N. 28 SENTENZA 18 - 26 gennaio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Locazione- Edilizia abitativa agevolata- Morte dell'assegnatario
 originario- Successione nel rapporto di locazione dei figli di un
 figlio premorto all'assegnatario stesso- Esclusione -
 Irragionevolezza - Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge provincia autonoma di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, art.  8,
 secondo comma).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.5 del 31-1-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge
 della Provincia autonoma di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13 ("Norme per
 assicurare  la disponibilita' da parte del proprietario e la funzione
 sociale  dell'edilizia  residenziale"),  modificato  dalla  legge   2
 novembre  1988,  n.  44  ("Applicazione della proporzionale combinata
 nell'edilizia abitativa agevolata"), promosso con ordinanza emessa il
 3  marzo  1989  dal  Tribunale  di  Bolzano  nel  procedimento civile
 vertente tra Portaluppi Daniela  e  l'I.P.E.A.A.   per  la  Provincia
 autonoma di Bolzano, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1989 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  29,  prima
 serie speciale, dell'anno 1989.
    Visti  gli atti di costituzione della I.P.E.A.A. e della Provincia
 autonoma di Bolzano;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  15  novembre  1989  il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Uditi  gli  avvocati Salvatore Di Mattia per l'I.P.E.A.A. e Sergio
 Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  del  giudizio di appello promosso dalla signora
 Daniela Portalupi in Pacifico avverso  la  sentenza  del  Pretore  di
 Bolzano  che  aveva  rigettato  l'opposizione  al decreto di rilascio
 dell'alloggio intimatole dal Presidente dell'Istituto per  l'edilizia
 abitativa  agevolata  per  la  Provincia  di Bolzano - I.P.E.A.A., il
 Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 3 marzo 1989,  ha  sollevato,
 in   riferimento   all'art.   3   della  Costituzione,  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 8 della  legge  provinciale  di
 Bolzano  23  maggio 1987, n. 13, modificato dall'art. 3 della legge 9
 novembre 1988, n. 44, nella parte (secondo comma) in cui, in caso  di
 morte  dell'assegnatario  originario, non consente la successione nel
 rapporto di locazione di immobili di edilizia abitativa agevolata dei
 figli  di  un  figlio  premorto, che hanno continuato a convivere con
 l'assegnatario dopo la morte del loro genitore.
    Secondo il giudice a quo la norma denunciata viola il principio di
 eguaglianza  perche'  stabilisce  una  ingiustificata  differenza  di
 trattamento tra il figlio sopravvissuto che, in quanto convivente, ha
 diritto di subentro nel rapporto di locazione "e il figlio convivente
 che  avrebbe  avuto  diritto  al  subentro,  ma  e' frattanto morto",
 restando "escluso dalla successione nella locazione".
    2.  -  Nel  giudizio  davanti  alla  Corte  si  e' tempestivamente
 costituita  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  chiedendo  che   la
 questione   sia  dichiarata  infondata,  mentre  l'I.P.E.A.A.  si  e'
 costituita con atto depositato il 18 settembre 1989, e  quindi  fuori
 termine.
    Ad  avviso  della  Provincia,  che ha ampiamente sviluppato questa
 tesi in una memoria successiva, l'assunto da  cui  muove  l'ordinanza
 del tribunale, ossia che la figlia (convivente) della figlia premorta
 (pure convivente) dell'assegnataria non ha titolo per  succedere  nel
 rapporto  di locazione, e' errato perche', trattandosi di successione
 mortis causa, "anche nel caso in questione e' applicabile  l'istituto
 generale  della  rappresentazione,  ai sensi degli artt. 467 ss. cod.
 civ.".
                         Considerato in diritto
    1. - Il Tribunale di Bolzano ritiene contrastante col principio di
 eguaglianza (art. 3 Cost.) l'art. 8, secondo comma, della legge della
 Provincia  autonoma  di  Bolzano  23  maggio  1977, n. 13, modificato
 dall'art. 3 della legge 9 novembre 1988, n. 44, nella parte  in  cui,
 in  caso  di  decesso  dell'assegnatario originario di un alloggio di
 edilizia  residenziale  pubblica,  esclude  dalla   successione   nel
 rapporto  di locazione i figli conviventi di un figlio premorto (gia'
 convivente) del conduttore.  Tale esclusione, secondo  il  giudice  a
 quo,  produce una disparita' di trattamento, "non correlata a criteri
 razionali che la giustifichino", tra "il  figlio  che  avrebbe  avuto
 diritto al subentro, ma e' frattanto morto", e i figli sopravvissuti.
    La  detta  disparita'  deve  evidentemente  intendersi riferita al
 figlio premorto non in  quanto  tale  (non  potendo  i  morti  essere
 paragonati  ai  vivi), ma in quanto la legge, cosi' come interpretata
 dal giudice remittente, non consente che in  sua  vece  subentrino  i
 figli,  sempreche'  ancora  conviventi  con  l'avo  (assegnatario) al
 momento della morte.
    2.  - Il patrocinio della Provincia di Bolzano obietta che, mentre
 il testo originario della norma impugnata  attribuiva  ai  superstiti
 ivi  elencati il "diritto all'assegnazione dell'alloggio", secondo il
 nuovo testo, introdotto dalla legge n. 44 del 1988,  essi  "succedono
 (nell'ordine)   nel  rapporto  di  locazione".  Sarebbe  stato  cosi'
 chiarito che "il subentrante nella  locazione  diviene  titolare  del
 rapporto  iure  hereditario",  di guisa che sarebbe applicabile nella
 specie l'istituto generale della rappresentazione ereditaria  di  cui
 agli artt. 467 ss. cod.civ.
    Questa    prospettazione,    che   porterebbe   a   una   sentenza
 interpretativa di rigetto, non puo' essere condivisa.  Le  richiamate
 sentenze della Corte di cassazione n. 2682 del 1972 (a sezioni unite)
 e n. 4328 del 1978 in materia di edilizia economica  e  popolare,  le
 quali  hanno  ritenuto  trasmissibile  iure  hereditario  il  diritto
 dell'assegnatario   dell'alloggio,   si   spiegano   perche',   nulla
 disponendo  il  testo  unico  del  1938  circa  la  sorte del diritto
 dell'assegnatario nel  caso  di  sua  morte,  trova  applicazione  il
 principio  generale  dalla  successione  degli  eredi in locum et ius
 defuncti. Al contrario, la legge provinciale in esame sottrae  questo
 caso  al  regime  successorio comune e lo assoggetta a una disciplina
 speciale modellata sullo stampo dell'art. 12 del d.P.R. n.  1055  del
 1972  (superato  dalla disciplina piu' ampia di cui al punto 10 della
 deliberazione 19 novembre  1981  adottata  dal  CIPE  in  conformita'
 dell'art.  2,  secondo comma, n. 2 della legge n. 457 del 1978). Tale
 disciplina speciale e' stata interpretata dalle Sezioni  unite  della
 Cassazione  (sentenza n. 5460 del 1980) nel senso che ai familiari da
 essa individuati, conviventi con  l'assegnatario,  e'  attribuito  un
 diritto  proprio  all'assegnazione  dell'alloggio,  restando  esclusa
 l'applicabilita' dell'art. 1614 cod.civ.
    E'  vero  che  la norma impugnata, nel testo novellato dalla legge
 prov. n. 44 del 1988, ha sostituito  all'espressione  "hanno  diritto
 all'assegnazione dell'alloggio" l'espressione "succedono nel rapporto
 di locazione". Ma con cio' il  legislatore  provinciale  ha  soltanto
 precisato che nei confronti dei soggetti legittimati a subentrare nel
 diritto  dell'assegnatario  defunto  non  occorre  un   provvedimento
 amministrativo   di  assegnazione  dell'alloggio:  l'assegnazione  e'
 disposta senz'altro dalla legge mediante il  meccanismo  privatistico
 della  successione  nel contratto di locazione, la quale si configura
 come  una  successione  legale  mortis   causa   anomala   a   titolo
 particolare.
    Rimane esclusa, pertanto, l'applicabilita' della rappresentazione,
 la quale e' prevista dalla legge  solo  per  la  vocazione  a  titolo
 universale  e  per il legato testamentario. Ne' si puo' pensare a una
 applicazione  per  analogia,  posto  che  la  rappresentazione  opera
 automaticamente  sul  presupposto del rapporto di parentela (in linea
 retta discendente) del rappresentante col rappresentato,  mentre  nel
 caso  di cui si controverte la successione nel rapporto locatizio, in
 quanto non ha la finalita' di attribuire un cespite dell'eredita', ma
 di garantire il diritto all'abitazione, e' subordinata al fatto della
 convivenza.
    3.  -  Il  confronto  instaurato  dal  giudice a quo tra il figlio
 premorto e i figli sopravvissuti  dell'assegnatario,  mentre  non  ha
 pregio  se  inteso con riguardo all'art. 3 Cost. sotto il profilo del
 principio di eguaglianza, mancando un idoneo  tertium  comparationis,
 acquista  senso  e  valore  se  inteso come confronto tra due ipotesi
 alternative riferite al medesimo figlio dell'assegnatario e  valutate
 alla  stregua  del  principio  di  ragionevolezza.  Sotto quest'altro
 profilo la questione e' fondata.
    Indubbiamente   l'esigenza  di  contemperare  l'interesse  privato
 dell'assegnatario e dei suoi familiari conviventi  all'uso  del  bene
 con  la destinazione del medesimo al servizio sociale dell'abitazione
 (trattandosi  di  un  alloggio  di  edilizia  residenziale  pubblica)
 giustifica  una  selezione  che  riduca  a  una  cerchia ristretta di
 soggetti, qualificati da un intenso rapporto di comunione di vita con
 l'assegnatario,  i  beneficiari  della  tutela  privilegiata operante
 mediante la successione nel contratto di locazione. Ed  e'  del  pari
 fuori  dubbio  che il legislatore provinciale, in quanto investito in
 questa materia di competenza primaria,  non  e'  vincolato,  come  le
 regioni  a  statuto  ordinario,  ai  criteri piu' larghi adottati dal
 citato punto 10 della deliberazione del CIPE  19  dicembre  1981,  la
 quale,  in  caso  di  decesso dell'assegnatario, ammette a subentrare
 nell'assegnazione non solo i figli, ma tutti  i  discendenti,  sempre
 che concorra il requisito della stabile convivenza. Ma, nell'assumere
 una regola piu' rigorosa, il legislatore provinciale deve  rispettare
 il criterio di ragionevolezza imposto dall'art. 3 Cost.
    In quanto esclude dalla successione nel rapporto locatizio anche i
 figli di un figlio premorto dell'assegnatario, coi quali quest'ultimo
 aveva  proseguito  una  convivenza gia' in atto col loro genitore, la
 norma impugnata fa dipendere la possibilita' per i nipoti ex filio di
 continuare  a fruire dell'alloggio assegnato all'avo dalla condizione
 della   sopravvivenza   del   loro    genitore.    Se    il    figlio
 dell'assegnatario,  con  lui  convivente  insieme  con  la sua prole,
 sopravvive, ai nipoti ex  filio,  attraverso  il  subentro  del  loro
 genitore  nel  contratto  di  locazione,  continua  a  estendersi  il
 godimento dell'alloggio, con diritto  di  ulteriore  successione  nel
 rapporto ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge prov. n. 13
 del 1977, aggiunto dall'art. 3 della legge n. 44 del 1988. Se invece,
 turbato  ordine  mortalitatis,  il  figlio premuore all'assegnatario,
 alla morte di quest'ultimo i nipoti ex  filio,  sebbene  l'avo  abbia
 continuato a tenerli presso di se', vengono privati dell'alloggio.
    Nonostante  che  l'assegnatario  abbia  mostrato  la  volonta'  di
 estendere incondizionatamente  il  godimento  della  cosa  locata  ai
 nipoti  ex  filio,  la  tutela  del bisogno dell'alloggio nella forma
 della successione nel contratto di locazione  opera  in  loro  favore
 solo  con  la  mediazione  del loro genitore, cioe' viene subordinata
 alla  condizione  eminentemente  aleatoria  della  sua  sopravvivenza
 all'assegnatario.  Tale  disparita' di trattamento delle due ipotesi,
 che dal punto di vista del rapporto di  convivenza  dell'assegnatario
 con  i nipoti ex filio sono identiche, e si differenziano solo per il
 fatto della premorienza o della sopravvivenza del loro genitore,  non
 e' ragionevole e pertanto deve essere rimossa.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  8,  secondo
 comma, della legge della Provincia  autonoma  di  Bolzano  23  maggio
 1977,  n.  13  ("Norme  per assicurare la disponibilita' da parte del
 proprietario e  la  funzione  sociale  dell'edilizia  residenziale"),
 modificato  dalla  legge  2 novembre 1988, n. 44 ("Applicazione della
 proporzionale combinata nell'edilizia  abitativa  agevolata"),  nella
 parte  in  cui,  in  caso  di  decesso  dell'assegnatario originario,
 esclude dal diritto di succedere nel rapporto di locazione i figli di
 un  figlio  premorto  del  conduttore,  i  quali abbiano continuato a
 convivere con quest'ultimo fino al momento della sua morte.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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