N. 76 ORDINANZA 20 - 22 febbraio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Procedimento penale - Contumace - Difensore d'ufficio - Facolta' di
 proporre impugnazione avverso l'ordinanza dichiarativa della
 contumacia - Esclusione - Identica questione gia' dichiarata
 manifestamente inammissibile (ordinanza n. 13/1990) - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (C.P.P. 1930, artt. 192, ultimo comma, e 498, quali sostituiti dagli
 artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1989, n. 22).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.9 del 28-2-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 498 e 192 del
 codice di procedura penale del 1930, modificati dagli  artt.  2  e  4
 della   legge   23  gennaio  1989,  n.  22  (Nuova  disciplina  della
 contumacia), promosso con ordinanza  emessa  il  5  giugno  1989  dal
 Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Alfano Serge,
 iscritta al n. 452 del registro ordinanze  1989  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  41, prima serie speciale,
 dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 18 gennaio 1990 il giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che,  nel corso del dibattimento di primo grado a carico
 di Alfano Serge, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del  5  giugno
 1989,   ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione, questione  di  legittimita'  degli  artt.  192,  ultimo
 comma,  e  498  del  codice  di  procedura  penale  del  1930,  quali
 sostituiti dagli artt. 2 e 4 della legge  23  gennaio  1989,  n.  22,
 "nella  parte in cui escludono la facolta' del difensore d'ufficio di
 proporre   impugnazione   avverso   l'ordinanza    dichiarativa    di
 contumacia";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  riportandosi  integralmente all'atto di intervento depositato
 per altra questione "del tutto identica" (R.O. n. 347 del 1989);
    Considerato  che  tale  identica  questione  e'  stata  dichiarata
 manifestamente inammissibile con ordinanza n. 13 del 1990, in  quanto
 sollevata  dal giudice a quo, come nella presente fattispecie, "prima
 della  pronuncia  di  una  sentenza  avente  un  contenuto  tale   da
 determinare  l'insorgere  sia  della  concreta legittimazione sia del
 concreto interesse all'impugnazione, mentre, ai sensi  del  combinato
 disposto  degli artt. 200, primo comma, e 498 del codice di procedura
 penale del 1930, puo' essere proposta impugnazione contro l'ordinanza
 contumaciale "soltanto con l'impugnazione contro la sentenza";
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 192, ultimo comma, e 498  del
 codice di procedura penale del 1930, quali sostituiti dagli artt. 2 e
 4 della  legge  23  gennaio  1989,  n.  22  (Nuova  disciplina  della
 contumacia),  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3  e 24 della
 Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0195