N. 65 SENTENZA 18 gennaio - 2 febbraio 1990
Giudizio di ammissibilita' di referendum popolare. Costituzione della Repubblica italiana - Referendum - Lavoro Aziende con meno di quindici dipendenti - Recesso ad nutum Ampliamento della tutela dei lavoratori indipendentemente dal numero dei dipendenti - Ammissibilita'. (Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35, primo comma).(GU n.6 del 7-2-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 35, primo comma, limitatamente alle parole: "dell'art. 18 e" della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante il titolo "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"; Vista l'ordinanza del 19 dicembre 1989 con la quale l'Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la predetta richiesta; Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco; Udito l'avvocato Valerio Onida per i presentatori e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto 1. - L'Ufficio Centrale per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 30 giugno 1989 da Russo Spena Giovanni, Alberti Fabio, Barone Antonio, Patta Gian Paolo, Bolognesi Marida, sul seguente quesito: "Volete che sia abrogato l'art. 35, primo comma, limitatamente alle parole 'dell'art. 18 e', della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante il titolo 'Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento'". 2. - Con ordinanza del 19 dicembre 1989, l'Ufficio Centrale, richiamate le precedenti delibere e verificati i risultati delle operazioni di riscontro compiute dal C.E.D., ha dato atto che la richiesta di cui trattasi ha riportato sottoscrizioni regolari in numero superiore alle cinquecentomila. Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato, per la conseguente deliberazione, il giorno 16 gennaio 1990, dandone comunicazione, a sua volta, ai presentatori della richiesta e al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352. 3. - Si sono costituiti i sig.ri Fabio Alberti, Vito Nocera, Marida Bolognesi e Gian Paolo Patta, quali promotori e presentatori del referendum di cui trattasi, concludendo per la sua ammissibilita'. 4. - Nell'imminenza della camera di consiglio, l'Avvocatura Generale dello Stato ha presentato memoria concludendo per la declaratoria di inammissibilita' del referendum in esame. Richiama il sistema legislativo articolato: a) sull'art. 2118 del codice civile (recesso ad nutum) che si applica per i lavoratori i quali dipendono da non imprenditori o da imprenditori che occupano non piu' di trentacinque dipendenti nel complesso aziendale o non piu' di quindici in singola unita' produttiva; b) sugli artt. 8 e 11 della legge n. 604 del 1966 che prevedono, per i lavoratori presso imprenditori che occupino piu' di trentacinque dipendenti, in caso di licenziamento ingiustificato e di mancata riassunzione da parte del datore di lavoro, il risarcimento dei danni (c.d. tutela obbligatoria); c) sugli artt. 18 e 35 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) che, per i lavoratori presso imprenditori che occupino in unita' produttive piu' di quindici dipendenti, dispongono la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di accertamento della insussistenza di una giusta causa o giustificato motivo (c.d. tutela reale). Rileva altresi' il coordinamento delle diverse normative. Ricorda che le proposte referendarie originariamente erano tre: la prima concerneva l'abrogazione dell'art. 35, primo comma, dello Statuto dei lavoratori; la seconda l'art. 11, primo comma, della legge n. 604 del 1966; la terza l'art. 8, primo comma, della stessa legge. Considerato in diritto La richiesta di referendum abrogativo sulla cui ammissibilita' la Corte deve pronunciarsi riguarda l'art. 35, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), limitatamente alle parole "dell'art. 18 e". La Corte ritiene che non sussistano cause di inammissibilita' del detto quesito in relazione al disposto dell'art. 75 della Costituzione, poiche' esso non rientra in nessuna delle ipotesi escluse (leggi di bilancio, di amnistia, di indulto, leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, leggi tributarie). Anche l'esame della sussistenza dei requisiti di chiarezza, univocita' ed omogeneita' del quesito ha esito positivo in quanto la disposizione oggetto del referendum, obiettivamente considerata nella sua struttura e finalita', contiene effettivamente quel principio la cui eliminazione o permanenza dipende dalla risposta che il corpo elettorale fornira'. Ed invero, l'intendimento dei promotori del referendum e' diretto, con l'abrogazione parziale dell'art. 35, primo comma, citato, ad ampliare la tutela dei lavoratori nelle unita' produttive indipendentemente dal numero dei relativi dipendenti.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Ammette la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 35, primo comma, limitatamente alle parole "dell'art. 18 e" della legge 20 maggio 1970, n. 300 recante il titolo "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", dichiarata legittima con ordinanza del 19 dicembre 1989 dall'Ufficio Centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0140