N. 22 ORDINANZA 18 - 23 gennaio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Accertamenti Irpef - Notifica dell'avviso Termine finale - Data di presentazione della dichiarazione integrativa anziche' quella di entrata in vigore del d.-l. n. 429/1982 - Medesima questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n. 575/1988 e manifestamente infondata (ordinanze nn. 1075/1988, 119, 121 e 518/1989) - Manifesta infondatezza. (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.5 del 31-1-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 16 (recte: art. 26) del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Udine sul ricorso proposto da Micoli Onorio contro l'Ufficio I.V.A. di Udine, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989; 2) ordinanza emessa il 16 novembre 1987 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Udine sul ricorso proposto da Micoli Onorio contro l'Ufficio I.V.A. di Udine, iscritta al n. 440 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 (R.O. n. 439 del 1989), la Commissione Tributaria di secondo grado di Udine, nel giudizio tra Micoli Onorio e l'Ufficio I.V.A. di Udine, avente ad oggetto la rettifica della dichiarazione annuale dei redditi relativa all'anno 1978, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consente la notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica da parte dell'Ufficio finanziario sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziche' sino a quella di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 429 del 1982; che, secondo la Commissione remittente, sarebbero violati gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto, conferendosi all'Ufficio finanziario la facolta' di notificare l'accertamento oltre la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, purche' anteriormente alla dichiarazione integrativa, lo si lascerebbe arbitro di determinare una situazione piu' o meno favorevole per il contribuente, consentendogli o no di godere della definizione agevolata, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di corretto funzionamento della pubblica amministrazione; che la stessa Commissione Tributaria ha sollevato identica questione sempre nel giudizio tra Micoli Onorio e l'Ufficio I.V.A. di Udine relativamente alla dichiarazione per l'anno 1979 (R.O. n. 440 del 1989); che nei giudizi e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la inammissibilita' o la manifesta infondatezza della questione; Considerato che i due giudizi prospettano la stessa questione per cui, per la evidente connessione, possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento; che la stessa questione e' stata dichiarata non fondata (sentenza n. 575 del 1988) e successivamente manifestamente infondata (ordinanze nn. 1075 del 1988, 119, 121 e 518 del 1989); che non sono prospettati motivi nuovi per una diversa decisione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Udine con le ordinanze indicate in epigrafe; Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0076