N. 31 SENTENZA 18 - 26 gennaio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Usi civici - Regione Abruzzo - Terreni  ex demaniali del comune di
 Rivisondoli venduti alla societa' immobiliare Monte Pratello - Potere
 di convalida delle autorizzazioni all'alienazione da parte della
 regione e potere della medesima di sclassificazione di terre civiche
 - Inapplicabilita' delle norme impugnate al caso di specie -
 Inammissibilita'.
 
 (Legge regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, artt. 7 e 10).
 
 (Cost., artt. 3, 42, 117 e 118)
(GU n.5 del 31-1-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
    nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 7 e 10
 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo  1988,  n.  25  ("Norme  in
 materia  di usi civici e gestione delle terre civiche"), promosso con
 ordinanza emessa il 15 giugno 1989 dal Commissariato regionale per il
 riordinamento  degli  usi  civici  in  Abruzzo - L'Aquila nella causa
 demaniale promossa dal Comune  di  Rivisondoli  contro  il  Ministero
 dell'Agricoltura  e  delle  Foreste  ed altri, iscritta al n. 404 del
 registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Monte Pratello e della
 Monte Pratello Immobiliare nonche' l'atto di intervento della Regione
 Abruzzo;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  12  dicembre  1989  il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Uditi  gli  avvocati Vincenzo Cerulli Irelli e Ugo Petronio per la
 Regione Abruzzo.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel 1968 il Comune di Rivisondoli, con l'autorizzazione del
 Ministro dell'agricoltura, previo parere favorevole  del  Commissario
 per  la  liquidazione  degli usi civici, vendette alla Societa' Monte
 Pratello s.p.a. di Rivisondoli  alcuni  appezzamenti  di  terreno  di
 demanio  comunale,  classificati  dal  Commissario  come  "boschivi e
 pascolivi",  di  cui  una  parte  fu   poi   ceduta   dall'originaria
 compratrice  alla  Societa'  immobiliare  Monte  Pratello con sede in
 Napoli.
    Dopo  vent'anni, nel 1988, sul riflesso che "l'autorizzazione alla
 vendita fu concessa dal Ministro  senza  che  il  compendio  terriero
 fosse  stato preventivamente assegnato a categoria ai sensi dell'art.
 11 della legge n. 1766 del 1927", il Commissario per il riordinamento
 degli  usi  civici  in Abruzzo ha citato a comparire davanti a se' il
 Sindaco  di  Rivisondoli,  il  Ministro  dell'agricoltura  e  le  due
 predette  societa'  al fine di sentir dichiarare, previa declaratoria
 della "natura demaniale civica universale" del terreno in  questione,
 "la  nullita' assoluta e insanabile di tutti gli atti di disposizione
 di essi e ordinarne la reintegra al Comune di Rivisondoli".
    Nel  corso  del giudizio, reputando che la sua definizione dipenda
 dalla delibera che la Regione adottera' in  merito  alla  domanda  di
 convalida  del  decreto  ministeriale  sopra  indicato, nel frattempo
 presentata  dalla  compratrice  ai  sensi  dell'art.  7  della  legge
 regionale  3 marzo 1988, n. 25, il Commissario ha sollevato d'ufficio
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 10 di  detta
 legge  nella  parte  in  cui  consentono  alla  Regione, il primo, di
 provvedere   alla   convalida    delle    pregresse    autorizzazioni
 all'alienazione   di   terre  civiche  non  previamente  assegnate  a
 categoria; il secondo, di disporre la sclassificazione di porzioni di
 terre  civiche  che,  per effetto di utilizzazioni improprie, abbiano
 ormai perduto  la  qualita'  di  terreni  agrari  ovvero  boschivi  e
 pascolivi.
    Le  norme  impugnate  violerebbero:  l'art. 117 della Costituzione
 perche' contrastanti con principi fondamentali stabiliti dalla  legge
 nazionale  16  giugno  1927,  n. 1766; l'art. 118, perche' conferenti
 alla  Regione   poteri   "che   non   sono   certamente   di   natura
 amministrativa,  ma  legislativa".  La  prima,  inoltre,  sarebbe  in
 contrasto anche col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.,
 in quanto "solo i cittadini della Regione Abruzzo possono ottenere la
 convalida,  previa  sclassificazione  dei   terreni,   di   atti   di
 disposizione  di  beni  civici  palesemente nulli", mentre la seconda
 offenderebbe l'art. 42, terzo comma, perche' la  sclassificazione  di
 terre  di  uso  civico si risolve in una espropriazione di proprieta'
 pubbliche, per giunta senza indennizzo.
    2.  -  Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite con atti
 distinti le due societa' sopra nominate chiedendo  che  la  questione
 sia  dichiarata  inammissibile per irrilevanza, in quanto i censurati
 poteri attribuiti alla Regione  non  impediscono  al  Commissario  di
 esercitare  la  sua  giurisdizione,  e  comunque infondata perche' il
 presunto vizio dell autorizzazione alla vendita  "e'  tale  da  poter
 essere eliminato con una nuova manifestazione di volonta'".
    3.  -  Si  e'  pure  costituita la Regione Abruzzo concludendo per
 l'inammissibilita' e comunque per la non fondatezza.
    In  punto  di inammissibilita' la Regione osserva che il Consiglio
 regionale  non  ha  ancora  esercitato   il   potere   di   convalida
 attribuitogli  dall'art. 7 della legge n. 25 del 1988, e, in ipotesi,
 potrebbe non esercitarlo affatto o  esercitarlo  in  senso  negativo,
 donde  l'inattualita'  della proposta questione di costituzionalita';
 quanto  all'art.  10,  ne  rileva  la  totale  estraneita'  al  thema
 decidendum.
    Sul  punto  dell'infondatezza  si  obietta:  la pretesa violazione
 dell'art. 3 Cost. e' addotta sulla base di una confusione tra  l'atto
 amministrativo  di  autorizzazione  alla  vendita  e  il contratto di
 vendita autorizzato; non sono violati  gli  artt.  117  e  118  Cost.
 perche'  la  previa  assegnazione  a  categoria non e' prevista dalla
 legge nazionale a pena  di  nullita'  insanabile  dell'autorizzazione
 all'alienazione;  non  c'e'  violazione  dell'art.   42, terzo comma,
 Cost., perche' la "sclassificazione" di terre di uso  civico  non  ha
 niente  a che vedere con l'espropriazione e, d'altra parte, una volta
 "sclassificati", tali beni possono essere alienati soltanto a  titolo
 oneroso,   con   destinazione   del   ricavato   a   indennizzare  la
 collettivita' proprietaria.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il  Commissario  per  il  riordinamento degli usi civici in
 Abruzzo contesta la legittimita'  costituzionale  dell'art.  7  della
 legge  della  Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, nella parte in cui
 attribuisce alla Regione il  potere  di  "provvedere  alla  convalida
 delle autorizzazioni all'alienazione di terre civiche non previamente
 assegnate a categoria, rilasciate dall'autorita'  competente,  sempre
 che i relativi atti di alienazione siano stati stipulati e registrati
 anteriormente all'entrata in vigore della  presente  legge",  nonche'
 dell'art.  10,  nella parte in cui consente alla Regione di "disporre
 la sclassificazione dal regime demaniale civico" di porzioni di terre
 civiche   che   "abbiano   da   tempo  irreversibilmente  perduto  la
 conformazione fisica e la destinazione funzionale di  terreni  agrari
 ovvero boschivi e pascolivi".
    2.  - La questione e' inammissibile perche' le norme impugnate non
 sono applicabili nella specie.
    La  terre civiche di cui e' causa sono state "sdemanializzate", ai
 sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927,  con
 decreto  del Ministro dell'Agricoltura in data 28 aprile 1961, che ha
 autorizzato il Comune di Rivisondoli  a  venderle  con  l'obbligo  di
 investire  la somma ricavata in titoli del debito pubblico per essere
 destinata, occorrendo, ad opere permanenti di interesse  generale  di
 quella popolazione.
    L'autorizzazione  e' stata concessa dopo avere acquisito il parere
 favorevole del Commissario per la liquidazione degli usi  civici  con
 sede  in  L'Aquila,  espresso  in  data  16  marzo 1961. Nel parere i
 terreni in oggetto sono qualificati  "boschivi  e  pascolivi",  cioe'
 appartenenti  alla  prima  delle  due categorie distinte nell'art. 11
 della legge  n.  1766  del  1927,  con  la  precisazione,  confortata
 dall'allegata    dichiarazione    dell'Ufficio    tecnico    erariale
 dell'Aquila, che trattasi di "zona impervia e improduttiva".
    Questa    dichiarazione   accerta   la   ricorrenza   dell'ipotesi
 contemplata dall'art. 37 del regolamento di  esecuzione  della  legge
 sugli usi civici (approvato con r.d. n. 332 del 1928), in cui risulta
 da sicuri elementi a quale  categoria  debbano  essere  assegnate  le
 terre  di uso civico. Nella specie la palese appartenenza del terreno
 alla categoria A  (terreno  non  idoneo  a  cultura  e,  quindi,  non
 suscettibile  di  ripartizione)  consentiva  che  il Commissario, con
 l'accordo del Ministero, procedesse alla classificazione del  terreno
 senza  che  fosse compilato il piano di massima previsto dall'art. 14
 della legge e dagli artt. 34 e 35 del regolamento.
    Manca  pertanto  nel  caso  di  cui  si  discute il presupposto di
 applicabilita' dell'art. 7, quarto comma, della legge regionale n. 25
 del  1988, cioe' un'autorizzazione ad alienare terre civiche concessa
 dall'autorita'  competente  senza  che  esse   fossero   "previamente
 assegnate  a  categoria".  La vendita del terreno in oggetto e' stata
 autorizzata previa  assegnazione  del  medesimo  alla  categoria  dei
 "terreni boschivi e pascolivi", alla quale il Commissario per gli usi
 civici ha provveduto nello stesso atto con  cui  ha  espresso  parere
 favorevole alla progettata alienazione.
    Tanto  meno puo' venire in considerazione l'art. 10, ultimo comma,
 del quale il Comune di  Rivisondoli  non  ha  chiesto,  ne'  potrebbe
 chiedere  alla  Regione  l'applicazione, non essendo prospettabile la
 "sclassificazione", cioe' il passaggio dal regime demaniale civico al
 regime  dei  beni  patrimoniali, di un terreno, come quello di cui e'
 causa, che e' gia' stato sdemanializzato  e  successivamente  venduto
 dal detto Comune.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 7 e 10 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n.
 25 ("Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche"),
 sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3,  42,  117  e  118  della
 Costituzione,  dal  Commissario  regionale per il riordinamento degli
 usi civici in Abruzzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0095