N. 33 ORDINANZA 18 - 26 gennaio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia - Abusivismo - Sanzioni penali - Demolizione del manufatto - Condizionamento della funzione giurisdizionale alle decisioni del potere amministrativo - Insussistenza di contrasto con il principio di soggezione del giudice alla sola legge Richiamo alla giurisprudenza della Cassazione - Legittimita' dell'emanazione da parte del giudice, in via sostitutiva, di provvedimenti amministrativi - Manifesta infondatezza. (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma). (Cost., artt. 104, primo comma, e 101, secondo comma).(GU n.6 del 7-2-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1989 dal Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Bonassin Bruno ed altra, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che con sentenza del Pretore di Lucca, divenuta irrevocabile, era stata pronunciata condanna nei confronti dei sigg. Bruno Bonassin e Bruna Cermassi per il reato edilizio di cui all'art. 20, lett. B), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed era stata disposta la demolizione del manufatto abusivo ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della stessa legge; che, avendo il Pretore iniziato la procedura d'esecuzione dell'ordine di demolizione, ai sensi dell'art. 587 del codice di procedura penale, i condannati avevano proposto incidente d'esecuzione sostenendo la natura di provvedimento amministrativo del predetto ordine di demolizione e chiedendo la sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 44 della citata legge n. 47 del 1985, per aver presentato domanda di sanatoria del manufatto abusivo; che il Pretore, assumendo la natura di pena accessoria dell'ordine di demolizione in esame, aveva rigettato l'istanza ma tale pronuncia era stata annullata dalla Corte di Cassazione, la quale aveva ritenuto il predetto ordine costituire sanzione amministrativa e non pena accessoria; che il medesimo Pretore di Lucca, in sede di rinvio, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del citato art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) in riferimento agli artt. 104, primo comma e 101, secondo comma, Cost., assumendo che l'attribuzione al giudice del potere-dovere d'emanare con la sentenza penale di condanna un provvedimento di natura amministrativa rende inevitabile l'interferenza dei poteri conferiti alla Pubblica Amministrazione con la funzione giurisdizionale, cosi' condizionando l'esercizio della predetta funzione alle decisioni del potere amministrativo; che, di conseguenza, secondo il giudice a quo, l'attribuzione alla Pubblica Amministrazione del potere d'intervenire sull'esercizio della funzione giurisdizionale, fino ad imporre la modifica di statuizioni prese in sede giurisdizionale od a dare esecuzione alle stesse, contrasta con il principio d'autonomia dell'ordine giudiziario e con quello di soggezione del giudice soltanto alla legge; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata; Considerato che non sussiste il denunziato contrasto della norma impugnata con il principio di soggezione del giudice alla legge, di cui all'art. 101 Cost., giacche' e' la legge ad imporre al giudice ordinario d'adottare, nei casi previsti di mancato intervento dell'autorita' amministrativa, il provvedimento di demolizione dell'opera abusiva; che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, malgrado qualche decisione contraria (ad es. Sez. III, 23 settembre 1987, Lofonso) successivamente, sia a sezioni unite (Sez. Un., 10 ottobre 1987, Bruni) sia a sezioni semplici in numerorissime decisioni (ad es., Sez. III, 18 dicembre 1987, Izzo; Sez. III, 8 aprile 1988, Gregori; Sez. III, 13 aprile 1988, Palomba; Sez. III, 22 aprile 1988, Medda; Sez. III, 22 aprile 1988, Palmas; Sez. III, 9 maggio 1988, Florio; Sez. III, 24 maggio 1988, Melis; Sez. III, 27 maggio 1988, Angelini; Sez. III, 27 giugno 1988, Serafino; Sez. II, 8 settembre 1988, Zerbini; Sez. III, 28 settembre 1988, Coppola) nonche' nella stessa sentenza di rinvio al giudice a quo (Sez. III, 8 aprile 1988, Bonassin) ha ritenuto che l'ordine di demolizione di cui al citato art. 7 della legge n. 47 del 1985 e' emesso in via sostitutiva della mancata esecuzione della demolizione da parte dell'autorita' amministrativa ed a chiusura di tutto un sistema sanzionatorio amministrativo ed ha quindi natura di provvedimento amministrativo; che, di conseguenza, alla stregua del diritto vivente, non sussiste il denunziato contrasto con l'art. 104 Cost.; che dal combinato disposto degli artt. 101, secondo comma e 104, primo comma, Cost. non si ricava alcun principio di valore costituzionale che impedisca al giudice ordinario l'emanazione, in via sostitutiva, di provvedimenti amministrativi; che nel caso di specie, non essendo stato emanato dall'Autorita' amministrativa alcun provvedimento incompatibile con l'ordine di demolizione, il giudice a quo non ha altro obbligo se non quello di rinviare gli atti all'Autorita' amministrativa per l'esecuzione dell'ordine di demolizione; che, pertanto, la proposta questione di legittimita' costituzionale va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento agli artt. 104, primo comma e 101, secondo comma, Cost., dal Pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0097