N. 71 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1989
N. 71 Ordinanza emessa il 19 dicembre 1989 dalla commissione tributaria di secondo grado di Massa Carrara sul ricorso proposto da Bertocchi Amelio contro l'intendenza di finanza di Massa Carrara Tributi in genere - Imposta di ricchezza mobile e imposta complementare sull'indennita' di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. - Esclusione dal trattamento fiscale previsto per le indennita' di buonuscita maturate in regime di I.R.P.E.F. - Ingiustificata disparita' di disciplina di situazioni sostanzialmente identiche. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 87; legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 4, quarto comma). (Cost., art. 3).(GU n.9 del 28-2-1990 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza su appello proposto da Bertocchi Amelio contro l'intendenza di finanza di Massa-Carrara avverso la decisione emessa dalla c.t. di primo grado di Massa Carrara, sezione seconda l'8 aprile 1987 con il numero 719 e depositata l'11 maggio 1987; Presenti in udienza il dott. Enrico Accarino per l'intendenza di finanza di Massa-Carrara ed il contribuente; Sentiti il relatore dott. Lama, nonche' le parti presenti in udienza; Letti gli atti; FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO Con tempestivo ricorso il sig. Bertocchi Amelio proponeva ricorso avverso la reiezione da parte dell'intendenza di finanza di Massa della propria domanda di rimborso della somma di L. 5.061.855 trattenute a titolo di Irpef sulle indennita' di fine rapporto percepita dall'E.N.P.A.S. L'ufficio osservava il contrario che trattandosi, nella specie, di indennita' di fine rapporto maturate anteriormente al 1 gennaio 1974 ed assoggettate ad applicazione dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare progressiva ai sensi del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, dette indennita', ancorche' percepite dopo il 31 dicembre 1973, non rientrano nal campo di applicazione della legge 26 settembre 1985, n. 482, giusta il combinato disposto di cui agli artt. 4, quarto comma, della legge citata e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e dunque non sono riliquidabili ai sensi della ripetuta legge n. 482/1985. La Commissione di primo grado accoglieva integralmente le deduzioni dell'ufficio e con la decisione oggi in oggetto respingeva il ricorso. Appellava il contribuente che nei motivi di doglianza oltre a precisare meglio le ragioni per cui riteneva di non essere sottoposto a regime di imposte di ricchezza mobile e complementare, ragioni da ricercare soprattutto nel fatto che il decreto di collocamento a riposo, pur recando la data del 3 febbraio 1973, era stato registrato il 24 gennaio dell'anno successivo ed addirittura con d.m. 26 settembre 1980 il Bertocchi era stato promosso alla qualifica di dirigente generale cosi' che si era resa necessaria la completa riliquidazione dell'indennita' di buona uscita onde lo stesso non si considerava ancora cessato dal servizio, oltre a tali ragioni particolari, si diceva, il ricorrente eccepiva altresi', come rilievo generale, evidente disparita' di trattamento fiscale tra coloro che sono stati liquidati in regime di ricchezza mobile e complementare e coloro che sono stati liquidati in regime Irpef onde si profila, ad avviso del ricorrente, violazione dell'art. 3 della Costituzione. L'intendenza ritualmente costituitasi anche in questa fase del procedimento insiste sulle sue argomentazioni ed e' remissivo circa l'eccezione di incostituzionalita' dedotta. O S S E R V A Sul piano dell'applicazione dello stretto diritto positivo non puo' che rilevarsi ancora la fondatezza delle argomentazioni gia' dedotte ed accolte in primo grado dall'intendenza di finanza. Non c'e' dubbio che sulla base della legislazione vigente di cui al richiamato combinato disposto di cui all'art. 83 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, e 4, quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, le indennita' di buonuscitta maturate prima del 31 dicembre 1973, sono escluse dal trattamento stabilito per le stesse indennita' maturate in regime Irpef onde sotto questo profilo nessun rimborso e' possibile. Non risulta, peraltro, manifestamente infondata, l'eccezione di incostituzionalita' adombrata dal ricorrente poiche', pur differenti terminologicamente, in definitiva si tratta comunque sempre di ritenute operate su uno stesso emolumento, l'indennita' di fine rapporto che rappresenta un diritto fondamentale del lavoratore onde l'essere tale voce del reddito maturata in un determinato regime impositivo piuttosto che in un altro non dovrebbe tradursi in un danno ovvero in ogni caso, in una diseguaglianza per un lavoratore rispetto ad un altro per cui la questione sollevata dal sig. Bertocchi, appellante, non si appalesa manifestamente infondata onde si impone il rinvio degli atti alla Corte costituzionale;
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e seg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ordina la sospensione del presente procedimento tributario e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunci circa la presunta violazione dell'art. 3 della Costituzione del combinato disposto di cui agli artt. 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e 4, quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui esclude dai benefici previsti le indennita' di buonuscita maturate in regime di imposta di ricchezza mobile e complementare sino al 31 dicembre 1973; Manda alla segreteria per le notifiche e gli adempimenti di competenza. Massa, addi' 19 dicembre 1989 Il v. presidente relatore: (firma illeggibile) 90C0181