N. 48 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 1989

                                 N. 48
    Ordinanza emessa il 25 ottobre 1989 dal tribunale di Napoli nel
       procedimento civile vertente tra Iovene Vincenzo ed altro
 Procedimento civile - Sequestro - Decorrenza del termine di efficacia
 di  trenta  giorni  del  provvedimento  autorizzativo  del  sequestro
 giudiziario  dalla data di adozione del provvedimento stesso anziche'
 da quella della comunicazione all'interessato Violazione del  diritto
 di   difesa,   atteso   il   principio  affermato  in  giurisprudenza
 costituzionale   della   indefettibilita'   della   conoscenza    dei
 provvedimenti  ai  fini  della  decorrenza  dei termini processuali -
 Richiamo alle sentenze della Corte nn. 139/1967 e 151/1980.
 (Cod. proc. civ., art. 675).
 (Cost., art. 24).
(GU n.7 del 14-2-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Visti gli atti del procedimento civile n. 11586/1975 r.g. promosso
 da Iovene Maria contro Iovene Vincenzo e Carlo, avente  per  oggetto:
 divisione ereditaria;
    Osservato  che  la  causa viene al collegio anche per la convalida
 del sequestro giudiziario  concesso  dal  g.i.  con  ordinanza  fuori
 udienza  del  7 dicembre 1988; che la comunicazione di tale ordinanza
 risulta notificata all'avv. G.  Catanzaro  (procuratore  della  parte
 istante) il 16 gennaio 1989; che il provvedimento ha avuto esecuzione
 entro il trentesimo giorno dalla comunicazione ma oltre tale  termine
 rispetto alla sua pronuncia;
    Considerato  che,  anche  secondo  l'interpretazione  del S.C. (12
 marzo 1971, n. 710, di cui  non  constano  precedenti  contrari),  il
 termine di efficacia del provvedimento cautelare, stabilito dall'art.
 675 del codice di procedura civile decorrere - ai sensi di tale norma
 - dalla pronuncia senza che vi sia alcuna possibilita' di distinguere
 a seconda che la parte ne abbia avuto o meno conoscenza (legale);
    Considerato   che   la   Corte   costituzionale,   nel  dichiarare
 l'illegittimita' dell'art. 305 del codice di procedura civile  "nella
 parte  in  cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo
 il termine per la sua prosecuzione o la sua  riassunzione  anche  nei
 casi regolati dal precedente art. 301 del codice di procedura civile"
 (sentenza 12 novembre 1967, n.  139),  cosi'  coglieva  il  conflitto
 della  norma  con  l'art.  24  della  Costituzione: "non si tratta di
 valutare l'opportunita' di fissare un termine per il compimento di un
 atto  o  della  discrezionalita'  usata  per fissarne i limiti, ma di
 giudicare della legittimita' del criterio adottato per la  decorrenza
 del termine ove questo cominci a decorrere dalla data di un evento di
 cui  il  soggetto  non  e'   messo   in   condizione   di   conoscere
 l'avverrarsi...";
    Ritenuto  che il principio che il principio della indefettibilita'
 della "conoscenza" ai fini della decorrenza dei termini  processuali,
 talvolta  espressamente  codificato  anche  in  sede  civile (si veda
 l'art.  327,  secondo  comma,  del  codice  di   procedura   civile),
 rappresenta  un  referente costante del diritto di difesa nell'intero
 panorama della  giurisprudenza  costituzionale  ed  ha,  in  effetti,
 ispirato  le piu' rilevanti decisioni nella materia in esame (tipiche
 quelle riguardanti le disposizioni della legge fallimentare le quali,
 come  l'art.  675  del  codice  di  procedura  civile, prevedevano il
 decorrere dei termini  prescindendo  dalla  conoscenza  ovvero  dalla
 congruita' della sua presunzione: volga per tutte l'esempio dell'art.
 18, travolto  dalla  nota  sentenza  della  Corte  costituzionale  27
 novembre 1980, n. 151);
    Ritenuto che, per tali motivi, non appare manifestamente infondata
 la questione che il tribunale pone di  ufficio  ma  che  forma  anche
 oggetto  di  eccezione da parte dell'attrice) della costituzionalita'
 del citato art. 675 del  codice  di  procedura  civile,  in  rapporto
 all'art.  24  della  Costituzione  nella parte in cui consente che il
 termine di efficacia della misura cautelare decorra dalla data  della
 pronuncia  (anziche' da quella della comunicazione) anche quando tale
 pronuncia, per essere avvenuta fuori udienza, deve essere  comunicata
 alle parti affinche' ne abbiano legale conoscenza;
    Ritenuto  che  la questione incide sul giudizio di convalida e che
 esso non e separabile  dal  merito  (cfr.  art.  682  del  codice  di
 procedura  civile),  cosicche' la sospensione non puo' che riguardare
 l'intero processo.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende l'intero giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.
      Napoli, addi' 25 ottobre 1989
                      Il presidente f.f.: D'ERRICO

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