N. 14 ORDINANZA 18 - 23 gennaio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Liberta' personale - Provvedimenti restrittivi oggetto di riesame -
 Termini per la trasmissione all'autorita' giudicante e termini per la
 decisione - Violazione - Sanzione processuale Mancata previsione -
 Jus superveniens: nuovo codice di procedura penale - Necessita' di
 riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al
 giudice a quo.
 
 (C.P.P. 1930, art. 263-ter).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.5 del 31-1-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art.263- ter del
 codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il
 7  giugno  1989  dal  Tribunale  di Bologna nel procedimento penale a
 carico di Ciaramitaro  Antonio,  iscritta  al  n.  365  del  registro
 ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 7 giugno
 1989, ha sollevato, in riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
 questione  di legittimita' dell'art. 263- ter del codice di procedura
 penale del  1930,  "nella  parte  in  cui  rende  priva  di  sanzione
 processuale  la  violazione  dei  termini  risultanti dalla somma del
 termine di 24 ore, previsto per la trasmissione degli atti  da  parte
 dell'autorita' che ha emesso il provvedimento sottoposto a riesame, e
 di quello previsto per la decisione del tribunale";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata manifestamente
 infondata;
    Considerato  che,  dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
 e' entrato in vigore il nuovo codice di  procedura  penale  approvato
 con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447;
      che l'art. 250, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio
 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
 codice   di   procedura  penale),  prescrive,  tra  l'altro,  che  "I
 provvedimenti sulla liberta' personale  disposti  anteriormente  alla
 data di entrata in vigore del codice sono revocati se non ricorrono i
 presupposti indicati nel comma 1";
      e  che,  quindi,  spetta  al  giudice a quo determinare se, alla
 stregua della normativa  sopravvenuta,  la  questione  sollevata  sia
 tuttora rilevante.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0068