N. 65 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 dicembre 1989

                                 N. 65
    Ordinanza emessa il 4 dicembre 1989 dal tribunale di Milano nel
       procedimento penale a carico di Quattrocchi Luigi Giorgio
 Processo   penale  -  Nuovo  codice  -  Rito  abbreviato  -  Dissenso
 immotivato e vincolante del p.m.  -  Insindacabilita'  da  parte  del
 giudice - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art.  442,
 secondo  comma,  del  c.p.p.  1988  -  Violazione  del  principio  di
 soggezione  soltanto  alla  legge  -  Commisurazione  della  pena non
 influenzata   dal   comportamento   dell'imputato    -    Conseguente
 compressione del diritto di difesa.
 (D.Lgs.  28  luglio 1989, n. 271, art. 247; c.p.p. 1988, art. 438, in
 relazione al c.p.p. 1988, art. 442, secondo comma).
 (Cost., artt. 24 e 101).
(GU n.8 del 21-2-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  contro Quattrocchi Luigi
 Giorgio sulla eccezione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa
 delle norme di cui agli artt. 247 del decreto-legge n. 271/1989 e 438
 del codice di procedura penale, con riferimento al potere  vincolante
 del  pubblico  ministero,  non consentendo il giudizio abbreviato, di
 impedire il riconoscimento a favore dell'imputato, della  diminuzione
 di un terzo della pena da infliggersi, stabilita dall'art. 442, n. 2,
 del codice di proceduta penale;
    Ritenuto  che  l'art.  101.2 della Carta costituzionale stabilisce
 che "i  giudici  sono  soggetti  soltanto  alla  legge"  si'  che  la
 determinazione   della   pena  non  puo'  essere  condizionata  dalla
 espressione  di  volonta'  di  alcuno,  all'infuori  del  Parlamento,
 tantomeno di una parte, tale e' il pubblico ministero processuale;
    Ritenuto che in tutto il diritto penale sostanziale e processuale,
 il caso in esame e' l'unico in cui  una  circostanza  del  reato  sia
 rimessa all'arbitrio delle parti (invero la richiesta di applicazione
 della pena ex art. 444 del codice di procedura penale, in assenza del
 consenso del pubblico ministero, produce un diverso iter processuale,
 ma non influenza la determinazione della pena stessa, che il  giudice
 puo'  recuperare  in  sede di decisione la richiesta dell'imputato ex
 art. 448.1 del codice di procedura penale);
    Ritenendo  che  non appare manifestamente infondata l'eccezione di
 incostituzionalita' degli artt. 247 disp. trans. e 438 del codice  di
 procedura penale nella parte che pone come necessario il consenso del
 pubblico ministero per rendere operante la diminuzione della pena  di
 un  terzo,  stabilita  dall'art. 442.2 del codice di procedura penale
 per contrasto con l'art. 101.2, nonche' dall'art. 24.2, della suprema
 legge  costituzionale  (posto che la richiesta dell'imputato, in caso
 di dissenso del pubblico ministero e' sottratta  in  modo  definitivo
 alla valutazione del giudice);
    Ritenuto  che  l'eccezione  e'  rilevante, incidendo sulla pena da
 infliggersi all'imputato (se riconosciuto colpevole), non  avendo  il
 pubblico ministero dato il suo consenso;
   Ordina,  visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo 1953, n. 87, la
 trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria  gli  incombenti di cui all'art. 23 della
 legge;
    Sospende  il  giudizio  in  corso contro Quattrocchi Luigi, previa
 separazione.
      Milano, addi' 4 dicembre 1989
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0173