N. 57 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 novembre 1989
N. 57 Ordinanza emessa il 30 novembre 1989 dal pretore di Brescia, sezione distaccata di Breno, nel procedimento penale a carico di Catturich Ducco Pietro Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalita' di apertura del dibattimento gia' esperite - Applicazione della pena richiesta dall'imputato Esclusione - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art. 444 del c.c.p. 1988 - Disparita' di trattamento tra imputati secondo lo stato dei rispettivi procedimenti. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 248, in relazione al c.p.p. 1988, art. 444). (Cost., art. 3).(GU n.8 del 21-2-1990 )
IL PRETORE Vista l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 248 del d.lg. n. 271/1989, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dalla difesa dell'imputato Catturich; Acquisito il parere del p.m.; Premesso che Catturich Ducco Pietro e' stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, del c.p., 1-sexies della legge n. 431/85, 734 e 635 del c.p.; che il dibattimento e' stato aperto in data 21 aprile 1989, cioe' anteriormente all'entrata in vigore del nuovo c.p.p. e anteriormente all'emanazione delle relative disposizioni transitorie; che alla successiva udienza del 30 novembre 1989 l'imputato chiedeva l'applicazione della pena ex art. 444 del c.p.p. e 248 delle disp. trans.; Rilevato che il citato art. 248 consente l'applicazione dell'art. 444 del c.p.p. anche ai procedimenti in corso purche' non siano state compiute le formalita' di apertura del dibattimento; che, pertanto, l'istituto del c.d. "patteggiamento" non sarebbe applicabile nel procedimento de quo in quanto non sussiste la condizione posta dall'art. 248; Considerato che l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, e di cui agli artt. 444 e segg. del c.p.p., e' diretto si' ad una rapida definizione del procedimento penale, secondo la prospettiva del legislatore di limitare il numero dei processi penali che pervengono alla fase dibattimentale, ma determina altresi' delle importanti conseguenze sul piano sostanziale consentendo una diminuzione della pena fino ad un terzo; che i riflessi di natura sostanziale dell'istituto in esame sono maggiormente evidenziati nella fattispecie in esame, ed in relazione al reato di cui all'art. 1-sexies della legge n. 431/1985; che, infatti, pur applicando per detto reato la pena nel minimo edittale, e pevia concessione delle attenuanti generiche, l'imputato non potrebbe usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre cio' sarebbe possibile ove venisse applicata l'ulteriore diminuzione di pena di cui all'art. 444 del c.p.p.; Ritenuto che la discriminazione tra procedimenti in corso nei quali si puo' usufruire e non si puo' usufruire dell'istituto, e fondata sul dato formale del compimento delle formalita' di apertura del dibattimento, non appare sostenuta da alcun ragionevole motivo; che, invero, la possibilita' per l'imputato di chiedere l'applicazione della pena viene collegata ad un dato estrinseco e formale e del tutto indipendente dalla volonta' dell'imputato stesso; che non varrebbe rilevare che l'imputato, vigente il precedente c.p.p., poteva chiedere l'applicazione di una sanzione sostitutiva ex art. 77 della legge n. 689/1981, se consideriamo la diversita' degli istituti, in particolare l'applicabilita' del beneficio della sospensione ex artt. 444 e segg. a differenza di quanto previsto per l'art. 77 (a parte l'impossibilita' di applicare il beneficio per il reato di cui all'art. 1-sexies senza la doppia diminuzione di un terzo), e che, comunque, il c.d. "patteggiamento" di cui all'art. 77, qualora richiesto, e' alternativo alla richiesta di pena ex art. 444 del c.p.p. (art. 248, comma quarto, del d.ls n. 271/1989); Considerato quindi che l'art. 248 del d.lgs. n. 271/1989 e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione creando una disparita' ingiustificata di trattamento tra imputati, per cui la questione sollevata risulta non manifestamente infondata; che la questione e' altresi' rilevante in quanto l'istituto del quale si chiede l'applicazione incide sulla determinazione dell'eventuale pena da applicare e, in relazione all'art. 1-sexies della legge n. 431/1985, anche sull'applicabilita' del beneficio della sospensione della pena;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 248 del d.lgs. n. 271/1989, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'applicazione degli artt. 444 e segg. del c.p.p. anche ai procedimenti per i quali siano state compiute le formalita' di apertura del dibattimento; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Breno, addi' 30 novembre 1989 Il pretore: MOCCIOLA 90C0165