N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 febbraio 1990
N. 15 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 febbraio 1990 (della provincia autonoma di Bolzano) Istruzione pubblica - Istituzione di ruoli provinciali del personale docente delle scuole secondarie superiori, disciplina dell'accesso ai posti di ruolo e di supplenza nelle scuole di ogni ordine e grado, inquadramento in un unico ruolo degli ispettori tecnici in servizio, concorsi a livello nazionale per l'accesso ai ruoli del personale dei conservatori di musica e dei convitti nazionali Asserita incompatibilia' di detta normativa con i principi sanciti in materia per la provincia di Bolzano dallo statuto della regione Trentino-Alto Adige e in particolare per la mancata osservanza del procedimento speciale previsto dall'art. 107 dello stesso statuto - Violazione del principio della proporzionale etnica. (D.L. 6 novembre 1989, n. 357, convertito e modificato in legge 27 dicembre 1989, n. 417 (in particolare gli artt. 1-5, 8-13, 15, 20, 22, 23, 25 e 28)). (Statuto regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 4, 26 e 27; 9, n. 10; 16, primo comma; 19, 52, quarto comma, 87, 89, 100, 102 e 107).(GU n.8 del 21-2-1990 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale dottor Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta 29 gennaio 1990, n. 406, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 30 gennaio 1990, autenticata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice-segretario della giunta e ufficiale rogante (rep. n. 15787) dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliato in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalita' di tutte le disposizini del d.-l. 6 novembre 989, n. 357, come convertito e modificato in legge 27 dicembre 1989, n. 417, ed in particolare degli artt. da 1 a 5, da 8 a 13, 15, 20, 22, 23, 25 e 28, per violazione delle competenze provinciali e dei principi di cui agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27; 9, n. 10; 16, primo comma; 19; 52, quarto comma; 87; 89; 100; 102 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme d'attuazione (spec. d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49; d.P.R. 1 novembre 1973, n. 687; d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691; d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni; d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89; d.P.R. 26 ottobre 1987, n. 510); nonche' per violazione dell'art. 77 della Costituzione. F A T T O 1. - Come ripetutamente affermato da codesta ecc.ma Corte, la tutela delle minoranze linguistiche costituisce - secondo quanto stabilito da varie disposizioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) ed ancor prima dall'art. 6 della Costituzione - uno dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale (sentenze nn. 312/1z983, 289/1987, 768/1988). E' ben noto come tale principio si concretizzi nella provincia di Bolzano, in vari istituti. In primo luogo, secondo quanto stabilito in particolare dall'art. 89 dello statuto del Trentino-Alto Adige, nell'istituto della c.d. "proporzionale etnica": cioe' nella riserva ai cittadini appartenenti ai diversi gruppi linguistici dei posti dei ruoli del personale civile delle amministrazioni dello Stato aventi uffici nella provincia e nella ripartizione dei posti stessi tra gli appartenenti ai gruppi linguistici in proporzione alla consistenza dei medesimi (art. 89, primo e terzo comma). Lo stesso art. 89 dello statuto (quinto comma) garantisce inoltre al personale dei ruoli locali suddetti la stabilita' di sede nella provincia. Alla disciplina stabilita dall'art. 89 si collega poi anche quella dell'art. 100 dello statuto del Trentino-Alto Adige (anch'essa diretta a garantire le minoranze linguistiche) che, al primo comma, pone in particolare il principio secondo cui "i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonche' con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa"; ed ai commi successivi pone altri principi che integrano la tutela della minoranza tedesca per cio' che concerne l'uso della propria lingua madre. Per quanto riguarda poi le minoranze ladine, la loro tutela, anche in relazione all'uso della lingua, trova fondamento - per cio' che riguarda la provincia di Bolzano - nell'art. 102, primo comma, dello statuto; ed ancor prima nell'art. 19 dello statuto, che disciplina l'organizzazione dell'insegnamento nelle scuole della provincia di Bolzano ed in particolare l'impiego delle tre lingue nelle varie scuole. A tale particolare disciplina statutaria si collegano poi anche alcune competenze (legislative ed amministrative) che pure lo Statuto attribuisce alla provincia autonoma di Bolzano: cosi' quelle primarie in materia di usi e costumi locali ed istituzioni culturali aventi carattere provinciale, manifestazioni ed attivita' artistiche culturali ed educative locali, ecc. (art. 8, n. 4), in materia di scuola materna (art. 8, n. 26), ed in materia di assistenza scolastica (art. 8, n. 28); nonche' quella concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria (art. 9, n. 2, dello statuto). La suddetta disciplina statutaria ha avuto ampia attuazione mediante numerosi decreti presidenziali, adottati con la speciale procedura (previo parere della "commissione paritetica") stabilita dall'art. 107 dello statuto. Fra tali decreti si possono in particolare menzionare: il d.P.R. 1 novembre 1973, n. 687, recante norme di attuazione in materia di assistenza ed edilizia scolastica; il d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691, in materia di usi e costumi locali, istituzioni culturali, ecc.; il d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (e successive modificazioni), in materia di proporzionale negli uffici statali nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; il d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, recante il testo unificato delle norme d'attuazione in materia di ordinamento scolastico nella provincia di Bolzano; ed il d.P.R. 26 ottobre 1987, n. 510, recante le "tabelle organiche per le scuole medie, della provincia di Bolzano, in lingua italiana, in lingua tedesca, delle localita' ladine e annesse al conservatorio di musica, per l'istituzione delle relative cattedre". Con tali norme si e' creato nella provincia di Bolzano, sia pure nell'ambito dell'ordinamento scolastico generale, un vero e proprio ordinamento scolastico speciale a se' stante, di carattere particolarissimo e dettagliatamente regolato - in base allo statuto speciale - dalle relative norme d'attuazione: il che' si spiega data l'importanza che riveste l'istruzione ai fini della conservazione delle caratteristiche etniche, culturali, tradizionali e linguistiche di una popolazione. 2. - In data 10 luglio 1989 veniva emanato il d.-l. n. 294/1989, recante "Norme in materia di reclutamento del personale della scuola". Tale decreto non e' stato convertito dal Parlamento, ma il Governo lo la reiterato con il successivo d.-l. 2 settembre 1989, n. 315. Neppure tale decreto-legge e' stato convertito, ma il Governo - incurante della mancanza degli stessi presupposti di necessita' ed urgenza per l'adozione di un decreto-legge - lo ha reiterato una seconda volta, con il d.-l. 6 novembre 1989, n. 357. Quest'ultimo e' stato convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1989, n. 417. Peraltro la disciplina stabilita con tale atto legislativo (in particolare le disposizioni gia' richiamate in epigrafe) hanno totalmente ignorato la specialita' dell'ordinamento scolastico vigente per la provincia di Bolzano, secondo quanto dettagliatamente stabilito dallo Stato di autonomia e dalle gia' richiamate norme d'attuazione. Incurante del fatto che quello speciale ordinamento e' stabilito da norme non abrogabili, ne' derogabili da un atto legislativo ordinario, il Governo (e poi il Parlamento) ha posto una disciplina che sconvolge il quadro normativo ed i principi base cui si informa l'ordinamento scolastico della provincia ricorrente. Infatti con tale decreto-legge, in sintesi, vengono istituiti ruoli provinciali del personale docente delle scuole secondarie superiori, vengono fissate norme di accesso ai posti di ruolo e di supplenza nelle scuole di ogni ordine e grado, viene disposto l'inquadramento in un unico ruolo degli ispettori tecnici in servizio, vengono previsti concorsi a livello nazionale per l'accesso ai ruoli del personale dei conservatori di musica e dei convitti nazionali, si demandano ad organi centrali dello Stato compiti di amministrazione del personale della scuola. Ma si tratta di una disciplina, appunto, nel suo complesso incompatibile con quella che in materia e' gia' stabilita dallo Statuto speciale (spec. artt. 19, 89, 100 e 102) e dalle relative norme d'attuazione, e che puo' pretendere di applicarsi anche nella provincia di Bolzano, come risulta del resto espressamente stabilito dall'art. 15, primo comma, del decreto-legge in questione. Una disciplina che avrebbe dovuto, semmai, essere adottata con il particolare procedimento previsto dall'art. 107 dello statuto, e che comunque, incidendo nel particolare regime di autonomia e di tutela delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, avrebbe dovuto essere deliberata dal Consiglio dei Ministri previa convocazione del presidente della giunta provinciale, ex art. 52, ultimo comma, dello statuto. Ma cio' non e' avvenuto. Pertanto, la provincia autonoma di Bolzano si vede costretta ad impugnare la suddetta disciplina per i motivi che qui di seguito sono sinteticamente dedotti (con riserva di piu' ampia ed articolata illustrazione delle censure in una successiva memoria). D I R I T T O 1. - Violazione da parte dell'art. 1 del d.-l. n. 357/1987 (convertito in legge n. 417/1989) delle competenze provinciali e dei principi di cui alle norme dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige indicate in epigrafe e relative norme di attuazione, e in particolare degli artt. 19, 89 e 107 dello statuto, art. 16 del d.P.R. n. 89/1983 e relative tabelle approvare con d.P.R. n. 510/1987. L'art. 1 del decreto-legge impugnato stabilisce che "I ruoli nazionali del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte sono trasformati in ruoli provinciali". I successivi commi dell'art. 1 disciplinano i criteri di inquadramento del personale nei nuovi ruoli provinciali e per l'amministrazione dei ruoli stessi. Tale disciplina (che non differenzia in alcun modo il ruolo del personale insegnante nella provincia di Bolzano rispetto a quella di altre provincie) e' peraltro incompatibile con la disciplina positivamente stabilita - in attuazione dei principi di cui agli artt. 19 e 89 dello statuto - dall'art. 16 del d.P.R. n. 83/1983, secondo cui "per il personale direttivo e docente delle scuole secondarie in lingua tedesca e delle scuole secondarie delle localita' ladine della provincia di Bolzano sono previsti appositi ruoli"; i quali appositi ruoli sono appunto quelli di cui alle "tabelle organiche" approvate con il successivo d.P.R. n. 510/1987. E' chiaro come la disciplina impugnata alteri radicalmente il sistema gia' stabilito dalle succitate norme di attuazione. Essa, dunque, non poteva comuque essere approvata se non con il particolare procedimento prescritto dall'art. 107 dello statuto, sentita la apposita commissione paritetica e mediante l'introduzione formale di nuove norme d'attuazione e relative tabelle. Il che non e' stato, da cui la incostituzionalita' della disciplina in questione. 2. - Violazione, da parte degli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 25 e 28 del d.-l. n. 357/1987 (come convertito con modificazioni in legge n. 417/1989), delle competenze provinciali e dei principi di cui alle disposizioni dello statuto del Trentino-Alto Adige indicate in epigrafe e relative norme di attuazione. La disciplina legislativa impugnata disciplina analiticamente tutti, si puo' dire, gli aspetti dell'ordinamento scolastico e del peronale delle scuole, insegnante e non, nella provincia di Bolzano. Per quanto piu' rileva ai fini del presente ricorso, vi e' in particolare disciplinato: l'inquadramento del personale docente nei nuovi ruoli (art. 1); l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria (art. 2); la indizione dei concorsi con bando del Ministro della pubblica istruzione (artt. 2, secondo comma, e segg., 12 e 15); l'espletamento dei concorsi, comprese le procedure di nomina ed i criteri di composizione delle relative commissioni d'esame, (art. 2, sesto comma e segg.; art. 3, ed art. 15); speciali requisiti e concorsi - questi ultimi sempre banditi dal Ministro della pubblica istruzione - previsti per la prima applicazione del d.-l. n. 357/1989, cui si applicano norme particolari (spec. artt. 11, 12 e 25); le supplenze (art. 8); la immissione in ruolo al di fuori dei concorsi ordinari di personale docente avente determinati requisiti (art. 9); i trasferimenti del personale insegnante e le nuove nomine del personale direttivo, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario (art. 10); l'utilizzo del personale docente per insegnamenti diversi da quello di titolarita', nonche' - in genere - l'attuazione del principio di mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni (art. 23 e 28). Vi e' inoltre, il gia' richiamato art. 15, che al primo comma, stabilisce che "le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al reclutamento del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole delle localita' ladine della provincia di Bolzano, e delle scuole con lingua d'insegnamento sloveno di Trieste e Gorizia, con gli adattamenti di cui al secondo, terzo e quarto comma"; a loro volta il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 15 disciplinano ulteriormente l'indizione dei bandi di concorso, la nomina dei vincitori (da parte dello stesso Ministro della pubblica istruzione che e' competente ad indire i concorsi), la compilazione degli elenchi del personale da nominare nelle commissioni giudicatrici. Ma basta leggere le disposizioni legislative ora richiamate per rendersi conto di come esse siano incompatibili con la particolare disciplina stabilita in materia dello statuto del Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione gia' indicate in epigrafe. In particolare, tali disposizioni del decreto-legge impugnato, non tengano conto, in primo luogo, del fatto che - a differenza che nelle altre provincie d'Italia - nella provincia autonoma di Bolzano l'amministrazione della scuola in lingua italiana, in lingua tedesca, e delle scuole delle localita' ladine e' demandata, rispettivamente, al sovrintendente scolastico ad agli intendenti scolastici: uffici, questi, le cui speciali attribuzioni, e le modalita' di scelta dei titolari, sono dettagliatamente regolate dall'art. 19 dello statuto e dalle norme di attuazione di cui, specialmente, agli artt. 21 e segg. del d.P.R. n. 89/1983. Norme, queste ultime, che risultano dunque palesemente violate dalla disciplina - incompatibile rispetto ad esse - contenute nelle disposizioni legislative impugnate, non essendo state adottate tali disposizioni con la particolare procedura di cui all'art. 107 dello statuto. Ancora, le surrichiamate disposizioni legislative non tengono conto - ai fini del reclutamento del personale insegnante - del fatto che nella provincia di Bolzano e' prescritto il possesso da parte del personale direttivo e docente del requisito della lingua materna corrispondente a quella usata dagli alunni delle diverse scuole, secondo il principio sancito dall'art. 19 dello statuto, cui danno attuazione specialmente gli artt. 12 e segg. del d.P.R. n. 89/1983. Anche queste ultime norme risultano dunque in paricolar modo violate dalla disciplina impugnata. Ancora, la disciplina impugnata non tiene conto neppure delle speciali procedure che, per l'accesso ai posti di insegnamento delle scuole della provincia di Bolzano sono inderogabilmente stabilite dal gia' citato art. 13 del d.P.R. n. 89/1983 (fra l'altro stabilendosi - settimo ed ottavo comma - la prova di esame per la dimostrazione della conoscenza delle due lingue). Norma, quest'ultima, che anche sotto questo profilo risulta dunque essere violata dalla disciplina impugnata. E si badi che la disciplina dell'art. 13, si deve oramai ritenere applicabile non solo alle scuole elementari, ma anche alle scuole secondarie, una volta che anche i ruoli degli insegnanti di queste ultime sono divenuti (come stabilito dall'art. 1 del d.-l. n. 357/1989) ruoli provinciali, come gia' quelli degli insegnanti elementari. E cosi' pure la disciplina impugnata non tiene conto della speciale regolamentazione che, per la copertura delle cattedre di seconda lingua tedesca e' stabilita dall'art. 34 dello stesso d.P.R. n. 89/1983, che risulta cosi' anch'esso violato dalla disciplina in questione. Cosi' pure la disciplina impugnata (spec. art. 10) non tiene conto delle speciali procedure che, per cio' che riguarda i trasferimenti del personale direttivo o docente delle scuole elementari e secondarie della provincia di Bolzano, sono disciplinate specialmente dall'art. 33 del d.P.R. n. 89/1983; ne' tiene conto del principio della garanzia di stabilita' di sede sancita in via generale dallo stesso art. 89 dello statuto (quinto e sesto comma) e relative norme di attuazione (d.P.R. n. 752/1976). Si osservi, in particolare, come la disciplina impugnata risulti incompatibile con il secondo e terzo comma dell'art. 33 del d.P.R. n. 89/1983 (che pescrive una stabilita' minima di sede di quattro anni); e come essa sia incompatibile con il principio secondo cui, nella provincia di Bolzano, anche i provvedimenti di trasferimento del personale in questione sono di competenza del sovrintendente scolastico (o degli intendenti). Dunque la disciplina impugnata, anche per questi profili, e' incompatibile con i principi statutari e le norme di attuazione indicate, e pertanto e' incostituzionale. Per gli stessi motivi ora illustrati e' incostituzionale anche la disciplina del decreto-legge dianzi richiamata (spec. artt. 8, 23 e 28) che riguarda le supplenze, l'utilizzo del personale docente per insegnamenti diversi da quello di titolarita', nonche' l'attuazione del principio di mobilita' del personale. Cio' anche e soprattutto perche' - diversamente da quanto previsto dalla disciplina impugnata - nella provincia di Bolzano i relativi provvedimenti sono riservati (in base all'art. 19 dello statuto ed alle norme di attuazione gia' citate) al sovrintendente scolastico (ed agli intendenti). Infine, la disciplina impugnata (specc. artt. 2, 3, 12, 15 e 25), sia per cio' che riguarda la composizione delle commissioni di concorso, sia per quanto riguarda la stessa indizione dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola, non tiene minimamente conto delle speciali norme che in materia sono stabilite dal d.P.R. n. 752/1976, spec. artt. 13 e segg. (basti pensare che queste ultime attribuiscono al commissario del Governo di cui all'art. 87 dello statuto il compito di bandire i concorsi, a seguito di una speciale e complessa procedura mentre invece la disciplina impugnata attribuisce tale compito - al fine della suddetta particolare procedura mentre invece la disciplina impugnata attribuisce tale compito - al fine della suddetta particolare procedura - al Ministero della pubblica istruzione). Anche queste norme del d.P.R. n. 752/1976 sono dunque violate dalla disciplina impugnata. 3. - Violazione, da parte degli artt. 4, 8, 3 e 15 del d.-l. n. 357/1987 (come convertito con modificazioni in legge n. 417/1989) delle competenze provinciali e dei principi di cui alle disposizioni statutarie indicate in epigrafe e relative norme d'attuazione: spec. d.P.R. n. 89/1983, artt. 1, 2, 10, 22, 23 e 24, e d.P.R. n. 510/1987. La disciplina impugnata regola, fra l'altro, il reclutamento del personale di conservatori di musica (art. 4); le supplenze nei conservatori di musica, ed in particolare le commissioni per le formazioni delle graduatorie degli aspiranti (art. 8, spec. settimo comma e segg.); il governo del personale dei conservatori, in gran parte attribuito al Ministro della pubblica istruzione (art. 13). Tale disciplina si applica pertanto al conservatario di musica "C. Monteverdi" di Bolzano ed alla scuola media ad esso annessa (d.P.R. n. 510/1987), anche in virtu' di quanto stabilito dal gia' citato art. 15 del decreto-legge impugnato. In tal modo, pero' il d.-l. n. 357/1989 non ha tenuto conto del particolare ordinamento del conservatorio di musica C. Monteverdi di Bolzano. Non solo, infatti, in via generale tale disciplina incide indebitamente in una materia di competenza provinciale (istruzione artistica: art. 9, n. 2 dello stauto; ed art. 2, secondo comma, d.P.R. n. 89/1983); ma in particolare essa e' incompatibile con la disciplina positivamente stabilita dall'art. 19 dello statuto, e poi dagli artt. 1, 2, 10, 22, 23 e 24 del d.P.R. n. 89/83 (a sua volta integrato dal d.P.R. n. 510/1987 per cio' che riguarda la scuola media annessa al conservatorio). Soprattutto la disciplina impugnata non tiene conto del fatto che, in base alla speciale disciplina ora richiamata, il governo del personale del conservatorio C. Monteverdi di Bolzano spetta al sovrintendente scolastico (art. 19 dello statuto ed artt. 21 e segg. d.P.R. n. 89/1983). Pertanto la disciplina impugnata - che non e' stata adottata neppure con la particolare procedura ex art. 2107 dello statuto viola la disciplina statutaria e le relative norme d'attuazione sopra indicate, ed e' quindi incostituzionale. 4. - Violazione, da parte dell'art. 2, venticinquesimo comma, del d.-l. n. 357/1989 (come convertito in legge n. 417/1989) delle competenze provinciali e dei principi di cui alle disposizioni statutarie indicate in epigrafe e relative norme d'attuazione: specc. artt. 8, nn. 4 e 27 e 9 n. 3 dello statuto del Trentino-Alto Adige; artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 687/1973; artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 691/1973. L'art. 2 del decreto-legge impugnato disciplina, come si e' detto, l'accesso ai ruoli del personale docente delle varie scuole, la determinazione dei posti da mettere a concorso, l'indizione dei concorsi, i titoli di ammissione, le prove, i punteggi, le graduatorie, le nomine, ecc. Si tratta di una disciplina a dir poco analitica, di carattere regolamentare piu' che legislativo. Il venticinquesimo comma dell'art. 2 stabilisce che "le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali. Senonche', come affermato anche da codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 797/1988) l'ordinamento dei convitti nazionali operanti nel territorio provinciale rientra nella competenza legislativa (ed amministrativa) esclusiva della provincia ricorrente, soprattutto in materia di "assistenza scolastica nei settori di istruzione in cui le provincie hanno competenza legislativa" (art. 8, n. 27 dello statuto); ma anche in materia di "attivita' educative locali" (art. 8, n. 4); e di "istruzione" (art. 9, n. 2). Ma una disciplina statale cosi' analitica come e' quella contenuta concretamente nell'art. 2 del decreto-legge impugnato non e' in alcun modo compatibile con l'autonomia esclusiva della provincia ricorrente. Ne' e' seriamente ipotizzabile che la disciplina in questione possa essere giustificata in quanto espressione di un potere di indirizzo e coordinamento dello Stato, perche' direttamente fondata su preminenti esigenze di interesse nazionale. Di qui la sua evidente incostituzionalita', sotto un profilo ulteriore rispetto a quello gia' illustrato in precedenza (supra n. 2). In particolare occorre poi ribadire anche in relazione al personale insegnante dei convitti nazionali quanto gia' detto in precedenza per il personale del conservatorio Monteverdi di Bolzano e, piu' in generale, per tutto il personale delle scuole in provincia di Bolzano. Cioe' che l'ordinamento di tale personale e' quello speciale stabilito soprattutto dalle norme d'attuazione dello statuto, non derogabile dalla legge ordinaria (se non con il procedimento ex art. 107 dello statuto). Anche al personale dei convitti nazionali in provincia di Bolzano si applica dunque tale disciplina, nei suoi vari aspetti gia' richiamati. In particolare anche tale personale e' sottoposto al sovrintendente scolastico della provincia di Bolzano ex art. 19 dello statuto (la qual cosa e' tanto piu' certa per il fatto che i convitti nazionali sono anche istituti di istruzione elementare e secondaria: cfr. art. 139 del r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modifiche, e legge 9 marzo 1967, n. 150). 5. - Violazione, da parte degli artt. 5 e 20 del decreto-legge impugnato delle competenze provinciali e dei principi di cui alle disposizioni statutarie indicate in epigrafe e relative norme d'attuazione: spec. art. 15 del d.P.R. n. 89/1983. Gli artt. 5 e 20 del d.-l. n. 537/1989 stabiliscono una analitica disciplina degli ispettori tecnici, svolgenti le funzioni di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 417/1974. Si prevede la istituzione di un ruolo unico, se ne disciplina la ripartizione dei posti ed il reclutamento del personale, i concorsi, il trattamento degli ispettori; da ultimo si dispone la soppressione dei ruoli degli ispettori tecnici centrali e periferici. Anche tale normativa, peraltro, non tiene minimamente conto del fatto che l'art. 15 del d.P.R. n. 89/1983 contiene una speciale disciplina della funzione ispettiva ex art. 4 del d.P.R. n. 417/1974, affidata a sette ispettori periferici prescelti secondo particolari procedure. Si trata di una disciplina non derogabile da parte di un atto legislativo ordinario, ma non vi e' dubbio che la disciplina legislativa impugnata e' incompatibile con l'art. 13 del d.P.R. n. 89/1983. Pertanto essa e' incostituzionale, anche per violazione dell'art. 107 dello statuto. 6. - Violazione, da parte dell'art. 22 del decreto-legge impugnato, delle competenze provinciali e dei principi di cui alle disposizioni indicate in epigrafe e relative norme d'attuazione: spec. art. 4 del d.P.R. n. 89/1983. L'art. 22 del d.-l. n. 357/1989 prevede un piano di intervento del Ministro della pubblica istruzione al fine di provvedere al ridimensionamento ed alla soppressione delle unita' scolastiche esistenti, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del d.-l. 6 agosto 1988, n. 323 (convertito in legge 6 ottobre 1988, n. 426), nonche' all'aggregazione di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado di diverso ordine e tipo. Ma in tal modo il legislatore non ha tenuto conto della particolare disciplina vigente in materia per la provincia di Bolzano, ed in particolare di quanto stabilito dall'art. 4 del d.P.R. n. 89/1983. Infatti, in base a quest'ultima disposizione, anche i provvedimenti di soppressione e di aggregazione di scuole gia' operanti nel proprio territorio sono di competenza della provincia ricorrente, sia pure "d'intesa" con il Ministro della pubblica istruzione. Pertanto, la disciplina impugnata viola l'art. 4 del d.P.R. n. 89/1983 - non essendo stata adottata secondo lo speciale procedimento di cui all'art. 107 dello statuto - ed e' quindi incostituzionale. 7. - Violazione da parte del drecreto-legge impugnato dell'art. 52, quarto comma dello statuto speciale e relative norme d'attuazione. La disciplina contenuta nel decreto-legge impugnato, come si e' visto riguarda in particolare modo la provincia autonoma ricorrente (cfr. infatti spec. art. 15, primo comma, del decreto-legge in questione). Pertanto, ai sensi dell'art. 52, quarto comma, dello statuto (e dell'art. 19 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49), il presidente della giunta provinciale doveva essere invitato a partecipare alla seduta del Consiglio dei Ministri in cui si e' deliberato il d.-l. n. 357/1989 (e in quella in cui si e' deliberato il disegno di legge di conversione). Cio' non e' avvenuto, e quindi il decreto-legge impugnato e' incostituzionale anche per tale motivo. 8. - Violazione, da parte del decreto-legge impugnato, delle competenze provinciali e dei principi di cui alle disposizioni statutarie indicate in epigrafe, anche in relazione all'art. 77 della Costituzione. Il decreto-legge impugnato difetta dei requisiti essenziali che, in base all'art. 77 della Costituzione costituiscono il presupposto per l'esercizio da parte del Governo del potere della decretazione d'urgenza; i requisiti di recente esplicitati e confermati dall'art. 15 della legge n. 400/1988. In particolare esso e' stato adottato senza che sussistessero delle circostanze straordinarie di necessita' e di urgenza che ne giustificassero l'adozione. Al riguardo la formula stereotipa contenuta nel preambolo e' smentita palesemente dal contenuto stesso del decreto. Dato che la piu' gran parte della disciplina da esso stabilita non riguarda neppure lo svolgimento dell'anno scolastico 1989-90 (lo stesso ultimo comma dell'art. 1 dispone che la disciplina avra' effetto a partire dall'anno scolastico 1990-91). Inoltre il contenuto del decreto-legge non e', come dovrebbe essere (cfr. art. 15, terzo comma, della legge n. 400/1988) ne' omogeneo, ne' corrispondente al titolo. Come infatti si e' visto la piu' gran parte della disciplina in esso contenuta non riguarda affatto il "reclutamento" del personale della scuola (solo per fare un esempio tra i tanti, l'art. 22 riguarda la soppressione di scuole esistenti). Ne risulta dunque violato altresi' il combinato disposto dell'art. 77 della Costituzione e delle norme costituzionali che attribuiscono alla provincia ricorrente le competenze e pongono i principi violati dalla disciplina del decreto-legge in questione. Anche su tale censura ci si riserva di tornare piu' ampiamente nei successivi scritti difensivi.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare la incostituzionalita' delle disposizioni legislative impugnate, come meglio indicate in epigrafe. Roma, addi' 1 febbraio 1990 Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ 90C0163