N. 21 ORDINANZA 18 - 23 gennaio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte in genere - Imposta di registro - Emissione di obbligazioni -
 Imposizione tributaria - Eliminazione con effetto retroattivo della
 detta tassazione - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4, lett. e), della tariffa
 all. A).
 
 (Cost., artt. 11 e 76).
(GU n.5 del 31-1-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. e),
 della Tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972,  n.  634  (Disciplina
 dell'imposta  di  registro),  promosso  con  ordinanza  emessa  il 15
 febbraio 1988 dalla Commissione tributaria di primo  grado  di  Asti,
 sul  ricorso  proposto dalla S.p.a. Molino S. Pietro contro l'Ufficio
 del registro di Asti, iscritta al n. 413 del registro ordinanze  1989
 e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con ordinanza emessa il 15 febbraio 1988 (pervenuta
 il 29 agosto 1989) dalla Commissione tributaria  di  primo  grado  di
 Asti,  sul  ricorso  proposto  da  S.p.A.  Molino  S.  Pietro  contro
 l'Ufficio del registro di  Asti,  e'  stata  sollevata  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. e), della tariffa all.
 A al d.P.R. 26 ottobre  1972,  n.  634  (Disciplina  dell'imposta  di
 registro),  in  quanto sottopone all'imposta del registro la delibera
 di emissione di obbligazioni, per contrasto con gli  artt.  11  e  76
 Cost. (in relazione all'art. 7 legge n. 825 del 1971);
    Considerato  che il Collegio a quo non tiene conto dell'entrata in
 vigore del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale all'art.  4  della
 relativa  Tariffa  ha eliminato con effetto retroattivo (cfr. art. 79
 stesso d.P.R.) la tassazione dell'emissione di obbligazioni;
    Che   pertanto   la   proposta  questione  risulta  manifestamente
 inammissibile per difetto di rilevanza (cfr. ordinanza n. 31 del 1989
 e sentenza n. 156 del 1987);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. e, della Tariffa  All.
 A  al  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n. 634 (Disciplina dell'imposta di
 registro), in riferimento agli artt.  11  e  76  della  Costituzione,
 sollevata  dalla  Commissione  tributaria  di primo grado di Asti con
 l'ordinanza in epigrafe;
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0075