N. 84 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 dicembre 1989
N. 84 Ordinanza emessa il 27 dicembre 1989 dal pretore di Bergamo nel procedimento penale a carico di Mourtada Ahmed ed altro Liberta' personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto - Convalida - Possibile applicazione da parte del giudice di misura coercitiva in contrasto con principi e direttive della legge-delega. Liberta' personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto - Convalida - Possibile applicazione da parte del giudice di misura coercitiva - Mancata previsione nella legge-delega di principi e direttive in materia de qua. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma, in relazione alla legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, punto 32, e al r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 152 (t.u.l.p.s.); legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 6). (Cost., art. 76).(GU n.10 del 7-3-1990 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Chiamato a convalidare ai sensi dell'art. 566 del c.p. l'arresto operato nei confronti di Mourtada Ahmed (n. Fquih Ben Salah, Marocco, il 20 marzo 1962) e di Zegrati Ahmed (n. Fquih Ben Salah, Marocco, il 19 dicembre 1967), ai sensi dell'art. 224 del d.lgs. n. 271/1989, perche' entrambi colti nella flagranza della contravvenzione di cui all'art. 156 del t.u.l.p.s.; O S S E R V A L'art. 224 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in ottemperanza alla previsione dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1987, delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale; prevede che, per la durata di non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del codice, si continuino ad osservare le disposizioni dell'art. 152 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, le quali prevedono l'arresto dello straniero munito di foglio di via obbligatorio che si sia allontanato dall'itinerario prescritto. Ai fini del giudizio di convalida, il Pretore deve necessariamente esaminare, la legittimita' dell'arresto operato in forza del menzionato art. 224, primo comma, delle disposizioni di attuazione del nuovo c.p.p.; nonche', al fine di provvedere sulla richiesta di applicazione delle misure cautelari personali richieste dal pubblico ministero, deve valutare la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 224, secondo comma, delle medesime, prospettate dal p.m. il quale del resto non ha ordinato la immediata remissione in liberta' ai sensi dell'art. 121 delle disp. attuaz. del c.p.p. Risulta quindi certamente rilevante la questione di legittimita' costituzionale del primo e secondo comma di tale art. 224 delle disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del nuovo codice di procedura penale. La consequenzialita' logico-giuridica delle norme previste dagli indicati commi, infatti, impone di ritenere entrambi e simultaneamente rilevanti tanto ai fini della decisione sulla convalida dell'arresto quanto sull'applicazione delle richieste misure cautelari personali. La disciplina generale del potere di arresto, sia per il caso di obbligatorieta' dell'esercizio di tale potere, che per il caso di facoltativita', e' contemplata dagli artt. 380 e 381 del c.p.p., i quali subordinano tale potere a presupposti tassativi, dando con cio' attuazione alla esaustiva direttiva di cui al punto 32 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. In particolare, quanto all'arresto in flagranza, la cennata direttiva per il legislatore delegato prevede: "obbligo della polizia giudiziaria di arrestare colui che e' colto nella flagranza di uno dei seguenti delitti: a) delitti consumati o tentati punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, senza tener conto delle circostanze aggravanti. . .; b) altri delitti predeterminati, avuto riguardo a speciali esigenze di tutela della collettivita'; facolta' della polizia giudiziaria di procedere all'arresto in flagranza soltanto se la misura e' giustificata dalla gravita' o dalle circostanze del fatto o dalla pericolosita' del soggetto, relativamente a delitti punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni e, solo per alcuni reati di particolare gravita' tassativamente indicati, anche a delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni; al di fuori dei casi di fragranza, potere-dovere della polizia giudiziaria di fermare, e del p.m. di disporre il fermo di colui che e' fortemente indiziato di gravi delitti, quando vi e' fondato pericolo di fuga;. . .". L'interpretazione degli artt. 380 e 381 del c.p.p., la quale non puo' non tenere conto della direttiva sopra trascritta, dunque, impone di ritenere implicitamente abrogate tutte quelle disposizioni di leggi speciali che consentivano l'arresto al di fuori della flagranza, oppure in flagranza ma per reati la cui pena detentiva edittale massima fosse inferiore ai tre anni. E' pur vero, infatti, che si tratta di norme speciali, ma altrettanto vero e' che, essendo la norma generale in materia di liberta' personale piu' favorevole, sul punto, che non le preesistenti, ed essendo oltre tutto posteriore nel tempo, deve riconoscerlesi prevalenza e dunque effetto abrogativo implicito di ogni previgente ipotesi speciale di arresto, salvo esclusioni esplicite. Non pare quindi piu' consentito l'arresto per i reati previsti, tra le altre, dalle seguenti norme: artt. 24, 163, 216, 217 e 220 del r.d. n. 773/1931; art. 108 della legge n. 907/1942; art. 2 della legge n. 1423/1956; art. 109 del d.P.R. n. 361/1957; art. 133 del d.P.R. n. 393/1959; art. 332 del d.P.R. n. 43/1973; artt. 4, 5, 16, 17, 25, 31, 32 e 33 della legge n. 110/1975; art. 5 della legge n. 152/1975; art. 38 della legge n. 685/1975; art. 21 della legge n. 319/1976; art. 5 della legge n. 533/1977; art. 20 della legge n. 979/1982. Venendo alla specifica questione che si ritiene di dover devolvere alla cognizione del Giudice costituzionale, si rileva che, proprio in virtu' della statuzione contenuta nella sentenza n. 16/1957 della Corte costituzionale, l'attivita' di coordinamento legislativo, alla quale sono intese le disposizioni del decreto legislativo n. 271/1989, rappresenta la "meta e direttiva di ogni attivita' legislativa (. . .) per eliminare le discordanze, le disarmonie, le discrepanze, le lacune" che altrimenti potrebbero crearsi nel sistema per effetto della disorganica sovrapposizione diacronica e sincronica delle leggi. E dunque, non puo' non inferirsene che l'attivita' legislativa di coordinamento, delegata insieme a quella legislativa primaria, deve essa pure conformarsi alle direttive impartite per questa ultima, pur quando, come nel caso di specie, a fronte di pregnanti e rigorosi criteri per essa dettati, l'attivita' delegata di coordinamento apparisca (ma, appunto, solo apparisca) piu' generica e labile, a tacer poi del fatto che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sarebbe tout court illegittima, sotto il profilo costituzionale, la stessa legge di delegazione che omettesse di prescrivere criteri e direttive al legislatore delegato (cio' par sufficiente a confutare la prospettazione del pubblico ministero, il quale opina che nessuna direttiva puo' intendersi conferita al Governo, a stregua della legge 16 febbraio 1987, n. 81, in ordine alla emanazione delle disposizioni di coordinamento e transitorie). Ne segue che, in ogni caso, l'attivita' delegata di coordinamento legislativo, deve avere funzione integrativa ed esplicativa, e giammai contraddittoria rispetto alla legislazione delegata primaria. In tale prospettiva, risulta quindi coerente il disposto dell'art. 230 del d.lgs. n. 271/1989 (col quale, in difetto di flagranza, quel che col codice previgente era potere di arresto si converte in potere di fermo, sicche' pare che questa norma valga a confutare le considerazioni svolte dal pubblico ministero per l'ipotesi in cui si ritenga l'arresto, disciplinato dall'art. 152 del t.u.l.p.s., doveroso anche al di fuori della flagranza). Non altrettanto coerenti e rispettosi dei principi stabiliti dal legislatore delegante appaiono, per contro, il primo comma della denunciata disposizione (art. 224 del d.lgs. n. 271/1989), che (sia pure in via transitoria), impone la persistente vigenza del potere di arresto stabilito, dall'art. 152 del t.u.l.p.s., per un reato contravvenzionale il cui massimo edittale e' di sei mesi; cosi' come il secondo comma dello stesso articolo (il quale consente, dopo la convalida dell'arresto operato ai sensi del comma precedente, l'adozione di misure cautelari personali nei confronti del contravventore al foglio di via obbligatorio). Prevedendo la possibilita' di applicazione delle misure cautelari innanzi ricordate, invero, il legislatore delegato ha verosimilmente ecceduto anche rispetto alla direttiva enucleata al punto 59 dell'art. 2 della legge di delegazione. Tale direttiva, infatti, nel prospettare la previsione di misure coercitive personali, subordina l'applicabilita' di esse alla sussistenza di inderogabili esigenze di tutela della collettivita' o, sempre che il reato sia di particolare gravita', quando vi sia concreto pericolo di fuga; vietandone nel contempo l'applicazione per il caso di reati puniti con pena detentiva il cui massimo edittale non superi i tre anni. Le argomentazioni appena svolte depongono quindi tutte nel senso della non manifesta illegittimita' costituzionale dell'art. 224 del d.lgs. n. 271/1989, con riferimento al parametro rappresentato dall'art. 76 della Costituzione, in quanto entrambi i commi del cennato articolo, formulati dal Governo, delegato con legge 16 febbraio 1987, n. 81, alla emanazione del nuovo codice, travalicano ed eccedono i rigorosi limiti dettati dalla medesima legge di delegazione. Entrambi i commi, insomma, introducono disposizioni che, pur definite di coordinamento e transitorie, infrangono i criteri tassativamente previsti dal Parlamento delegante, a tutela della liberta' personale. Del resto, tanto piu' chiara risulta la consapevole violazione delle direttive da parte del delegato, ove si rifletta sulla necessaria introduzione della deroga ai limiti stabiliti dall'art. 280 del codice, che altrimenti i limiti edittali della contravvenzione non renderebbero certo prospettabile l'applicazione di misure cautelari personali. La primarieta' del bene della liberta' personale, unitamente alla inconfigurabilita' di apprezzabili argomenti che giustifichino la compatibilita', neppure momentanea, tra la deroga ed il nuovo sistema processuale, esime dal motivare sulla irrilevanza della mera transitorieta' (peraltro suscettiva di ulteriore proroga a sensi dell'art. 7 della legge n. 81/1987) delle disciplina denunciata, giacche' neppure temporaneamente pare lecito, in discordanza con la legge di delegazione, comprimere tale primario bene. Le argomentazioni svolte inducono a ritenere, d'ufficio nonche' su istanza della difesa, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224 del d.lgs. n. 271/1989, primo e secondo comma, nella parte in cui, eccedendo la legge di delegazione legislativa, prevedono l'arresto per i contravventori al foglio di via obbligatorio e, in esito al giudizio di convalida, l'applicabilita' di misure cautelari personali. In subordine, ove si ritenga che nessuna direttiva sia stata imposta, al Governo delegato a legiferare, dall'art. 6 della legge n. 81/1987 di delegazione legislativa, con riferimento al contenuto delle disposizioni di attuazione e coordinamento del nuovo c.p.p., deve essere rilevata, d'ufficio, la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte in cui, in violazione dell'art. 76 della Costituzione, non ha determinato i principi e criteri direttivi ai quali doveva attenersi il Governo delegato ad esercitare la relativa funzione legislativa. Poiche' la dedotta questione appare sicuramente rilevante ai fini del decidere sia sulla convalida dell'arresto operato nella circostanza (atteso che, ove sia riconosciuta la illegittimita' costituzionale dell'art. 224, primo e secondo comma, del d.lgs. n. 271/1989, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, non potrebbe procedersi ne' alla convalida dell'indicato atto di polizia giudiziaria, ne' alla successiva applicazione di misure cautelari personali e, in particolare, della custodia in carcere), il presente giudizio di convalida, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 11 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere sospeso; gli arrestati, se non detenuti per altro titolo, debbono essere rimessi immediatamente in liberta' (parendo carenti i presupposti per l'applicazione di misure cautelari personali anche alla stregua delle svolte argomentazioni) e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale per le determinazioni di sua competenza. A cura della cancelleria, infine, la presente ordinanza sara' notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ne sara' data comunicazione al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica. Agli imputati ed alle altre parti presenti la presente ordinanza viene comunicata mediante lettura in udienza.
P. Q. M. Letti ed applicati agli artt. 134 della Costituzione, 11 della legge n. 87/1953; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, primo e secondo comma, nella parte in cui, in violazione dei criteri e delle direttive dettati con la legge di delega legislativa 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, punto 32, e comunque per violazione delle altre direttive e norme citate estesamente nella parte motiva della presente ordinanza, prevedono l'arresto dello straniero che contravvenga al foglio di via obbligatorio ai sensi dell'art. 152 del t.u.l.p.s., e l'applicabilita' allo straniero, in caso di convalida dell'arresto, delle misure cautelari personali; illegittimita' che si prospetta in relazione al parametro rappresentato dall'art. 76 della Costituzione, il quale prevede che il Governo possa legiferare solo nel rispetto delle direttive e dei criteri determinati dalla legge di delegazione; In subordine, rileva, d'ufficio, che, ove si ritenga che, al Governo delegato a legiferare in materia di norme di attuazione e coordinamento del nuovo codice di procedura penale, nessuna direttiva sia stata imposta dall'art. 6 della legge n. 81/1987 di delegazione legislativa, con riferimento al contenuto delle disposizioni di attuazione e coordinamento del nuovo c.p.p., appare rilevante, per i motivi sopra indicati, e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte in cui, in violazione dell'art. 76 della Costituzione, non ha determinato i principi e criteri direttivi ai quali doveva attenersi il Governo delegato ad esercitare la relativa funzione legislativa; Sospende il giudizio in corso per la convalida dell'arresto di Mourtada Ahmed e di Zegrati Ahmed; Dispone che gli atti del presente giudizio siano tempestivamente trasmessi alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che ne venga data comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica; Dispone che gli arrestati siano rimessi in liberta' se non detenuti per altra causa. Bergamo, addi' 27 dicembre 1989 Il pretore: PERTILE 90C0212