N. 47 ORDINANZA 31 gennaio - 2 febbraio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Procedimento di sorveglianza - Provvedimento conclusivo del giudizio - Equiparazione formale alla sentenza - Jus superveniens: nuovo codice di procedura penale - Necessita' di riesame della rilevanza della questione Restituzione degli atti al giudice a quo. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 71- bis, quarto comma, aggiunto dall'art. 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1). (Cost., artt. 3 e 101).(GU n.7 del 14-2-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 71- bis, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), aggiunto dall'art. 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 (Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e dell'art. 385 del codice penale), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1989 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Nappo Pietro, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza del 9 maggio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 71- bis, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art. 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, "nella parte in cui non prevede che il provvedimento conclusivo nel giudizio di sorveglianza, indicato formalmente come ordinanza, non viene interpretato e letto come sentenza"; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione "sia dichiarata irrilevante o comunque manifestamente infondata"; Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e' entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447; che l'art. 260 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, cosi' dispone: "Nelle materie regolate dal libro X del codice si osservano le disposizioni ivi previste anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice e per i procedimenti gia' iniziati a tale data, ferma restando la competenza del giudice davanti al quale i procedimenti medesimi sono in corso"; e che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0122