N. 74 ORDINANZA 20 - 22 febbraio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale senza preventiva osservazione - Esclusione dei soggetti non sottoposti a custodia cautelare - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 569/1989) Manifesta inammissibilita'. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, terzo comma) (Cost., art. 3).(GU n.9 del 28-2-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), come modificato dalla legge 10 agosto 1986, n. 663, promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1989 dal Tribunale di sorveglianza nel procedimento di sorveglianza relativo a Carnio Renzo, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con ordinanza emessa il 9 giugno 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario) come modificato dalla legge 10 agosto 1986 n. 663, nella parte in cui esclude dal beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale senza preventiva osservazione chi non ha subito custodia cautelare; Considerato che questa Corte con sentenza n. 569 del 1989 ha gia' dichiarato costituzionalmente illegittima la norma denunziata dal giudice a quo; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), come modificato dalla legge 10 agosto 1986 n. 663, nella parte in cui esclude dal beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale senza preventiva osservazione chi non ha subito custodia cautelare, promossa in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con ordinanza emessa il 9 giugno 1989, norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 569 del 1989. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0193