N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 febbraio 1990

                                 N. 15
   Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
  cancelleria il 7 febbraio 1990 (della provincia autonoma di Bolzano)
 Istruzione  pubblica - Istituzione di ruoli provinciali del personale
 docente delle scuole secondarie superiori, disciplina dell'accesso ai
 posti  di  ruolo  e di supplenza nelle scuole di ogni ordine e grado,
 inquadramento in un unico ruolo degli ispettori tecnici in  servizio,
 concorsi a livello nazionale per l'accesso ai ruoli del personale dei
 conservatori  di   musica   e   dei   convitti   nazionali   Asserita
 incompatibilia'  di detta normativa con i principi sanciti in materia
 per la provincia di Bolzano dallo statuto della regione Trentino-Alto
 Adige  e  in  particolare  per la mancata osservanza del procedimento
 speciale previsto dall'art. 107 dello stesso statuto - Violazione del
 principio della proporzionale etnica.
 (D.L.  6  novembre 1989, n. 357, convertito e modificato in legge 27
 dicembre 1989, n. 417 (in particolare gli artt. 1-5,  8-13,  15,  20,
 22, 23, 25 e 28)).
 (Statuto  regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 4, 26 e 27; 9, n.
 10; 16, primo comma; 19, 52, quarto comma, 87, 89, 100, 102 e 107).
(GU n.8 del 21-2-1990 )
    Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona del
 presidente della giunta provinciale dottor  Luis  Durnwalder,  giusta
 deliberazione  della giunta 29 gennaio 1990, n.  406, rappresentata e
 difesa  -  in  virtu'  di  procura  speciale  del  30  gennaio  1990,
 autenticata  dall'avv.  Giovanni  Salghetti  Drioli,  vice-segretario
 della giunta e ufficiale  rogante  (rep.  n.  15787)  dagli  avvocati
 professori  Sergio  Panunzio  e Roland Riz, e presso il primo di essi
 elettivamente domiciliato in Roma, piazza Borghese n.  3,  contro  la
 Presidenza  del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del
 Consiglio in carica, per la dichiarazione di  incostituzionalita'  di
 tutte  le  disposizini  del  d.-l.  6  novembre  989,  n.  357,  come
 convertito e modificato in legge 27 dicembre  1989,  n.  417,  ed  in
 particolare degli artt. da 1 a 5, da 8 a 13, 15, 20, 22, 23, 25 e 28,
 per violazione delle competenze provinciali e  dei  principi  di  cui
 agli  artt.  8,  nn.   4, 26 e 27; 9, n. 10; 16, primo comma; 19; 52,
 quarto comma; 87; 89; 100; 102 e 107 dello statuto  speciale  per  il
 Trentino-Alto  Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme
 d'attuazione (spec.  d.P.R.  1›  febbraio  1973,  n.  49;  d.P.R.  1›
 novembre  1973,  n.  687;  d.P.R. 1› novembre 1973, n. 691; d.P.R. 26
 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni; d.P.R.  10  febbraio
 1983,  n. 89; d.P.R. 26 ottobre 1987, n. 510); nonche' per violazione
 dell'art. 77 della Costituzione.
                               F A T T O
    1.  -  Come  ripetutamente  affermato  da codesta ecc.ma Corte, la
 tutela delle minoranze  linguistiche  costituisce  -  secondo  quanto
 stabilito  da  varie  disposizioni  dello  statuto  speciale  per  il
 Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670)  ed  ancor  prima
 dall'art.  6  della  Costituzione  -  uno  dei  principi fondamentali
 dell'ordinamento costituzionale (sentenze  nn.  312/1z983,  289/1987,
 768/1988).  E'  ben  noto  come  tale  principio si concretizzi nella
 provincia di Bolzano, in  vari  istituti.  In  primo  luogo,  secondo
 quanto  stabilito  in  particolare  dall'art.  89  dello  statuto del
 Trentino-Alto Adige, nell'istituto della c.d. "proporzionale etnica":
 cioe'  nella  riserva  ai  cittadini  appartenenti  ai diversi gruppi
 linguistici  dei  posti  dei  ruoli  del   personale   civile   delle
 amministrazioni  dello  Stato  aventi  uffici nella provincia e nella
 ripartizione  dei  posti  stessi  tra  gli  appartenenti  ai   gruppi
 linguistici  in  proporzione  alla consistenza dei medesimi (art. 89,
 primo e terzo comma). Lo stesso art. 89 dello statuto (quinto  comma)
 garantisce   inoltre  al  personale  dei  ruoli  locali  suddetti  la
 stabilita' di sede nella provincia.
    Alla disciplina stabilita dall'art. 89 si collega poi anche quella
 dell'art.  100  dello  statuto  del  Trentino-Alto  Adige  (anch'essa
 diretta  a  garantire le minoranze linguistiche) che, al primo comma,
 pone in particolare il principio secondo cui "i cittadini  di  lingua
 tedesca  della  provincia  di Bolzano hanno facolta' di usare la loro
 lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari  e  con  gli  organi  e
 uffici  della  pubblica  amministrazione  situati  nella  provincia o
 aventi competenza regionale, nonche' con i concessionari  di  servizi
 di  pubblico  interesse  svolti  nella provincia stessa"; ed ai commi
 successivi  pone  altri  principi  che  integrano  la  tutela   della
 minoranza  tedesca  per  cio' che concerne l'uso della propria lingua
 madre.
    Per quanto riguarda poi le minoranze ladine, la loro tutela, anche
 in relazione all'uso della lingua, trova fondamento -  per  cio'  che
 riguarda  la provincia di Bolzano - nell'art. 102, primo comma, dello
 statuto; ed ancor prima nell'art. 19 dello  statuto,  che  disciplina
 l'organizzazione  dell'insegnamento  nelle  scuole della provincia di
 Bolzano ed in particolare l'impiego  delle  tre  lingue  nelle  varie
 scuole.
    A  tale  particolare  disciplina statutaria si collegano poi anche
 alcune competenze (legislative ed amministrative) che pure lo Statuto
 attribuisce alla provincia autonoma di Bolzano: cosi' quelle primarie
 in materia di usi e costumi locali ed  istituzioni  culturali  aventi
 carattere   provinciale,   manifestazioni   ed  attivita'  artistiche
 culturali ed educative locali, ecc. (art. 8, n.  4),  in  materia  di
 scuola  materna  (art.  8,  n.  26),  ed  in  materia  di  assistenza
 scolastica (art. 8, n. 28); nonche' quella concorrente in materia  di
 istruzione elementare e secondaria (art. 9, n. 2, dello statuto).
    La  suddetta  disciplina  statutaria  ha  avuto  ampia  attuazione
 mediante numerosi decreti presidenziali,  adottati  con  la  speciale
 procedura  (previo  parere  della "commissione paritetica") stabilita
 dall'art.  107  dello  statuto.  Fra  tali  decreti  si  possono   in
 particolare  menzionare:  il d.P.R. 1› novembre 1973, n. 687, recante
 norme di attuazione in materia di assistenza ed edilizia  scolastica;
 il  d.P.R.  1›  novembre  1973,  n.  691, in materia di usi e costumi
 locali, istituzioni culturali, ecc.; il d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752
 (e  successive  modificazioni),  in  materia  di  proporzionale negli
 uffici statali nella provincia di Bolzano e di conoscenza  delle  due
 lingue  nel  pubblico  impiego;  il  d.P.R.  10 febbraio 1983, n. 89,
 recante il testo unificato delle norme  d'attuazione  in  materia  di
 ordinamento  scolastico  nella  provincia di Bolzano; ed il d.P.R. 26
 ottobre 1987, n. 510, recante le "tabelle  organiche  per  le  scuole
 medie,  della  provincia  di  Bolzano,  in lingua italiana, in lingua
 tedesca, delle localita' ladine e annesse al conservatorio di musica,
 per l'istituzione delle relative cattedre".
    Con  tali  norme si e' creato nella provincia di Bolzano, sia pure
 nell'ambito dell'ordinamento scolastico generale, un vero  e  proprio
 ordinamento   scolastico   speciale   a   se'  stante,  di  carattere
 particolarissimo e dettagliatamente regolato - in base  allo  statuto
 speciale  - dalle relative norme d'attuazione: il che' si spiega data
 l'importanza che riveste l'istruzione  ai  fini  della  conservazione
 delle caratteristiche etniche, culturali, tradizionali e linguistiche
 di una popolazione.
    2.  -  In data 10 luglio 1989 veniva emanato il d.-l. n. 294/1989,
 recante  "Norme  in  materia  di  reclutamento  del  personale  della
 scuola".  Tale  decreto non e' stato convertito dal Parlamento, ma il
 Governo lo la reiterato con il successivo d.-l. 2 settembre 1989,  n.
 315.  Neppure tale decreto-legge e' stato convertito, ma il Governo -
 incurante della mancanza degli stessi presupposti  di  necessita'  ed
 urgenza  per  l'adozione  di  un  decreto-legge - lo ha reiterato una
 seconda volta, con il d.-l. 6 novembre 1989, n. 357. Quest'ultimo  e'
 stato convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1989, n.
 417.
    Peraltro  la  disciplina  stabilita  con tale atto legislativo (in
 particolare  le  disposizioni  gia'  richiamate  in  epigrafe)  hanno
 totalmente   ignorato   la  specialita'  dell'ordinamento  scolastico
 vigente per la provincia di Bolzano, secondo quanto  dettagliatamente
 stabilito  dallo  Stato  di  autonomia  e dalle gia' richiamate norme
 d'attuazione. Incurante del fatto che quello speciale ordinamento  e'
 stabilito  da  norme  non  abrogabili,  ne'  derogabili  da  un  atto
 legislativo ordinario, il Governo (e poi il Parlamento) ha posto  una
 disciplina  che  sconvolge il quadro normativo ed i principi base cui
 si  informa  l'ordinamento  scolastico  della  provincia  ricorrente.
 Infatti  con  tale decreto-legge, in sintesi, vengono istituiti ruoli
 provinciali del personale docente delle scuole secondarie  superiori,
 vengono  fissate  norme  di  accesso ai posti di ruolo e di supplenza
 nelle scuole di ogni ordine e grado, viene  disposto  l'inquadramento
 in  un  unico  ruolo  degli  ispettori  tecnici  in servizio, vengono
 previsti concorsi a livello nazionale  per  l'accesso  ai  ruoli  del
 personale  dei  conservatori  di  musica e dei convitti nazionali, si
 demandano ad organi centrali dello Stato compiti  di  amministrazione
 del  personale della scuola. Ma si tratta di una disciplina, appunto,
 nel suo complesso incompatibile con quella che  in  materia  e'  gia'
 stabilita  dallo  Statuto  speciale (spec. artt. 19, 89, 100 e 102) e
 dalle  relative  norme  d'attuazione,  e  che  puo'   pretendere   di
 applicarsi  anche  nella provincia di Bolzano, come risulta del resto
 espressamente stabilito dall'art. 15, primo comma, del  decreto-legge
 in questione.
    Una  disciplina che avrebbe dovuto, semmai, essere adottata con il
 particolare procedimento previsto dall'art. 107 dello statuto, e  che
 comunque,  incidendo  nel particolare regime di autonomia e di tutela
 delle minoranze linguistiche  della  provincia  di  Bolzano,  avrebbe
 dovuto   essere   deliberata   dal   Consiglio  dei  Ministri  previa
 convocazione del presidente della giunta  provinciale,  ex  art.  52,
 ultimo comma, dello statuto. Ma cio' non e' avvenuto.
    Pertanto,  la  provincia  autonoma di Bolzano si vede costretta ad
 impugnare la suddetta disciplina per i motivi che qui di seguito sono
 sinteticamente  dedotti  (con  riserva  di  piu'  ampia ed articolata
 illustrazione delle censure in una successiva memoria).
                             D I R I T T O
    1.  -  Violazione  da  parte  dell'art.  1  del  d.-l. n. 357/1987
 (convertito in legge n. 417/1989) delle competenze provinciali e  dei
 principi  di  cui alle norme dello statuto speciale del Trentino-Alto
 Adige indicate in epigrafe e  relative  norme  di  attuazione,  e  in
 particolare  degli  artt.  19,  89  e  107 dello statuto, art. 16 del
 d.P.R.  n.  89/1983  e  relative  tabelle  approvare  con  d.P.R.  n.
 510/1987.
    L'art.  1  del  decreto-legge  impugnato  stabilisce  che "I ruoli
 nazionali del personale docente degli istituti e scuole di istruzione
 secondaria  superiore,  ivi compresi i licei artistici e gli istituti
 d'arte sono trasformati in ruoli  provinciali".  I  successivi  commi
 dell'art. 1 disciplinano i criteri di inquadramento del personale nei
 nuovi ruoli provinciali e per l'amministrazione dei ruoli stessi.
    Tale  disciplina  (che  non differenzia in alcun modo il ruolo del
 personale insegnante nella provincia di Bolzano rispetto a quella  di
 altre   provincie)   e'  peraltro  incompatibile  con  la  disciplina
 positivamente stabilita - in attuazione  dei  principi  di  cui  agli
 artt.  19  e  89  dello statuto - dall'art. 16 del d.P.R. n. 83/1983,
 secondo cui "per  il  personale  direttivo  e  docente  delle  scuole
 secondarie   in  lingua  tedesca  e  delle  scuole  secondarie  delle
 localita' ladine della provincia di Bolzano  sono  previsti  appositi
 ruoli";  i  quali  appositi  ruoli  sono  appunto  quelli di cui alle
 "tabelle organiche" approvate con il successivo d.P.R. n. 510/1987.
    E'  chiaro  come  la  disciplina  impugnata alteri radicalmente il
 sistema gia' stabilito dalle succitate  norme  di  attuazione.  Essa,
 dunque, non poteva comuque essere approvata se non con il particolare
 procedimento prescritto  dall'art.  107  dello  statuto,  sentita  la
 apposita  commissione paritetica e mediante l'introduzione formale di
 nuove norme d'attuazione e relative tabelle. Il che non e' stato,  da
 cui la incostituzionalita' della disciplina in questione.
    2.  -  Violazione, da parte degli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12,
 15,  23,  25  e  28  del  d.-l.  n.  357/1987  (come  convertito  con
 modificazioni  in  legge n. 417/1989), delle competenze provinciali e
 dei principi di cui alle disposizioni dello statuto del Trentino-Alto
 Adige indicate in epigrafe e relative norme di attuazione.
    La  disciplina  legislativa  impugnata  disciplina  analiticamente
 tutti, si puo' dire, gli aspetti dell'ordinamento  scolastico  e  del
 peronale  delle scuole, insegnante e non, nella provincia di Bolzano.
    Per  quanto  piu'  rileva  ai  fini del presente ricorso, vi e' in
 particolare disciplinato: l'inquadramento del personale  docente  nei
 nuovi  ruoli (art. 1); l'accesso ai ruoli del personale docente della
 scuola materna, elementare e secondaria (art. 2);  la  indizione  dei
 concorsi  con  bando del Ministro della pubblica istruzione (artt. 2,
 secondo comma, e  segg.,  12  e  15);  l'espletamento  dei  concorsi,
 comprese  le  procedure  di nomina ed i criteri di composizione delle
 relative commissioni d'esame, (art. 2, sesto comma e segg.;  art.  3,
 ed  art.  15);  speciali  requisiti e concorsi - questi ultimi sempre
 banditi dal Ministro della pubblica  istruzione  -  previsti  per  la
 prima  applicazione  del  d.-l.  n.  357/1989, cui si applicano norme
 particolari (spec. artt. 11, 12 e 25);  le  supplenze  (art.  8);  la
 immissione  in  ruolo  al di fuori dei concorsi ordinari di personale
 docente avente determinati requisiti (art. 9);  i  trasferimenti  del
 personale  insegnante  e  le  nuove  nomine  del personale direttivo,
 educativo,  amministrativo,  tecnico   ed   ausiliario   (art.   10);
 l'utilizzo  del  personale docente per insegnamenti diversi da quello
 di titolarita', nonche' - in genere - l'attuazione del  principio  di
 mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni (art. 23 e 28).
 Vi e' inoltre, il gia'  richiamato  art.  15,  che  al  primo  comma,
 stabilisce  che  "le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto si
 applicano anche al reclutamento del personale insegnante delle scuole
 con  lingua  d'insegnamento  tedesca  e  delle scuole delle localita'
 ladine  della  provincia  di  Bolzano,  e  delle  scuole  con  lingua
 d'insegnamento  sloveno  di Trieste e Gorizia, con gli adattamenti di
 cui al secondo, terzo e quarto comma"; a loro volta il secondo, terzo
 e  quarto  comma  dell'art. 15 disciplinano ulteriormente l'indizione
 dei bandi di concorso, la nomina dei vincitori (da parte dello stesso
 Ministro  della  pubblica  istruzione  che  e' competente ad indire i
 concorsi), la compilazione degli elenchi del  personale  da  nominare
 nelle commissioni giudicatrici.
    Ma  basta  leggere  le disposizioni legislative ora richiamate per
 rendersi conto di come esse siano incompatibili  con  la  particolare
 disciplina stabilita in materia dello statuto del Trentino-Alto Adige
 e dalle relative norme di attuazione gia' indicate in epigrafe.
    In particolare, tali disposizioni del decreto-legge impugnato, non
 tengano conto, in primo luogo, del fatto che - a differenza che nelle
 altre  provincie  d'Italia  -  nella  provincia  autonoma  di Bolzano
 l'amministrazione della scuola in lingua italiana, in lingua tedesca,
 e  delle scuole delle localita' ladine e' demandata, rispettivamente,
 al sovrintendente scolastico ad agli intendenti  scolastici:  uffici,
 questi,  le  cui  speciali attribuzioni, e le modalita' di scelta dei
 titolari, sono dettagliatamente regolate dall'art. 19 dello statuto e
 dalle norme di attuazione di cui, specialmente, agli artt. 21 e segg.
 del d.P.R. n. 89/1983. Norme, queste  ultime,  che  risultano  dunque
 palesemente violate dalla disciplina - incompatibile rispetto ad esse
 - contenute nelle disposizioni  legislative  impugnate,  non  essendo
 state  adottate tali disposizioni con la particolare procedura di cui
 all'art. 107 dello statuto.
    Ancora,  le  surrichiamate  disposizioni  legislative  non tengono
 conto - ai fini del reclutamento del personale insegnante - del fatto
 che nella provincia di Bolzano e' prescritto il possesso da parte del
 personale direttivo e docente  del  requisito  della  lingua  materna
 corrispondente  a  quella  usata  dagli  alunni delle diverse scuole,
 secondo il principio sancito dall'art. 19 dello  statuto,  cui  danno
 attuazione  specialmente  gli artt. 12 e segg. del d.P.R. n. 89/1983.
 Anche queste ultime norme risultano dunque in paricolar modo  violate
 dalla disciplina impugnata.
    Ancora,  la  disciplina  impugnata  non  tiene conto neppure delle
 speciali procedure che, per l'accesso ai posti di insegnamento  delle
 scuole della provincia di Bolzano sono inderogabilmente stabilite dal
 gia' citato art. 13 del d.P.R. n. 89/1983 (fra l'altro stabilendosi -
 settimo  ed  ottavo  comma  -  la prova di esame per la dimostrazione
 della conoscenza delle due lingue). Norma,  quest'ultima,  che  anche
 sotto  questo  profilo risulta dunque essere violata dalla disciplina
 impugnata. E si badi che la disciplina dell'art. 13, si  deve  oramai
 ritenere  applicabile  non solo alle scuole elementari, ma anche alle
 scuole secondarie, una volta che anche i ruoli  degli  insegnanti  di
 queste  ultime sono divenuti (come stabilito dall'art. 1 del d.-l. n.
 357/1989)  ruoli  provinciali,  come  gia'  quelli  degli  insegnanti
 elementari.  E  cosi'  pure  la  disciplina impugnata non tiene conto
 della speciale regolamentazione che, per la copertura delle  cattedre
 di  seconda  lingua  tedesca  e'  stabilita dall'art. 34 dello stesso
 d.P.R.  n.  89/1983,  che  risulta  cosi'  anch'esso  violato   dalla
 disciplina in questione.
    Cosi' pure la disciplina impugnata (spec. art. 10) non tiene conto
 delle speciali procedure che, per cio' che riguarda  i  trasferimenti
 del   personale   direttivo  o  docente  delle  scuole  elementari  e
 secondarie della provincia di Bolzano, sono disciplinate specialmente
 dall'art.  33  del  d.P.R.  n. 89/1983; ne' tiene conto del principio
 della garanzia di stabilita' di sede sancita in  via  generale  dallo
 stesso  art. 89 dello statuto (quinto e sesto comma) e relative norme
 di attuazione (d.P.R. n. 752/1976). Si osservi, in particolare,  come
 la  disciplina impugnata risulti incompatibile con il secondo e terzo
 comma dell'art. 33 del d.P.R. n. 89/1983 (che pescrive una stabilita'
 minima di sede di quattro anni); e come essa sia incompatibile con il
 principio  secondo  cui,  nella  provincia  di   Bolzano,   anche   i
 provvedimenti  di  trasferimento  del  personale in questione sono di
 competenza del sovrintendente scolastico (o degli intendenti). Dunque
 la  disciplina  impugnata, anche per questi profili, e' incompatibile
 con i principi  statutari  e  le  norme  di  attuazione  indicate,  e
 pertanto e' incostituzionale.
    Per  gli stessi motivi ora illustrati e' incostituzionale anche la
 disciplina del decreto-legge dianzi richiamata (spec. artt. 8,  23  e
 28)  che  riguarda le supplenze, l'utilizzo del personale docente per
 insegnamenti diversi da quello di titolarita',  nonche'  l'attuazione
 del  principio  di  mobilita' del personale. Cio' anche e soprattutto
 perche' - diversamente da quanto previsto dalla disciplina  impugnata
 -  nella provincia di Bolzano i relativi provvedimenti sono riservati
 (in base all'art. 19 dello statuto ed alle norme di  attuazione  gia'
 citate) al sovrintendente scolastico (ed agli intendenti).
    Infine,  la disciplina impugnata (specc. artt. 2, 3, 12, 15 e 25),
 sia per cio'  che  riguarda  la  composizione  delle  commissioni  di
 concorso,  sia  per  quanto riguarda la stessa indizione dei concorsi
 per il reclutamento del personale della scuola, non tiene minimamente
 conto  delle  speciali norme che in materia sono stabilite dal d.P.R.
 n. 752/1976, spec. artt. 13 e segg. (basti pensare che queste  ultime
 attribuiscono  al  commissario  del  Governo di cui all'art. 87 dello
 statuto il compito di bandire i concorsi, a seguito di una speciale e
 complessa procedura mentre invece la disciplina impugnata attribuisce
 tale compito - al fine della suddetta  particolare  procedura  mentre
 invece  la  disciplina  impugnata  attribuisce tale compito - al fine
 della suddetta particolare procedura - al  Ministero  della  pubblica
 istruzione).  Anche  queste  norme del d.P.R. n. 752/1976 sono dunque
 violate dalla disciplina impugnata.
    3.  -  Violazione,  da parte degli artt. 4, 8, 3 e 15 del d.-l. n.
 357/1987 (come convertito con modificazioni  in  legge  n.  417/1989)
 delle  competenze provinciali e dei principi di cui alle disposizioni
 statutarie indicate in epigrafe e relative norme d'attuazione:  spec.
 d.P.R. n. 89/1983, artt. 1, 2, 10, 22, 23 e 24, e d.P.R. n. 510/1987.
    La  disciplina  impugnata regola, fra l'altro, il reclutamento del
 personale di conservatori  di  musica  (art.  4);  le  supplenze  nei
 conservatori  di  musica,  ed  in  particolare  le commissioni per le
 formazioni delle graduatorie degli aspiranti (art. 8,  spec.  settimo
 comma  e  segg.);  il governo del personale dei conservatori, in gran
 parte attribuito al Ministro della  pubblica  istruzione  (art.  13).
 Tale  disciplina  si  applica pertanto al conservatario di musica "C.
 Monteverdi" di Bolzano ed alla scuola media ad esso  annessa  (d.P.R.
 n.  510/1987),  anche  in  virtu' di quanto stabilito dal gia' citato
 art. 15 del decreto-legge impugnato.
    In  tal  modo,  pero' il d.-l. n. 357/1989 non ha tenuto conto del
 particolare ordinamento del conservatorio di musica C. Monteverdi  di
 Bolzano.  Non  solo,  infatti, in via generale tale disciplina incide
 indebitamente in una materia di  competenza  provinciale  (istruzione
 artistica:  art.  9,  n.  2  dello  stauto; ed art. 2, secondo comma,
 d.P.R. n. 89/1983); ma in particolare essa e'  incompatibile  con  la
 disciplina  positivamente stabilita dall'art. 19 dello statuto, e poi
 dagli artt. 1, 2, 10, 22, 23 e 24 del d.P.R. n. 89/83  (a  sua  volta
 integrato  dal  d.P.R.  n.  510/1987  per cio' che riguarda la scuola
 media annessa al conservatorio). Soprattutto la disciplina  impugnata
 non  tiene  conto del fatto che, in base alla speciale disciplina ora
 richiamata, il governo del personale del conservatorio C.  Monteverdi
 di Bolzano spetta al sovrintendente scolastico (art. 19 dello statuto
 ed artt. 21 e segg. d.P.R. n. 89/1983).
    Pertanto  la  disciplina  impugnata  -  che  non e' stata adottata
 neppure con la particolare procedura ex art. 2107 dello statuto viola
 la  disciplina  statutaria  e  le  relative  norme d'attuazione sopra
 indicate, ed e' quindi incostituzionale.
    4.  - Violazione, da parte dell'art. 2, venticinquesimo comma, del
 d.-l. n. 357/1989  (come  convertito  in  legge  n.  417/1989)  delle
 competenze  provinciali  e  dei  principi  di  cui  alle disposizioni
 statutarie indicate in epigrafe e relative norme d'attuazione: specc.
 artt.  8,  nn. 4 e 27 e 9 n. 3 dello statuto del Trentino-Alto Adige;
 artt. 1 e 2 del d.P.R. n.  687/1973;  artt.  1  e  2  del  d.P.R.  n.
 691/1973.
    L'art. 2 del decreto-legge impugnato disciplina, come si e' detto,
 l'accesso ai ruoli del  personale  docente  delle  varie  scuole,  la
 determinazione  dei  posti  da  mettere  a  concorso, l'indizione dei
 concorsi,  i  titoli  di  ammissione,  le  prove,  i   punteggi,   le
 graduatorie,  le  nomine, ecc. Si tratta di una disciplina a dir poco
 analitica, di carattere regolamentare piu' che legislativo.
    Il  venticinquesimo  comma dell'art. 2 stabilisce che "le norme di
 cui al presente articolo si applicano, con i  necessari  adattamenti,
 anche al personale educativo dei convitti nazionali.
    Senonche',  come affermato anche da codesta ecc.ma Corte (sentenza
 n.  797/1988)  l'ordinamento  dei  convitti  nazionali  operanti  nel
 territorio  provinciale  rientra  nella  competenza  legislativa  (ed
 amministrativa) esclusiva della provincia ricorrente, soprattutto  in
 materia di "assistenza scolastica nei settori di istruzione in cui le
 provincie  hanno  competenza  legislativa"  (art.  8,  n.  27   dello
 statuto);  ma  anche in materia di "attivita' educative locali" (art.
 8, n. 4); e di "istruzione" (art. 9, n. 2).
    Ma una disciplina statale cosi' analitica come e' quella contenuta
 concretamente nell'art. 2 del decreto-legge impugnato non e' in alcun
 modo   compatibile   con   l'autonomia   esclusiva   della  provincia
 ricorrente. Ne' e'  seriamente  ipotizzabile  che  la  disciplina  in
 questione  possa  essere  giustificata  in  quanto  espressione di un
 potere di indirizzo e coordinamento dello Stato, perche' direttamente
 fondata  su preminenti esigenze di interesse nazionale. Di qui la sua
 evidente incostituzionalita', sotto un profilo ulteriore  rispetto  a
 quello gia' illustrato in precedenza (supra n. 2).
   In particolare occorre poi ribadire anche in relazione al personale
 insegnante dei convitti nazionali quanto gia' detto in precedenza per
 il  personale  del  conservatorio  Monteverdi  di  Bolzano e, piu' in
 generale, per  tutto  il  personale  delle  scuole  in  provincia  di
 Bolzano. Cioe' che l'ordinamento di tale personale e' quello speciale
 stabilito soprattutto dalle norme  d'attuazione  dello  statuto,  non
 derogabile  dalla legge ordinaria (se non con il procedimento ex art.
 107 dello statuto). Anche al  personale  dei  convitti  nazionali  in
 provincia di Bolzano si applica dunque tale disciplina, nei suoi vari
 aspetti gia' richiamati.  In  particolare  anche  tale  personale  e'
 sottoposto al sovrintendente scolastico della provincia di Bolzano ex
 art. 19 dello statuto (la qual cosa e' tanto piu' certa per il  fatto
 che i convitti nazionali sono anche istituti di istruzione elementare
 e secondaria: cfr. art. 139 del  r.d.  6  maggio  1923,  n.  1054,  e
 successive modifiche, e legge 9 marzo 1967, n. 150).
    5.  -  Violazione,  da  parte degli artt. 5 e 20 del decreto-legge
 impugnato delle competenze provinciali e dei  principi  di  cui  alle
 disposizioni   statutarie  indicate  in  epigrafe  e  relative  norme
 d'attuazione: spec. art. 15 del d.P.R. n. 89/1983.
    Gli  artt. 5 e 20 del d.-l. n. 537/1989 stabiliscono una analitica
 disciplina degli ispettori tecnici,  svolgenti  le  funzioni  di  cui
 all'art.  4  del  d.P.R. n. 417/1974. Si prevede la istituzione di un
 ruolo unico, se  ne  disciplina  la  ripartizione  dei  posti  ed  il
 reclutamento   del   personale,  i  concorsi,  il  trattamento  degli
 ispettori; da ultimo si  dispone  la  soppressione  dei  ruoli  degli
 ispettori tecnici centrali e periferici.
    Anche  tale  normativa,  peraltro, non tiene minimamente conto del
 fatto che l'art. 15 del  d.P.R.  n.  89/1983  contiene  una  speciale
 disciplina della funzione ispettiva ex art. 4 del d.P.R. n. 417/1974,
 affidata a sette ispettori periferici prescelti  secondo  particolari
 procedure.  Si  trata di una disciplina non derogabile da parte di un
 atto legislativo ordinario, ma non vi e'  dubbio  che  la  disciplina
 legislativa  impugnata  e'  incompatibile con l'art. 13 del d.P.R. n.
 89/1983. Pertanto essa  e'  incostituzionale,  anche  per  violazione
 dell'art. 107 dello statuto.
    6.   -   Violazione,  da  parte  dell'art.  22  del  decreto-legge
 impugnato, delle competenze provinciali e dei principi  di  cui  alle
 disposizioni  indicate  in  epigrafe  e  relative norme d'attuazione:
 spec. art. 4 del d.P.R. n. 89/1983.
    L'art. 22 del d.-l. n. 357/1989 prevede un piano di intervento del
 Ministro  della  pubblica  istruzione  al  fine  di   provvedere   al
 ridimensionamento  ed  alla  soppressione  delle  unita'  scolastiche
 esistenti, ai sensi dell'art. 2, terzo  comma,  del  d.-l.  6  agosto
 1988,  n.  323  (convertito in legge 6 ottobre 1988, n. 426), nonche'
 all'aggregazione di istituti e scuole  di  istruzione  secondaria  di
 secondo grado di diverso ordine e tipo.
    Ma   in  tal  modo  il  legislatore  non  ha  tenuto  conto  della
 particolare  disciplina  vigente  in  materia  per  la  provincia  di
 Bolzano, ed in particolare di quanto stabilito dall'art. 4 del d.P.R.
 n. 89/1983. Infatti, in base a  quest'ultima  disposizione,  anche  i
 provvedimenti  di  soppressione  e  di  aggregazione  di  scuole gia'
 operanti nel proprio territorio sono di  competenza  della  provincia
 ricorrente,  sia  pure  "d'intesa"  con  il  Ministro  della pubblica
 istruzione.
    Pertanto,  la  disciplina  impugnata  viola l'art. 4 del d.P.R. n.
 89/1983 - non essendo stata adottata secondo lo speciale procedimento
 di cui all'art. 107 dello statuto - ed e' quindi incostituzionale.
    7.  -  Violazione  da parte del drecreto-legge impugnato dell'art.
 52,  quarto  comma  dello   statuto   speciale   e   relative   norme
 d'attuazione.
    La  disciplina  contenuta  nel decreto-legge impugnato, come si e'
 visto riguarda in particolare modo la provincia  autonoma  ricorrente
 (cfr.  infatti  spec.  art.  15,  primo  comma,  del decreto-legge in
 questione). Pertanto, ai sensi  dell'art.  52,  quarto  comma,  dello
 statuto  (e  dell'art.  19  del  d.P.R.  1› febbraio 1973, n. 49), il
 presidente  della  giunta  provinciale  doveva  essere   invitato   a
 partecipare  alla  seduta  del  Consiglio  dei  Ministri in cui si e'
 deliberato il d.-l. n. 357/1989 (e in quella in cui si e'  deliberato
 il  disegno  di legge di conversione). Cio' non e' avvenuto, e quindi
 il decreto-legge impugnato e' incostituzionale anche per tale motivo.
    8.  -  Violazione,  da  parte  del  decreto-legge impugnato, delle
 competenze provinciali  e  dei  principi  di  cui  alle  disposizioni
 statutarie indicate in epigrafe, anche in relazione all'art. 77 della
 Costituzione.
    Il  decreto-legge  impugnato difetta dei requisiti essenziali che,
 in base all'art. 77 della Costituzione costituiscono  il  presupposto
 per  l'esercizio  da  parte del Governo del potere della decretazione
 d'urgenza; i requisiti di recente esplicitati e confermati  dall'art.
 15 della legge n. 400/1988.
    In  particolare  esso  e'  stato  adottato senza che sussistessero
 delle circostanze straordinarie di necessita' e  di  urgenza  che  ne
 giustificassero   l'adozione.   Al  riguardo  la  formula  stereotipa
 contenuta nel preambolo e' smentita palesemente dal contenuto  stesso
 del  decreto.  Dato  che  la piu' gran parte della disciplina da esso
 stabilita non riguarda neppure lo  svolgimento  dell'anno  scolastico
 1989-90 (lo stesso ultimo comma dell'art. 1 dispone che la disciplina
 avra' effetto a partire dall'anno scolastico 1990-91).
    Inoltre  il  contenuto  del  decreto-legge  non  e', come dovrebbe
 essere (cfr. art. 15, terzo  comma,  della  legge  n.  400/1988)  ne'
 omogeneo,  ne'  corrispondente al titolo. Come infatti si e' visto la
 piu' gran parte della  disciplina  in  esso  contenuta  non  riguarda
 affatto  il  "reclutamento" del personale della scuola (solo per fare
 un esempio tra i tanti, l'art. 22 riguarda la soppressione di  scuole
 esistenti).
    Ne risulta dunque violato altresi' il combinato disposto dell'art.
 77 della Costituzione e delle norme costituzionali che  attribuiscono
 alla  provincia ricorrente le competenze e pongono i principi violati
 dalla disciplina  del  decreto-legge  in  questione.  Anche  su  tale
 censura  ci  si  riserva  di  tornare  piu' ampiamente nei successivi
 scritti difensivi.
                                P. Q. M.
    Voglia     l'ecc.ma    Corte    costituzionale    dichiarare    la
 incostituzionalita' delle disposizioni  legislative  impugnate,  come
 meglio indicate in epigrafe.
      Roma, addi' 1› febbraio 1990
           Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ

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