N. 23 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 1989

                                 N. 23
  Ordinanza emessa il 25 ottobre 1989 dal tribunale militare di Padova
          nel procedimento penale a carico di Caprini Claudio
 Pena   -   Pene   detentive   -  Sanzioni  sostitutive  -  Esclusione
 dell'applicabilita' a reati  militari  di  competenza  del  tribunale
 militare   (fattispecie:  danneggiamento  colposo)  -  Ingiustificata
 disparita' di trattamento rispetto alle stesse fattispecie  criminose
 allorche'  siano  di competenza del pretore - Incidenza sul principio
 della finalita' rieducativa della pena - Richiamo alle sentenze della
 Corte nn. 206, 207 e 279 del 1987 e 178/1989.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 54 e 77).
 (Cost., artt. 3 e 27).
(GU n.5 del 31-1-1990 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa contro Caprini
 Claudio, nato il 30 settembre 1967 a  Bologna,  atto  di  nascita  n.
 3091-IA-R2, ivi residente in via Busacchi n. 13, celibe, terza media,
 magazziniere, impossidente, incensurato, soldato nel  5›  battaglione
 genio pionieri "Bolsena" in Udine, libero, imputato di deterioramento
 di cose mobili militari, colposo  (artt.  169  e  170  del  c.p.m.p.)
 perche',  soldato  nel  5›  battaglione  genio  pionieri "Bolsena" in
 Udine, il 4 aprile 1987, mentre era alla guida del pulmino  E.I.  079
 su  un  tratto  di  strada all'interno del poligono del "Cormor", per
 imperizia,  provocava  l'urto  dell'automezzo  contro   un   ostacolo
 stradale ed il danneggiamento dell'automezzo stesso; con l'aggravante
 di cui all'art. 171, n. 1, del c.p.m.p. per la particolare  rilevanza
 del danno cagionato;
                            FATTO E DIRITTO
    1.  -  Anteriormente  al  compimento  per  la  prima  volta  delle
 formalita' di apertura del dibattimento, l'imputato  Caprini  Claudio
 ha  chiesto l'applicazioe della pena sostitutiva pecuniaria, ai sensi
 e per gli effetti dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981,  n.  689
 (v.  f.  38: verb. dib. 14 luglio 1987). Il difensore da parte sua ha
 ribadito l'istanza dell'imputato, e in  subordine,  per  il  caso  di
 inapplicabilita'  della  pena sostitutiva medesima ai reati militari,
 ha eccepito l'illegittimita' costituzionale degli artt. 53, 54  e  77
 della  predetta  legge  in  riferimento  agli  artt.  3  e  27  della
 Costituzione.
    Per  l'opposizione  del  pubblico  ministero all'irrogazione della
 sanzione sostitutiva, si e' proceduto alla fase dibattimentale,  alla
 cui  conclusione  si  e' riproposta la problematica prospettata dalla
 difesa. Lo stesso pubblico ministero in requisitoria ha  chiesto  che
 sia   sollevata   l'anzidetta   questione   di  costituzionalita'.  A
 fondamento  della  richiesta  sono  stati   addotti   nuovi   profili
 argomentativi  rispetto a quelli gia' piu' volte recepiti da questo e
 da altri giudici nel sollevare questioni analoghe, questioni che sono
 state  dichiarate  inammissibili dalla Corte costituzionale (7 luglio
 1987, n. 279).
    2.   -   Si   pone,   dunque,   in   primo   luogo   il   problema
 dell'applicabilita' della pena pecuniaria sostitutiva al reato di cui
 e' causa.
    Rileva anzitutto il collegio che dalle risultanze processuali sono
 emerse a carico del Caprini tutti gli estremi materiali e  soggettivi
 del  reato  contestato,  fatta  eccezione  per l'aggravante del danno
 rilevante  di  cui  all'art.  171,  n.  1,  del  c.p.m.p.,   la   cui
 contestazione,  avvenuta  in  fase  dibattimentale  (f. 40), e' stata
 evidentemente frutto di una  mera  svista,  essendo  tale  aggravante
 prevista esclusivamente per le ipotesi di danneggiamento doloso, come
 e' stato sempre pacificamente ritenuto.
    A   Caprini   sono   concedibili   le   attenuanti  generiche,  in
 considerazione  della  sua  giovane  eta',  e  l'attenuante  relativa
 all'ottoma condotta militare anteatta.
    Ricorrono, quindi, le condizioni per procedere all'affermazione di
 responsabilita' dell'imputato in ordine al  reato  ascritto,  e  alla
 conseguente  fissazione  della  pena:  la  pena,  tenuto  conto delle
 attenuanti, della modesta  gravita'  del  reato  e  della  pressoche'
 totale  assenza  di  capacita'  a  delinquere del colpevole, potrebbe
 essere contenuta nel minimo edittale, pari a un  mese  di  reclusione
 militare.
    3.  -  Una  pena  detentiva  di durata pari ad un mese puo' essere
 sostituita con la pena pecuniaria sostitutiva, stando agli artt. 53 e
 77 della legge n. 689/1981. Ma viene a questo punto in considerazione
 la preclusione alla sostituzione della pena secondo i  meccanismi  di
 cui  alla  citata legge di modifica al sistema penale (art. 54): alla
 stregua dell'ormai consolidato indirizzo della Corte di cassazione le
 sanzioni  sostitutive non sono estensibili ai reati di competenza del
 giudice militare (Cass., sezione prima, 12 marzo 1985, Delle  Foglie;
 16 giugno 1986, Del Pozzo), perche' si riferiscono soltanto ai "reati
 di competenza del pretore" - come stabilisce l'art.  54  cit.  -.  Va
 rilevato,  peraltro,  che  la  Corte  costituzionale (n. 279/1987) ha
 ritenuto "non decisiva" alcune pretese  difficolta'  di  applicazione
 delle  pene sostitutive ai militari (l'imputato Caprini, comunque, ha
 terminato il servizio di leva), che si  vorrebbero  preclusive  della
 stessa   compatibilita'   ontologica   tra   reato  militare  e  pene
 sostitutive. Per restare alla pena sostitutiva pecuniaria, che  forma
 oggetto  della  richiesta  cui si oppongono le disposizioni della cui
 legittimita' costituzionale e' stato avanzato un dubbio, va  ribadito
 che  la  non  previsione  di  pene pecuniarie nel codice militare non
 significa che ai militari  non  puo'  essere  irrogata  una  sanzione
 pecuniaria.  Infatti: si conosce almeno un'ipotesi di pena pecuniaria
 comminata per reato militare (art. 3 della legge 9 dicembre 1941,  n.
 1383, che rinvia, per la sanzione, alle leggi finanziarie, e commina,
 quindi, la multa congiunta alla pena detentiva); i  militari  possono
 commettere  reati  comuni  e  illeciti amministrativi; e addirittura,
 nella continuazione tra reati militari  e  reati  comuni,  vi  e'  la
 possibilita'   che   nei   congrui   casi   la   pena   militare  dei
 reato-satellite si risolva in un aumento della  pena  pecuniaria  del
 reato-base (sez. un., 26 maggio 1984, Falato). La pena pecuniaria non
 e', quindi, estranea al sistema penale militare. Non puo',  tuttavia,
 essere  applicata  come  pena  sostitutiva,  per  il  divieto  di cui
 all'art. 54 cit.
    Con riferimento all'inapplicabilita' delle sanzioni sostitutive ai
 reati militari e' opportuno, inoltre, osservare  che  non  ha  recato
 innovazioni  l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale
 (approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447,  e  vigente  dal  24
 ottobre  1989) e del relativo regime di attuazione, di coordinamento,
 e transitorio (dd.-ll. nn. 271, 272, 273 del 28 luglio 1989).
    Al riguardo, premesso che il nuovo codice e la normativa collegata
 si applicano integralmente nell'esercizio della giurisdizione  penale
 militare  (nonche'  nei  procedimenti  relativi  a  reati  militari),
 essendo state sbrogate, salvo espressa disposizione in contrario,  le
 norme  di  procedura penale militare del codice penale militare - per
 intervenuta nuova regolamentazione dell'intera materia ( ex  artt.  1
 nuovo  c.p.p.,  207 del d.-l. n. 271/1989, 261 del c.p.m.p.) -, ferma
 restando pero' nei congrui  casi  l'ultrattivita'  legata  al  regime
 transitorio, si rendono necessarie due notazioni.
    Va  anzitutto  ricordato  che,  come stabilisce l'art. 248, quarto
 comma, del d.-l. n. 271/1989, cui rinvia l'art. 234 stesso d.-l.  che
 sancisce  l'abrogazione  degli artt. 77 e 80 della legge n.  689/1981
 -, nel vigente regime transitorio relativo all'entrata in vigore  del
 nuovo  codice di procedura penale, regime cui soggiace in generale il
 presente procedimento ( ex artt. 241 e 245  del  d.-l.  n.   271/1989
 cit.),  "continuano  ad  osservarsi  le  disposizioni  relative  alla
 applicazione di sanzioni sostitutive su  richiesta  dell'imputato,  a
 norma  della  legge 24 novembre 1981, n. 689 (i.e.: artt 77 e 80), se
 la richiesta medesima e' stata formulata anteriormente all'entrata in
 vigore  del  codice",  sempre che l'imputato non si sia avvalso della
 facolta' di richiedere il giudizio abbreviato o la nuova procedura di
 applicazione  della  pena su richiesta delle parti (risp. artt. 247 e
 248 del d.-l. cit.).
    Di  conseguenza,  si versa in ipotesi di ultrattivita' degli artt.
 77  e  segg.  della  legge  n.  689/1981.  Considerato  inoltre   che
 l'applicazione  delle  sanzioni  di  cui  all'art.  77  medesimo deve
 fondarsi su condizioni previste dagli artt. 53 e 54  della  legge  n.
 689  cit.  -  disposizioni non abrogate ne' modificate con la riforma
 del  c.p.p.  (di  cio'  si  dira'   meglio   appresso)   -,   risulta
 indubbiamente  che  sono oggi operative le stesse norme da cui, prima
 delle nuove leggi,  si  desumeva  l'inapplicabilita'  delle  sanzioni
 sostitutive  ai reati militari sottoposti alla cognizione del giudice
 militare.
   Tuttavia  -  seconda notazione - allo scopo di render compiutamente
 chiaro che, per le ragioni ora dette, l'esclusione in questione  deve
 ritenersi  non  contraddetta  nel  nuovo  regime, giova precisare che
 l'art. 444 nuovo del c.p.p. ("applicazione della  pena  su  richiesta
 delle  parti"  nel  giudizio davanti al tribunale), richiamato per il
 regime transitorio dall'art. 248 del d.-l.  n.  271/1989,  non  muta,
 tramite  la  previsione  che  sia  il  tribunale ad applicare le pene
 sostitutive,  la  disciplina  sostanziale  di  quest'ultime  prevista
 dall'art.  54  della legge n. 689/1981, nel senso che i meccanismi di
 sostituzione sarebbero  ora  applicabili  in  generale  ai  reati  di
 competenza   del  tribunale  (in  questo  senso  si  e'  espressa  la
 commissione di studio per la riforma  del  processo  penale  militare
 istituita  con d.m. 3 maggio 1988). Un siffatto mutamento, che appare
 suffragato dalla circostanza che pure l'art.  563  nuovo  del  c.p.p.
 ("applicazione  della  pena  su  richiesta  della parti" nel giudizio
 pretorile) richiama l'art.  444  stesso  codice,  in  realta'  e'  da
 escludere,  per  la  considerazione  che il legislatore nell'art. 444
 medesimo ha inteso riferirsi ai casi in cui reati di  competenza  del
 pretore  per  i  quali siano previste sanzioni sostitutive ex art. 54
 della legge n. 689/1981 - disposizione mantenuta, appunto, in  vigore
 -  pervengano,  come  lo  stesso art. 54 prevede, alla cognizione del
 tribunale   (p.   es.   per   ragioni   di   connessione).   Analoghe
 considerazioni    valgono    con    riferimento    alla    previsione
 dell'applicazione di sanzioni sostitutive  (d'ufficio)  nel  giudizio
 abbreviato  davanti  al  tribunale  (art. 438 e segg. e in part. art.
 443, lett. b), e per ogni altro  caso  in  cui  il  nuovo  codice  di
 procedura  tratta  delle sanzioni sostitutive (p. es. art. 459, primo
 comma).
    Cio'  posto,  si  deve  ribadire  che, nonostante questo collegio,
 tenuto conto dei criteri indicati nell'art.  133  del  c.p.,  ritenga
 idonea  al  reinserimento  sociale  del  Caprini  la  pena pecuniaria
 sostitutiva, quest'ultima  non  e'  applicabile.  Di  conseguenza  si
 impone  di  esaminare  l'eccezione  di costituzionalita' dell'art. 54
 medesimo, nonche' delle disposizioni ad esso collegate (artt. 53 e 77
 della  legge  n.  689/1981),  in  quanto  escludono  che  al reato di
 deterioramento colposo di cose mobili militari, commesso da  militare
 e  giudicato  dal  tribunale  militare, siano applicabili le sanzioni
 sostitutive, e in  particolare  la  sanzione  pecuniaria  secondo  il
 procedimento  c.d.  di  "patteggiamento"  previsto dall'art. 77 della
 legge cit.
    La  questione  di  costituzionalita'  prospettata e' rilevante nel
 presente giudizio - trattandosi di dare applicazione,  per  escludere
 la  sostituzione  richiesta,  alle  norme  della  cui legittimita' si
 dubita -.
    4.  -  Parecchi  argomenti militano a sostegno del giudizio di non
 manifesta infondatezza della questione de qua.
    Va preliminarmente rilevato che, sulla scorta dell'interpretazione
 dell'art. 54, seondo cui ai reati militari  commessi  da  militari  e
 giudicati dal giudice militare non si applica il regime sanzionatorio
 sostitutivo perche' non si tratta di reati di competenza del pretore,
 si verificano le seguenti situazioni:
      I)   reati  comuni  commessi  da  militari  godono  di  sanzioni
 sostitutive, quando siano di competenza del pretore. In  particolare,
 si applicano le sanzioni sostitutive, quella pecuniaria in specie, al
 militare per il reato di danneggiamento comune doloso (art.  635  del
 c.p.),  sia  nell'ipotesi base che in quella aggravata (se prevalgono
 le attenuanti),  mentre  per  il  reato  militare  di  deterioramento
 soltanto colposo, giudicato dal tribunale militare, non e' ammessa la
 sostituzione;
      II)  reati militari commessi da militari e giudicati dal pretore
 per effetto di connessione (abrogato art. 264 del c.p.m.p.; art.  13,
 secondo  comma,  nuovo  c.p.p.),  godono  di sanzioni sostitutive. Di
 conseguanza  la  pena  pecuniaria  sostitutiva,  che   nel   presente
 procedimento non e' applicabile al reato commesso da Caprini, sarebbe
 stata applicabile se  il  reato  stesso  fosse  stato  giudicato  dal
 pretore;
      III)  reati  militari  commessi  da militari minorenni godono di
 sanzioni  sostitutive,  perche'  sono  giudicati  dal  tribunale  dei
 minorenni  (art. 54 della legge n. 689; sent. Corte costituzionale n.
 78/1989; art. 30 nuovo c.p.p. per i reati commessi da minori);
      IV)  reati  militari  commessi  da  non  militari  (il caso piu'
 frequente e' quello del  concorso  di  persone)  godono  di  sanzioni
 sostitutive,  qualora  siano di competenza del pretore - i civili che
 commettono  reati  militari   sono   assolutamente   sottratti   alla
 giurisdizione  militare  (art.  103  della Costituzione) -. Pertanto,
 colui il quale, non essendo militare, coopera  con  un  militare  nel
 delitto  militare di deterioramento colposo, si avvale delle sanzioni
 sostitutive (perche' in tal caso la competenza  e'  del  pretore),  a
 differenza  del  militare concorrente (che e' giudicato dal tribunale
 militare: l'art. 13 nuovo  c.p.p.  non  prevede  la  rilevanza  della
 connessione nel caso di cooperazione nel reato militare).
    Da  questa  sintetica panoramica emerge chiaramente che il pretore
 e' giudice di reati militari, da  chiunque  siano  commessi.  Risalta
 inoltre  che  il  dato  discriminante  in relazione all'esclusione in
 questione non consiste ne' nell'oggetto giuridico del reato militare,
 ne'  nella qualita' militare dell'agente, ne' nella qualita' militare
 del colpevole al momento della condanna. Esso si sostanzia nel  fatto
 che  il  reato  militare  venga  in  concreto giudicato da un giudice
 militare piuttosto che,  come  e'  possibile  -  se  ne  ricorrono  i
 presupposti,  ed  e' il caso del deterioramento colposo - dal pretore
 (o dal tribunale dei minori).
   In  definitiva, il criterio processuale adottato nell'art. 54 della
 legge n. 689/1981, e rivolto a fini sostanziali  -  per  fissare  con
 clausola generale tassativa, anziche' fattispecie per fattispecie, le
 pene di una serie numerosa di reati -, e' tale da far ricadere  nella
 previsione  il reato militare. A veder bene, il pretore e' competente
 per tutti  i  reati  militari  che  soddisfano  le  condizioni  della
 competenza  pretorile.  Anzi, come ha puntualmente precisato la Corte
 costituzionale in ripetute occasioni (di recente, sentenze nn. 207  e
 206  del 1987), la giurisdizione ordinaria e' giurisdizione "normale"
 anche per i reati militari, e soltanto motivi attinenti  alla  deroga
 alla giurisdizione ordinaria consentita dalla Costituzione (art. 103)
 fondano la  devoluzione  del  reato,  in  date  ipotesi  legate  alla
 concretezza  del  caso e quindi puramente "eventuali" (e comunque non
 esaustive dei casi in cui  e'  un  militare  a  commettere  il  reato
 stesso),  al  giudice  militare (giurisdizione eccezionale). In altri
 termini, il reato militare commesso da militare appartiene ab origine
 alla  giurisdizione  ordinaria,  e  nei  dati  casi  alla  competenza
 pretorile, ma nella concretezza del regime processuale in certi  casi
 diventa di competenza del tribunale militare.
    Se  si  dovesse,  quindi,  guardare al criterio processuale di cui
 all'art.  54  in  una  prospettiva  che  ne  valorizzi  la   funzione
 sostanziale,  si  dovrebbe considerare che il reato militare, qualora
 sul piano normativo rientri nei limiti della competenza pretorile pur
 potendo  in  certi  casi  rientrare  invece  in  quella del tribunale
 militare  -,  ammette  le   sanzioni   sostitutive:   la   previsione
 sanzionatoria si apprezza sul piano della figura astratta di reato, e
 cio' vale anche per le sanzioni sostitutive, che  non  sono  sanzioni
 legate  al  rito  -  ma soltanto sono previste tramite un criterio di
 indole processuale -.
    D'altra parte, la pena legislativamente fissata non puo' dipendere
 e mutare secondo l'atteggiarsi di determinate pseudo-sottofattispecie
 -  costruite alla stregua dei criteri di connessione che ripartiscono
 la giurisdizione -, perche' i dati su cui si basa una tale dipendenza
 non sono stati assunti a fondamento dell'apprezamento legislativo sul
 disvalore del reato e quindi sui connotati della reazione punitiva  e
 in  nessun  modo,  infatti,  se ne potrebbe riconoscere l'idoneita' a
 giustificare una divaricazione del trattamento sanzionatorio -.
    Percio'  dovrebbe  essere irrilevante, ai fini dell'individuazione
 della pena fissata per un certo reato militare,  la  circostanza  che
 determinate  caratteristiche  di alcune "sottofattispecie" comportino
 il "passaggio" di  quel  reato  dalla  giurisdizione  ordinaria,  con
 competenza  del  pretore  -  e conseguenti pene sostitutive -, vale a
 dire dal regime normale, al regime  eccezionale  della  giurisdizione
 militare.
    Si dovrebbe, quindi, interpretare l'art. 54 cit. nel senso che per
 ammettere le  pene  sostitutive  e'  sufficiente  che  la  previsione
 astratta  del  reato  sia  collegabile  alla  competenza  pretorile -
 rimanendo,   si   ribadisce,   ininfluente    che    (solo)    alcune
 "sottofattispecie"  ricadono  nella competenza del tribunale militare
 -.
    Ma  una  tale  interpretazione  non  e' stata recepita, ed anzi e'
 recisamente  respinta   nel   diritto   vivente,   che   vi   ravvisa
 un'inamissibile  novazione  della  legge  nel senso che acquisterebbe
 rilievo,  anziche'  la  competenza  del  pretore,  solo   il   limite
 quantitativo  di  pena  (quattro anni, secondo l'art. 7 nuovo c.p.p.)
 (Cass., 23 dicembre 1987, Guglielmi e  a.;  Corte  costituzionale  n.
 279/1987).
    Di conseguenza, sulla scorta del significato attribuibile all'art.
 54 della legge n. 689/1981, occorre rilevare che questa  disposizione
 viola  il  principio di proporzionalita' della pena, desumibile dagli
 artt. 3 e 27  della  Costituzione,  perche'  collega  un'inasprimento
 sanzionatorio,  con  riferimento  al  reato di deterioramento colposo
 commesso da un militare,  alla  mancata  verificazione  di  cause  di
 connessione  influenti sulla giurisdizione, cioe' a un dato per nulla
 idoneo a rappresentare un qualsiasi disvalore.
    D'altra  parte,  piu'  in  generale,  non sembra dubitabile che la
 circostanza che un reato militare, come  il  deterioramento  colposo,
 pervenga  a  volte,  in  ragione  del mutevole regime processuale dei
 reati militari, alla cognizione del giudice militare, non e' idonea a
 giustificare  una  diversita'  del trattamento sanzionatorio rispetto
 alle ipotesi in cui lo stesso reato e' soggetto alla  cognizione  del
 pretore.  Se  uno  stesso  fatto  soggiace  a un regime sanzionatorio
 diverso secondo che pervenga alla cognizione di un giudice  piuttosto
 che   di  un  altro,  si  verifica  un'ingiustificata  disparita'  di
 trattamento, in violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della
 Costituzione),  secondo  cui  a  situazioni uguali deve corrispondere
 uguale  trattamento  giuridico.  Una  tale  disuguaglianza  contrasta
 inoltre  coi  principi fondamentali in tema di responsabilita' penale
 sanciti dall'art. 27 della Costituzione, in particolare impedisce  la
 realizzazione  della  funzione rieducativa devoluta alla pena, cui si
 ispira la previsione delle sanzioni sostitutive.
    Inoltre,  emerge  con  tutta evidenza come non sia affatto consono
 alle esigenze espresse dalla Carta, che le sanzioni sostitutive siano
 previste  per  il reato comune di danneggiamento doloso, che concerne
 pure cose appartenenti all'amministrazione militare, e non  lo  siano
 per  il  reato  militare  di  danneggiamento  colposo giudicato da un
 tribunale militare. Nessun elemento - ne' il bene  tutelato,  ne'  la
 mera  qualifica  militare  dell'agente  - giustifica siffatto maggior
 rigore punitivo in rapporto ad  un'ipotesi  che  secondo  i  consueti
 canoni  adottati  dal  legislatore  penale,  conformi al principio di
 colpevolezza, di rieducazione, di proporzionalita' della pena,  e  di
 uguaglianza (artt. 27 e 3 della Costituzione), dovrebbe essere punita
 meno gravemente.
    Va  infine  chiarito  che solo l'art. 54 impedisce di applicare la
 sanzione sostitutiva al reato di deterioramento colposo, cosi' come a
 tutti  gli  altri  reati  militari che sono di competenza (anche) del
 pretore (la previsione sanzionatoria di cui all'art. 170 del c.p.m.p.
 non  da'  adito  di  per se' a dubbi di costituzionalita'). E' certo,
 peraltro, che la questione di  costituzionalita'  tende  ad  assumere
 connotati  generali  per  la  formulazione  in termini di generalita'
 dello stesso art. 54, che proprio per non aver escluso  espressamente
 tutti  o  alcuni  dei reati militari, ed averli invece assunti per il
 tramite  del  criterio  di  origine  processuale,  ha  determinato  i
 sospetti di costituzionalita' evidenziati.
    Marginalmente  va  notato,  conclusivamente,  che  i rilievi mossi
 all'art.  54  assorbono  alcuni   profili   che   potrebbero   essere
 evidenziati  con  riferimento all'art. 77 della legge n. 689/1981, la
 cui applicabilita' nel rito militare confermerebbe ancora  una  volta
 che   non   sussistono   differenze  tra  giurisdizione  ordinaria  e
 giurisdizione  militare,  segnatamente  quelle  attinenti  alla  c.d.
 "giustizia  di  capi"  che  alla stregua di concezioni superate dalla
 riforma operata con legge n. 180/1981 e da numerose  pronunzie  della
 Corte  costituzionale  precluderebbe il "patteggiamento" tra "capo" e
 subordinato.
    5. - Su questi presupposti, il collegio ritiene non manifestamente
 infondata la questione di costituzionalita' sopra esposta.
    Nel  rimettere la questione alla Corte costituzionale, il collegio
 rappresenta in particolare che non  appare  manifestamente  infondato
 ritenere  incostituzionale  l'art.  54  della  legge n. 689/1981. Non
 spetta al collegio stesso ne' di precisare quale tipo di  intervento,
 se  sulla disposizione o sulla norma, necessiti nel caso specifico da
 parte del giudice delle leggi, ne' di formulare specifiche  richieste
 nell'uno o nell'altro senso. Si rende necessario, tuttavia, alla luce
 della sent. cost. n. 279/1987, evidenziare  che  non  si  prospettano
 specificatamente  ed  esclusivamente  interventi di riformulazione di
 norme sostanzialmente "additivi" - che pure in materia penale,  e  di
 sanzioni  penali, e penali militari in specie, la Corte ha piu' volte
 in varia guisa adottato (v. sent. nn. 26/1979, 103/1982 e  409/1989),
 ragione  prima  per cui con la presente ordinanza viene devoluta alla
 cognizione della Corte costituzionale, oltre all'art. 54,  una  serie
 di  disposizioni  e norme collegate, e in particolare l'art. 77 della
 legge n.  689/1981  -.  Al  contrario,  in  primis  si  puo'  pensare
 all'eliminazione   dall'ordinamento   dell'art.   54,   cioe'  ad  un
 intervento  meramente  ablativo  su  disposizione,  che  e'  la   via
 costituzionalmente   obbligata   se  il  vizio  di  costituzionalita'
 sussiste ma non vi e' spazio  per  una  pronunzia  interpretativa  di
 accoglimento;   e   in  subordine  ci  si  attende  una  sentenza  di
 quest'ultimo tipo, se e' ammissibile,  in  cui  la  dichiarazione  di
 incostituzionalita'  della  norma  che  esclude  il reato militare di
 deterioramento   colposo,   giudicato   dal    tribunale    militare,
 dall'applicazione  della  pena  pecuniaria  sostitutiva  su richiesta
 dell'imputato, si pone come soluzione costituzionalmente obbligata in
 forza  della  stessa  scelta  legislativa  di  collegare  la sanzione
 medesima allo stesso reato qualora sia giudicato dal pretore.
                                P. Q. M.
    Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  non manifestamente infondata e rilevante la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 53, 54 e 77  della  legge  24
 novembre  1981,  n. 689, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma,
 della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del procedimento e la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la presente ordinanza sia notificata alla parti e al
 Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata al Presidente dei
 due rami del Parlamento.
      Padova, addi' 25 ottobre 1989
                          Il presidente: ROSIN
   Il giudice estensore: (firma illeggibile)
 90C0060