N. 15 ORDINANZA 18 - 23 gennaio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Dipendenti civili e militari dello Stato -
 Pensione di reversibilita' - Liquidazione solo a domanda
 dell'interessato - Difetto di rilevanza della questione cosi' come
 proposta - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, artt. 159 e 160).
 
 (Cost., artt. 3 e 29).
(GU n.5 del 31-1-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.159 e 160 del
 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico  delle
 norme  sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
 dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio  1988  dalla
 Corte  dei conti sul ricorso proposto da Festa Giacomo iscritta al n.
 342 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 la Corte dei
 conti, sul ricorso proposto da Giacomo Festa, ha sollevato  questione
 di  legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  agli artt. 3 e 29
 della Costituzione, degli articoli 159 e 160 del d.P.R.  29  dicembre
 1973,   n.  1092  (Approvazione  del  testo  unico  delle  norme  sul
 trattamento di quiescenza dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
 Stato)  per la parte in cui prevedono che la liquidazione di pensione
 di riversibilita' in favore del vedovo  di  pubblica  dipendente  sia
 effettuata su domanda dell'interessato;
    Considerato  che il ricorrente, vedovo di un'insegnante elementare
 deceduta in attivita' di servizio il 15 aprile 1954, ha  proposto  il
 ricorso essendogli stata liquidata la pensione solo a decorrere dalla
 data di entrata in  vigore  della  legge  9  dicembre  1977,  n.  903
 (Parita'  di  trattamento  tra  uomini e donne in materia di lavoro),
 mentre  -  sostiene  -  tale  trattamento  avrebbe  dovuto   essergli
 attribuito  dalla  data  del  decesso  della  moglie; che, per quanto
 precede, la questione cosi' come posta non rileva  e  va  dichiarata,
 pertanto, manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 953, n. 87
 e 9, secondo comma, delle norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli  artt.159  e  160  del  d.P.R.   29
 dicembre  1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
 trattamento di quiescenza degli impiegati  civili  e  militari  dello
 Stato) in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, sollevata
 dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0069