N. 74 ORDINANZA 20 - 22 febbraio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale
 senza preventiva osservazione - Esclusione dei soggetti non
 sottoposti a custodia cautelare - Norma gia' dichiarata
 costituzionalmente illegittima (sentenza n. 569/1989) Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, terzo comma)
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.9 del 28-2-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  47, comma
 terzo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario),
 come  modificato  dalla  legge  10  agosto 1986, n. 663, promosso con
 ordinanza emessa il 9 giugno 1989 dal Tribunale di  sorveglianza  nel
 procedimento  di sorveglianza relativo a Carnio Renzo, iscritta al n.
 426 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto   che  il  Tribunale  di  sorveglianza  di  Venezia,  con
 ordinanza emessa il 9  giugno  1989,  ha  sollevato,  in  riferimento
 all'art.    3   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio  1975
 n.  354  (Ordinamento  penitenziario)  come modificato dalla legge 10
 agosto 1986  n.  663,  nella  parte  in  cui  esclude  dal  beneficio
 dell'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale  senza  preventiva
 osservazione chi non ha subito custodia cautelare;
    Considerato  che questa Corte con sentenza n. 569 del 1989 ha gia'
 dichiarato costituzionalmente illegittima  la  norma  denunziata  dal
 giudice a quo;
    Visti  gli  artt.  26  della  legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
 norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente inammissibile la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio  1975
 n.  354  (Ordinamento  penitenziario), come modificato dalla legge 10
 agosto 1986  n.  663,  nella  parte  in  cui  esclude  dal  beneficio
 dell'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale  senza  preventiva
 osservazione chi  non  ha  subito  custodia  cautelare,  promossa  in
 riferimento   all'art.   3   della  Costituzione,  dal  Tribunale  di
 sorveglianza di Venezia con ordinanza emessa il 9 giugno 1989,  norma
 gia'  dichiarata  costituzionalmente  illegittima con sentenza n. 569
 del 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0193