N. 47 ORDINANZA 31 gennaio - 2 febbraio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ordinamento penitenziario - Procedimento di sorveglianza -
 Provvedimento conclusivo del giudizio - Equiparazione formale alla
 sentenza -  Jus superveniens: nuovo codice di procedura penale -
 Necessita' di riesame della rilevanza della questione  Restituzione
 degli atti al giudice  a quo.
 
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 71- bis, quarto comma, aggiunto
 dall'art. 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1).
 
 (Cost., artt. 3 e 101).
(GU n.7 del 14-2-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 71- bis, quarto
 comma, della legge 26 luglio 1975,  n.  354  (Norme  sull'ordinamento
 penitenziario  e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
 della liberta'), aggiunto dall'art. 11 della legge 12  gennaio  1977,
 n.   1   (Modificazioni   alla   legge   26   luglio  1975,  n.  354,
 sull'ordinamento penitenziario e dell'art. 385  del  codice  penale),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  9  maggio 1989 dal Tribunale di
 sorveglianza di Napoli nel procedimento di sorveglianza nei confronti
 di  Nappo  Pietro,  iscritta  al n. 399 del registro ordinanze 1989 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  37,  prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza
 del 9 maggio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt.  3  e  101
 della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  dell'art. 71- bis,
 quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto  dall'art.
 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, "nella parte in cui non prevede
 che  il  provvedimento  conclusivo  nel  giudizio  di   sorveglianza,
 indicato  formalmente  come ordinanza, non viene interpretato e letto
 come sentenza";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  la  questione  "sia  dichiarata irrilevante o
 comunque manifestamente infondata";
    Considerato  che,  dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
 e' entrato in vigore il nuovo codice di  procedura  penale  approvato
 con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447;
      che   l'art.  260  del  testo  delle  norme  di  attuazione,  di
 coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato
 con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, cosi' dispone: "Nelle
 materie regolate dal libro X del codice si osservano le  disposizioni
 ivi previste anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data
 di entrata in vigore del codice e per i procedimenti gia' iniziati  a
 tale  data, ferma restando la competenza del giudice davanti al quale
 i procedimenti medesimi sono in corso";
      e  che,  quindi,  spetta  al  giudice  a quo verificare se, alla
 stregua della normativa  sopravvenuta,  la  questione  sollevata  sia
 tuttora rilevante.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la  restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di
 Napoli.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0122