N. 21 ORDINANZA 18 - 23 gennaio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Imposta di registro - Emissione di obbligazioni - Imposizione tributaria - Eliminazione con effetto retroattivo della detta tassazione - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4, lett. e), della tariffa all. A). (Cost., artt. 11 e 76).(GU n.5 del 31-1-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. e), della Tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti, sul ricorso proposto dalla S.p.a. Molino S. Pietro contro l'Ufficio del registro di Asti, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 febbraio 1988 (pervenuta il 29 agosto 1989) dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti, sul ricorso proposto da S.p.A. Molino S. Pietro contro l'Ufficio del registro di Asti, e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. e), della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), in quanto sottopone all'imposta del registro la delibera di emissione di obbligazioni, per contrasto con gli artt. 11 e 76 Cost. (in relazione all'art. 7 legge n. 825 del 1971); Considerato che il Collegio a quo non tiene conto dell'entrata in vigore del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale all'art. 4 della relativa Tariffa ha eliminato con effetto retroattivo (cfr. art. 79 stesso d.P.R.) la tassazione dell'emissione di obbligazioni; Che pertanto la proposta questione risulta manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza (cfr. ordinanza n. 31 del 1989 e sentenza n. 156 del 1987); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. e, della Tariffa All. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), in riferimento agli artt. 11 e 76 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti con l'ordinanza in epigrafe; Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0075