, n. 1, del c.p.m.p., la cui contestazione, avvenuta in fase dibattimentale (f. 40), e' stata evidentemente frutto di una mera svista, essendo tale aggravante prevista esclusivamente per le ipotesi di danneggiamento doloso, come e' stato sempre pacificamente ritenuto. A Caprini sono concedibili le attenuanti generiche, in considerazione della sua giovane eta', e l'attenuante relativa all'ottoma condotta militare anteatta. Ricorrono, quindi, le condizioni per procedere all'affermazione di responsabilita' dell'imputato in ordine al reato ascritto, e alla conseguente fissazione della pena: la pena, tenuto conto delle attenuanti, della modesta gravita' del reato e della pressoche' totale assenza di capacita' a delinquere del colpevole, potrebbe essere contenuta nel minimo edittale, pari a un mese di reclusione militare. 3. - Una pena detentiva di durata pari ad un mese puo' essere sostituita con la pena pecuniaria sostitutiva, stando agli artt. 53 e 77 della legge n. 689/1981. Ma viene a questo punto in considerazione la preclusione alla sostituzione della pena secondo i meccanismi di cui alla citata legge di modifica al sistema penale (art. 54): alla stregua dell'ormai consolidato indirizzo della Corte di cassazione le sanzioni sostitutive non sono estensibili ai reati di competenza del giudice militare (Cass., sezione prima, 12 marzo 1985, Delle Foglie; 16 giugno 1986, Del Pozzo), perche' si riferiscono soltanto ai "reati di competenza del pretore" - come stabilisce l'art. 54 cit. -. Va rilevato, peraltro, che la Corte costituzionale (n. 279/1987) ha ritenuto "non decisiva" alcune pretese difficolta' di applicazione delle pene sostitutive ai militari (l'imputato Caprini, comunque, ha terminato il servizio di leva), che si vorrebbero preclusive della stessa compatibilita' ontologica tra reato militare e pene sostitutive. Per restare alla pena sostitutiva pecuniaria, che forma oggetto della richiesta cui si oppongono le disposizioni della cui legittimita' costituzionale e' stato avanzato un dubbio, va ribadito che la non previsione di pene pecuniarie nel codice militare non significa che ai militari non puo' essere irrogata una sanzione pecuniaria. Infatti: si conosce almeno un'ipotesi di pena pecuniaria comminata per reato militare (art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, che rinvia, per la sanzione, alle leggi finanziarie, e commina, quindi, la multa congiunta alla pena detentiva); i militari possono commettere reati comuni e illeciti amministrativi; e addirittura, nella continuazione tra reati militari e reati comuni, vi e' la possibilita' che nei congrui casi la pena militare dei reato-satellite si risolva in un aumento della pena pecuniaria del reato-base (sez. un., 26 maggio 1984, Falato). La pena pecuniaria non e', quindi, estranea al sistema penale militare. Non puo', tuttavia, essere applicata come pena sostitutiva, per il divieto di cui all'art. 54 cit. Con riferimento all'inapplicabilita' delle sanzioni sostitutive ai reati militari e' opportuno, inoltre, osservare che non ha recato innovazioni l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, e vigente dal 24 ottobre 1989) e del relativo regime di attuazione, di coordinamento, e transitorio (dd.-ll. nn. 271, 272, 273 del 28 luglio 1989). Al riguardo, premesso che il nuovo codice e la normativa collegata si applicano integralmente nell'esercizio della giurisdizione penale militare (nonche' nei procedimenti relativi a reati militari), essendo state sbrogate, salvo espressa disposizione in contrario, le norme di procedura penale militare del codice penale militare - per intervenuta nuova regolamentazione dell'intera materia ( ex artt. 1 nuovo c.p.p., 207 del d.-l. n. 271/1989, 261 del c.p.m.p.) -, ferma restando pero' nei congrui casi l'ultrattivita' legata al regime transitorio, si rendono necessarie due notazioni. Va anzitutto ricordato che, come stabilisce l'art. 248, quarto comma, del d.-l. n. 271/1989, cui rinvia l'art. 234 stesso d.-l. che sancisce l'abrogazione degli artt. 77 e 80 della legge n. 689/1981 -, nel vigente regime transitorio relativo all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, regime cui soggiace in generale il presente procedimento ( ex artt. 241 e 245 del d.-l. n. 271/1989 cit.), "continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 (i.e.: artt 77 e 80), se la richiesta medesima e' stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice", sempre che l'imputato non si sia avvalso della facolta' di richiedere il giudizio abbreviato o la nuova procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (risp. artt. 247 e 248 del d.-l. cit.). Di conseguenza, si versa in ipotesi di ultrattivita' degli artt. 77 e segg. della legge n. 689/1981. Considerato inoltre che l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 77 medesimo deve fondarsi su condizioni previste dagli artt. 53 e 54 della legge n. 689 cit. - disposizioni non abrogate ne' modificate con la riforma del c.p.p. (di cio' si dira' meglio appresso) -, risulta indubbiamente che sono oggi operative le stesse norme da cui, prima delle nuove leggi, si desumeva l'inapplicabilita' delle sanzioni sostitutive ai reati militari sottoposti alla cognizione del giudice militare. Tuttavia - seconda notazione - allo scopo di render compiutamente chiaro che, per le ragioni ora dette, l'esclusione in questione deve ritenersi non contraddetta nel nuovo regime, giova precisare che l'art. 444 nuovo del c.p.p. ("applicazione della pena su richiesta delle parti" nel giudizio davanti al tribunale), richiamato per il regime transitorio dall'art. 248 del d.-l. n. 271/1989, non muta, tramite la previsione che sia il tribunale ad applicare le pene sostitutive, la disciplina sostanziale di quest'ultime prevista dall'art. 54 della legge n. 689/1981, nel senso che i meccanismi di sostituzione sarebbero ora applicabili in generale ai reati di competenza del tribunale (in questo senso si e' espressa la commissione di studio per la riforma del processo penale militare istituita con d.m. 3 maggio 1988). Un siffatto mutamento, che appare suffragato dalla circostanza che pure l'art. 563 nuovo del c.p.p. ("applicazione della pena su richiesta della parti" nel giudizio pretorile) richiama l'art. 444 stesso codice, in realta' e' da escludere, per la considerazione che il legislatore nell'art. 444 medesimo ha inteso riferirsi ai casi in cui reati di competenza del pretore per i quali siano previste sanzioni sostitutive ex art. 54 della legge n. 689/1981 - disposizione mantenuta, appunto, in vigore - pervengano, come lo stesso art. 54 prevede, alla cognizione del tribunale (p. es. per ragioni di connessione). Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla previsione dell'applicazione di sanzioni sostitutive (d'ufficio) nel giudizio abbreviato davanti al tribunale (art. 438 e segg. e in part. art. 443, lett. b), e per ogni altro caso in cui il nuovo codice di procedura tratta delle sanzioni sostitutive (p. es. art. 459, primo comma). Cio' posto, si deve ribadire che, nonostante questo collegio, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 del c.p., ritenga idonea al reinserimento sociale del Caprini la pena pecuniaria sostitutiva, quest'ultima non e' applicabile. Di conseguenza si impone di esaminare l'eccezione di costituzionalita' dell'art. 54 medesimo, nonche' delle disposizioni ad esso collegate (artt. 53 e 77 della legge n. 689/1981), in quanto escludono che al reato di deterioramento colposo di cose mobili militari, commesso da militare e giudicato dal tribunale militare, siano applicabili le sanzioni sostitutive, e in particolare la sanzione pecuniaria secondo il procedimento c.d. di "patteggiamento" previsto dall'art. 77 della legge cit. La questione di costituzionalita' prospettata e' rilevante nel presente giudizio - trattandosi di dare applicazione, per escludere la sostituzione richiesta, alle norme della cui legittimita' si dubita -. 4. - Parecchi argomenti militano a sostegno del giudizio di non manifesta infondatezza della questione de qua. Va preliminarmente rilevato che, sulla scorta dell'interpretazione dell'art. 54, seondo cui ai reati militari commessi da militari e giudicati dal giudice militare non si applica il regime sanzionatorio sostitutivo perche' non si tratta di reati di competenza del pretore, si verificano le seguenti situazioni: I) reati comuni commessi da militari godono di sanzioni sostitutive, quando siano di competenza del pretore. In particolare, si applicano le sanzioni sostitutive, quella pecuniaria in specie, al militare per il reato di danneggiamento comune doloso (art. 635 del c.p.), sia nell'ipotesi base che in quella aggravata (se prevalgono le attenuanti), mentre per il reato militare di deterioramento soltanto colposo, giudicato dal tribunale militare, non e' ammessa la sostituzione; II) reati militari commessi da militari e giudicati dal pretore per effetto di connessione (abrogato art. 264 del c.p.m.p.; art. 13, secondo comma, nuovo c.p.p.), godono di sanzioni sostitutive. Di conseguanza la pena pecuniaria sostitutiva, che nel presente procedimento non e' applicabile al reato commesso da Caprini, sarebbe stata applicabile se il reato stesso fosse stato giudicato dal pretore; III) reati militari commessi da militari minorenni godono di sanzioni sostitutive, perche' sono giudicati dal tribunale dei minorenni (art. 54 della legge n. 689; sent. Corte costituzionale n. 78/1989; art. 30 nuovo c.p.p. per i reati commessi da minori); IV) reati militari commessi da non militari (il caso piu' frequente e' quello del concorso di persone) godono di sanzioni sostitutive, qualora siano di competenza del pretore - i civili che commettono reati militari sono assolutamente sottratti alla giurisdizione militare (art. 103 della Costituzione) -. Pertanto, colui il quale, non essendo militare, coopera con un militare nel delitto militare di deterioramento colposo, si avvale delle sanzioni sostitutive (perche' in tal caso la competenza e' del pretore), a differenza del militare concorrente (che e' giudicato dal tribunale militare: l'art. 13 nuovo c.p.p. non prevede la rilevanza della connessione nel caso di cooperazione nel reato militare). Da questa sintetica panoramica emerge chiaramente che il pretore e' giudice di reati militari, da chiunque siano commessi. Risalta inoltre che il dato discriminante in relazione all'esclusione in questione non consiste ne' nell'oggetto giuridico del reato militare, ne' nella qualita' militare dell'agente, ne' nella qualita' militare del colpevole al momento della condanna. Esso si sostanzia nel fatto che il reato militare venga in concreto giudicato da un giudice militare piuttosto che, come e' possibile - se ne ricorrono i presupposti, ed e' il caso del deterioramento colposo - dal pretore (o dal tribunale dei minori). In definitiva, il criterio processuale adottato nell'art. 54 della legge n. 689/1981, e rivolto a fini sostanziali - per fissare con clausola generale tassativa, anziche' fattispecie per fattispecie, le pene di una serie numerosa di reati -, e' tale da far ricadere nella previsione il reato militare. A veder bene, il pretore e' competente per tutti i reati militari che soddisfano le condizioni della competenza pretorile. Anzi, come ha puntualmente precisato la Corte costituzionale in ripetute occasioni (di recente, sentenze nn. 207 e 206 del 1987), la giurisdizione ordinaria e' giurisdizione "normale" anche per i reati militari, e soltanto motivi attinenti alla deroga alla giurisdizione ordinaria consentita dalla Costituzione (art. 103) fondano la devoluzione del reato, in date ipotesi legate alla concretezza del caso e quindi puramente "eventuali" (e comunque non esaustive dei casi in cui e' un militare a commettere il reato stesso), al giudice militare (giurisdizione eccezionale). In altri termini, il reato militare commesso da militare appartiene ab origine alla giurisdizione ordinaria, e nei dati casi alla competenza pretorile, ma nella concretezza del regime processuale in certi casi diventa di competenza del tribunale militare. Se si dovesse, quindi, guardare al criterio processuale di cui all'art. 54 in una prospettiva che ne valorizzi la funzione sostanziale, si dovrebbe considerare che il reato militare, qualora sul piano normativo rientri nei limiti della competenza pretorile pur potendo in certi casi rientrare invece in quella del tribunale militare -, ammette le sanzioni sostitutive: la previsione sanzionatoria si apprezza sul piano della figura astratta di reato, e cio' vale anche per le sanzioni sostitutive, che non sono sanzioni legate al rito - ma soltanto sono previste tramite un criterio di indole processuale -. D'altra parte, la pena legislativamente fissata non puo' dipendere e mutare secondo l'atteggiarsi di determinate pseudo-sottofattispecie - costruite alla stregua dei criteri di connessione che ripartiscono la giurisdizione -, perche' i dati su cui si basa una tale dipendenza non sono stati assunti a fondamento dell'apprezamento legislativo sul disvalore del reato e quindi sui connotati della reazione punitiva e in nessun modo, infatti, se ne potrebbe riconoscere l'idoneita' a giustificare una divaricazione del trattamento sanzionatorio -. Percio' dovrebbe essere irrilevante, ai fini dell'individuazione della pena fissata per un certo reato militare, la circostanza che determinate caratteristiche di alcune "sottofattispecie" comportino il "passaggio" di quel reato dalla giurisdizione ordinaria, con competenza del pretore - e conseguenti pene sostitutive -, vale a dire dal regime normale, al regime eccezionale della giurisdizione militare. Si dovrebbe, quindi, interpretare l'art. 54 cit. nel senso che per ammettere le pene sostitutive e' sufficiente che la previsione astratta del reato sia collegabile alla competenza pretorile - rimanendo, si ribadisce, ininfluente che (solo) alcune "sottofattispecie" ricadono nella competenza del tribunale militare -. Ma una tale interpretazione non e' stata recepita, ed anzi e' recisamente respinta nel diritto vivente, che vi ravvisa un'inamissibile novazione della legge nel senso che acquisterebbe rilievo, anziche' la competenza del pretore, solo il limite quantitativo di pena (quattro anni, secondo l'art. 7 nuovo c.p.p.) (Cass., 23 dicembre 1987, Guglielmi e a.; Corte costituzionale n. 279/1987). Di conseguenza, sulla scorta del significato attribuibile all'art. 54 della legge n. 689/1981, occorre rilevare che questa disposizione viola il principio di proporzionalita' della pena, desumibile dagli artt. 3 e 27 della Costituzione, perche' collega un'inasprimento sanzionatorio, con riferimento al reato di deterioramento colposo commesso da un militare, alla mancata verificazione di cause di connessione influenti sulla giurisdizione, cioe' a un dato per nulla idoneo a rappresentare un qualsiasi disvalore. D'altra parte, piu' in generale, non sembra dubitabile che la circostanza che un reato militare, come il deterioramento colposo, pervenga a volte, in ragione del mutevole regime processuale dei reati militari, alla cognizione del giudice militare, non e' idonea a giustificare una diversita' del trattamento sanzionatorio rispetto alle ipotesi in cui lo stesso reato e' soggetto alla cognizione del pretore. Se uno stesso fatto soggiace a un regime sanzionatorio diverso secondo che pervenga alla cognizione di un giudice piuttosto che di un altro, si verifica un'ingiustificata disparita' di trattamento, in violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), secondo cui a situazioni uguali deve corrispondere uguale trattamento giuridico. Una tale disuguaglianza contrasta inoltre coi principi fondamentali in tema di responsabilita' penale sanciti dall'art. 27 della Costituzione, in particolare impedisce la realizzazione della funzione rieducativa devoluta alla pena, cui si ispira la previsione delle sanzioni sostitutive. Inoltre, emerge con tutta evidenza come non sia affatto consono alle esigenze espresse dalla Carta, che le sanzioni sostitutive siano previste per il reato comune di danneggiamento doloso, che concerne pure cose appartenenti all'amministrazione militare, e non lo siano per il reato militare di danneggiamento colposo giudicato da un tribunale militare. Nessun elemento - ne' il bene tutelato, ne' la mera qualifica militare dell'agente - giustifica siffatto maggior rigore punitivo in rapporto ad un'ipotesi che secondo i consueti canoni adottati dal legislatore penale, conformi al principio di colpevolezza, di rieducazione, di proporzionalita' della pena, e di uguaglianza (artt. 27 e 3 della Costituzione), dovrebbe essere punita meno gravemente. Va infine chiarito che solo l'art. 54 impedisce di applicare la sanzione sostitutiva al reato di deterioramento colposo, cosi' come a tutti gli altri reati militari che sono di competenza (anche) del pretore (la previsione sanzionatoria di cui all'art. 170 del c.p.m.p. non da' adito di per se' a dubbi di costituzionalita'). E' certo, peraltro, che la questione di costituzionalita' tende ad assumere connotati generali per la formulazione in termini di generalita' dello stesso art. 54, che proprio per non aver escluso espressamente tutti o alcuni dei reati militari, ed averli invece assunti per il tramite del criterio di origine processuale, ha determinato i sospetti di costituzionalita' evidenziati. Marginalmente va notato, conclusivamente, che i rilievi mossi all'art. 54 assorbono alcuni profili che potrebbero essere evidenziati con riferimento all'art. 77 della legge n. 689/1981, la cui applicabilita' nel rito militare confermerebbe ancora una volta che non sussistono differenze tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione militare, segnatamente quelle attinenti alla c.d. "giustizia di capi" che alla stregua di concezioni superate dalla riforma operata con legge n. 180/1981 e da numerose pronunzie della Corte costituzionale precluderebbe il "patteggiamento" tra "capo" e subordinato. 5. - Su questi presupposti, il collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' sopra esposta. Nel rimettere la questione alla Corte costituzionale, il collegio rappresenta in particolare che non appare manifestamente infondato ritenere incostituzionale l'art. 54 della legge n. 689/1981. Non spetta al collegio stesso ne' di precisare quale tipo di intervento, se sulla disposizione o sulla norma, necessiti nel caso specifico da parte del giudice delle leggi, ne' di formulare specifiche richieste nell'uno o nell'altro senso. Si rende necessario, tuttavia, alla luce della sent. cost. n. 279/1987, evidenziare che non si prospettano specificatamente ed esclusivamente interventi di riformulazione di norme sostanzialmente "additivi" - che pure in materia penale, e di sanzioni penali, e penali militari in specie, la Corte ha piu' volte in varia guisa adottato (v. sent. nn. 26/1979, 103/1982 e 409/1989), ragione prima per cui con la presente ordinanza viene devoluta alla cognizione della Corte costituzionale, oltre all'art. 54, una serie di disposizioni e norme collegate, e in particolare l'art. 77 della legge n. 689/1981 -. Al contrario, in primis si puo' pensare all'eliminazione dall'ordinamento dell'art. 54, cioe' ad un intervento meramente ablativo su disposizione, che e' la via costituzionalmente obbligata se il vizio di costituzionalita' sussiste ma non vi e' spazio per una pronunzia interpretativa di accoglimento; e in subordine ci si attende una sentenza di quest'ultimo tipo, se e' ammissibile, in cui la dichiarazione di incostituzionalita' della norma che esclude il reato militare di deterioramento colposo, giudicato dal tribunale militare, dall'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva su richiesta dell'imputato, si pone come soluzione costituzionalmente obbligata in forza della stessa scelta legislativa di collegare la sanzione medesima allo stesso reato qualora sia giudicato dal pretore.
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione; Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alla parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata al Presidente dei due rami del Parlamento. Padova, addi' 25 ottobre 1989 Il presidente: ROSIN Il giudice estensore: (firma illeggibile) 90C0060