N. 83 ORDINANZA 20 - 22 febbraio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza sociale - Gestione speciale coltivatori
 diretti - Pensione di reversibilita' - Contitolarita' di pensione
 diretta a carico della gestione speciale artigiani Cumulo -
 Integrazione al minimo - Esclusione - Questione gia' decisa con
 declaratoria di incostituzionalita' - Sentenze nn.  488/1989 e
 373/1989 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.9 del 28-2-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei   giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma
 secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
 minimi  di  pensione  e  riordinamento  delle  norme  in  materia  di
 previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi
 con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza emessa il 23 marzo 1989 dal Pretore di Bolzano nel
 procedimento civile vertente tra Albrecht Ida e l'I.N.P.S.,  iscritta
 al  n.  438  del  registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 40,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1989;
      2)  ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal Pretore di Alessandria
 nel procedimento civile vertente tra Grattarola Iolanda e l'I.N.P.S.,
 iscritta  al  n.  509  del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  44,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1989;
      3)  ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal Pretore di Alessandria
 nel procedimento civile vertente  tra  Orsi  Giovanni  e  l'I.N.P.S.,
 iscritta  al  n.  510  del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  44,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Cheli;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un procedimento civile vertente tra
 Albrecht Ida e l'I.N.P.S., avente ad oggetto l'integrazione al minimo
 della  pensione  di  reversibilita'  a carico della Gestione speciale
 coltivatori diretti fruita dalla ricorrente, titolare al contempo  di
 pensione  diretta  a  carico  della  Gestione  speciale artigiani, il
 Pretore di Bolzano, con ordinanza emessa il 23 marzo  1989  (R.O.  n.
 438/1989) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.1, secondo comma, della legge  9
 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude la detta integrazione,
 qualora per effetto del cumulo sia  superato  il  trattamento  minimo
 garantito;
      che  nel corso di due procedimenti civili promossi da Grattarola
 Iolanda e Orsi Giovanni -  titolari  di  pensione  diretta  a  carico
 dell'A.G.O.  -,  al  fine  di ottenere l'integrazione al minimo della
 pensione di  reversibilita'  loro  erogata  dalla  Gestione  speciale
 coltivatori  diretti  il  Pretore  di  Alessandria, con due ordinanze
 dell'11 luglio 1989  (R.O.  n.  509  e  510/1989),  ha  sollevato  in
 riferimento   allo   stesso   parametro   questione  di  legittimita'
 costituzionale della medesima norma, nella parte in  cui  esclude  la
 detta  integrazione,  qualora  per effetto del cumulo sia superato il
 trattamento minimo garantito;
    Considerato  che  i giudizi, avendo ad oggetto questioni analoghe,
 possono essere riuniti;
      che    le    questioni    sollevate    appaiono   manifestamente
 inammissibili, in quanto la norma censurata, con riguardo ai  profili
 in    esame,    e'    gia'   stata   oggetto   di   declaratoria   di
 incostituzionalita', rispettivamente da parte delle sentenze  n.  488
 del  1989  e n. 373 del 1989 (ribadita, quest'ultima, dalle ordinanze
 n. 442 e 482 del 1989);
    Visti  gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo  comma,
 della  legge  9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi
 di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza  dei
 coltivatori   diretti   e   dei  coloni  e  mezzadri)  sollevate,  in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Pretori di  Bolzano  e
 di Alessandria con le ordinanze di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0202