N. 25 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 settembre 1989

                                 N. 25
    Ordinanza emessa il 28 settembre 1989 dal pretore di Torino nel
        procedimento penale a carico di Conti Giovanni ed altro
 Inquinamento  -  Rifiuti  industriali  tossici  e  nocivi  - "Ammasso
 temporaneo" (stoccaggio provvisorio) - Omessa previsione  legislativa
 di   un'apposita   autorizzazione  della  regione  Piemonte  Illogica
 contraddittorieta' con il generale obbligo di autorizzazione prevista
 dalla   legge  statale  -  Travalicamento  del  limite  di  autonomia
 regionale ed illegittima legiferazione in materia penale  -  Richiamo
 alla sentenza della Corte n. 370/1989.
 (Legge regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18, art. 15).
 (Cost., artt. 25 e 117).
(GU n.5 del 31-1-1990 )
                               IL PRETORE
    Letti  gli  atti  del  procedimento  n.  19126/88  r.g., attese le
 risultanze dibattimentali;
    Ritenuto che il procedimento vede Conti Giovanni, nato a Biella il
 14 giugno 1941 e Piola Secondo, nato  a  Torino  il  27  giugno  1932
 imputati  "del  reato  di  cui  all'art.  26  del  d.P.R. n. 915/1982
 perche',  in  relazione  all'attivita'  delle  ditte  di   cui   sono
 responsabili  (rispettivamente  ditta  Aspera e ditta Fiat Aviazione,
 effettuavano  fase  di  smaltimento  di  rifiuti  tossici  e   nocivi
 (stoccaggio)   senza   autorizzazione;  accertato  in  Torino  il  15
 settembre 1988";
      che  l'obbligo  dell'autorizzazione  e'  espressamente  previsto
 dall'art. 16 del d.P.R. n. 915/1982 che  individua  nello  stoccaggio
 provvisorio  una  delle  fasi  di  smaltimento  dei rifiuti tossici e
 nocivi;
      che  la  legge  statale detta una disciplina dell'autorizzazione
 che, a norma dell'art. 6, lett. d), del d.P.R.  citato,  deve  essere
 rilasciata dalla Regione interessata, senza distinguere in alcun modo
 lo stoccaggio provvisorio effettuato presso l'azienda che  produce  i
 rifiuti e quello effettuato altrove o da terzi;
      che  sullo stoccaggio provvisorio in azienda dei rifiuti tossici
 e nocivi era, peraltro, intervenuta da circolare interpretativa 5/ECO
 del  Presidente della regione Piemonte, in data 15 febbraio 1983, con
 la quale si escludeva la necessita'  di  munirsi  dell'autorizzazione
 prevista dal d.P.R. n. 915/1982;
      che  successivamente,  con legge regionale 2 maggio 1986, n. 18,
 la regione Piemonte  affrontava  espressamente  il  tema,  disponendo
 nell'art.  15  quanto segue: "Ferma restando la normativa di cui alla
 legge regionale 22 giugno 1979, n. 31, le  operazioni  di  stoccaggio
 provvisorio  in  azienda dei rifiuti tossici e nocivi di cui all'art.
 2, quinto comma, del d.P.R. n. 915/1982, nonche' la fase di trasporto
 in  proprio  dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani di cui
 all'art. 2, quarto comma, nn. 1, 2 e 5 dello  stesso  d.P.R.,  devono
 essere  autorizzate dal presidente della giunta provinciale. Chiunque
 effettui una o piu' delle attivita' di smaltimento di  cui  al  comma
 precedente  deve  presentare  domanda di autorizzazione all'autorita'
 competente entro 180 giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente
 legge. La violazione delle norme di cui ai commi precedenti e' punita
 con la sanzione amministrativa  prevista  dell'art.  14  della  legge
 regionale 22 giugno 1979, n. 31";
      che  appare  certo che questa norma, pur prevedendo una forma di
 autorizzazione per lo stoccaggio provvisorio in azienda  dei  rifiuti
 tossici  e  nocivi  ha  dettato  per  tale fattispecie un trattamento
 diverso da quello previsto dal d.P.R. 915/1982 laddove,  nel  secondo
 comma  del  citato  art.  16, si dettano norme precise sul tipo e sui
 presupposti della autorizzazione specifica;
      che  in  fatto  risulta  che agli imputati, che hanno presentato
 dopo la legge regionale  domanda  di  autorizzazione,  non  e'  stato
 rilasciato  alcun provvedimento, il che comporta, giusta la normativa
 regionale,  la  prevista  autorizzazione  ope  legis  attraverso   il
 richiamo al meccanismo della legge regionale Piemonte n. 31/1979;
      che in relazione a quanto sopra, l'art. 15 della legge regionale
 ha per presupposto una linea interpretativa che  appare  parzialmente
 abrogativa  dell'art.  16  del  d.P.R.  n.  915/1982, in quanto si e'
 ritenuto che lo stoccaggio provvisorio in azienda dei rifiuti tossici
 e  nocivi  sia  situazione  diversa  dalla fase di smaltimento stante
 nello stoccaggio  provvisorio  di  cui  all'art.  16  del  d.P.R.  n.
 915/1982;
      che questa interpretazione della legge statale, prosupposta alla
 legge regionale  piemontese  n.  18/1986,  riduce  pertanto  l'ambito
 applicativo  dell'art.  16  del  d.P.R.  n.  915/1982  e sottrae alla
 disciplina penale, da  questo  prevista,  una  fattispecie  che  deve
 esservi  invece  ricompresa secondo un'interpretazione adottata altre
 volte da questa pretura e di  prevalente  dottrina,  interpretazione,
 del   resto,  che  sembra  essere  il  necessario  presupposto  della
 decisione adottata dalla Corte costituzionale nella recente  sentenza
 n. 370/1989;
      che  pertanto  l'art.  15 della legge regionale Piemonte citata,
 viene a incidere sull'ambito di appplicabilita' di  una  disposizione
 penale  contenuta  in  una  legge  dello  Stato  ed  appare  cosi' in
 contrasto con l'art. 25 della Costituzione;
      che  la  regione,  pur  avendo  autonoma  potesta'  normativa in
 determinate materie, non ha  il  potere  ne'  di  introdurre  ne'  di
 rimuovere  o  variare,  con proprie leggi, norme penali nelle materie
 stesse (sentenza n. 971/1977 della Corte  costituzionale),  cosicche'
 appare  evidente  il  contrasto  dell'art.  15  della legge regionale
 Piemonte citata anche con l'art. 117 della Costituzione;
      che  la  questione  relativa  alla  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  15  della  legge  regionale  Piemonte  n.  18/1986  appare
 rilevante  per  la  decisione  della presente fattispecie, al fine di
 individuare il  presupposto  della  condotta  dell'imputato  (se  sia
 necessaria  l'autorizzazione  e  quale  tipo  di  autorizzazione) con
 coseguente applicabilita' o meno della sanzione penale;
                                P. Q. M.
    Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza della
 questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  15  della  legge
 regionale 2 maggio 1986, n. 18, della regione Piemonte per violazione
 degli artt. 25 e 117 della Costituzione;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Dichiara sospeso il dibattimento in corso;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza venga notificata a cura della
 cancelleria al presidente  della  giunta  regionale  del  Piemonte  e
 comunicata al presidente del consiglio regionale Piemonte.
      Torino, addi' 28 settembre 1989
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 90C0083