N. 70 SENTENZA 20 - 22 febbraio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza- Titolari di pensione diretta a carico della
 gestione speciale commercianti- Contitolarita' della pensione di
 riversibilita' erogata dalla gestione speciale coltivatori diretti-
 Cumulo- Integrazione al minimo- Esclusione- Legittima possibilita' di
 titolarita' di piu' integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore
 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463- Richiamo alla giurisprudenza
 costituzionale (sentenze nn. 102/1982, 1086 e 1144/1988, 81, 179,
 250, 373, 488 e 502 del 1989) - Illegittimita'  costituzionale.
 
 (Legge 9 gennaio 1963, n. 1, art. 1, secondo comma).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.9 del 28-2-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, secondo
 comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione  dei  trattamenti
 minimi  di  pensione  e  riordinamento  delle  norme  in  materia  di
 previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso
 con  ordinanza  emessa  il  19 luglio 1989 dal Pretore di Bolzano nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Berger  Johanna  e   l'I.N.P.S.,
 iscritta  al  n.  483  del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  43,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Cheli;
                           Ritenuto in fatto
    Nel  corso  del  procedimento civile vertente tra Berger Johanna e
 l'I.N.P.S., avente ad oggetto l'integrazione al minimo della pensione
 di  reversibilita'  a  carico  della  Gestione  speciale  coltivatori
 diretti fruita dall'attore,  gia'  titolare  di  pensione  diretta  a
 carico  della  Gestione speciale commercianti, il Pretore di Bolzano,
 con ordinanza del 19 luglio 1989 (R.O. n. 483/1989), ha sollevato, in
 riferimento    all'art.    3   Cost.,   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, secondo  comma,  della  legge  9  gennaio
 1963,  n.  9,  nella parte in cui non consente la detta integrazione,
 qualora per effetto del cumulo sia  superato  il  trattamento  minimo
 garantito.
                         Considerato in diritto
    Questa  Corte  ha, in varie occasioni, dichiarata incostituzionale
 la preclusione dell'integrazione al minimo per  i  titolari  di  piu'
 pensioni, quando per effetto del cumulo venga superato il trattamento
 minimo garantito, rendendo cosi' possibile  la  titolarita'  di  piu'
 integrazioni  al  minimo sino all'entrata in vigore del decreto-legge
 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni  nella  legge
 11  novembre  1983,  n.  638,  che ha disciplinato ex novo la materia
 (cfr. sentt.  nn. 102 del 1982; 1086 e 1144 del 1988; 81,  179,  250,
 373, 488, 502 del 1989).
    La  medesima  ratio,  gia' seguita nelle richiamate sentenze, deve
 trovare applicazione, in ossequio al principio di eguaglianza,  anche
 nei  casi  che  non hanno ancora formato oggetto di esame da parte di
 questa Corte.  E'  pertanto  fondata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 1 del 1963,
 nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di
 reversibilita' erogata dalla Gestione coltivatori diretti per chi sia
 titolare  anche  di  pensione   diretta   gravante   sulla   Gestione
 commercianti.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  secondo
 comma, della legge 9 gennaio 1963 n. 1  (Elevazione  dei  trattamenti
 minimi  di  pensione  e  riordinamento  delle  norme  in  materia  di
 previdenza dei coltivatori diretti e dei  coloni  e  mezzadri)  nella
 parte  in  cui  esclude  l'integrazione  al  minimo della pensione di
 reversibilita' erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti ai
 titolari  di  pensione  diretta  a  carico  della  Gestione  speciale
 commercianti,  qualora,  per  effetto  del  cumulo,  il   complessivo
 trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0189