N. 86 SENTENZA 20 - 26 febbraio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - I.N.A.D.E.L. - Dipendenti degli enti locali - Ingiustificato obbligo di versamento di un ulteriore contributo ai fini dell'indennita' premio di servizio - Richiamo alle sentenze nn. 73/1985, 208/1986 e 763/1988 - Natura previdenziale e assistenziale dell'indennita' - Non comparabilita' con il sistema di fine rapporto proprio del settore privato (sentenza n. 68/1980) - Non fondatezza. (Legge 8 marzo 1968, n. 152, c.d. artt. 11 e 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297). (Cost., art. 3).(GU n.10 del 7-3-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), e dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme per la materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1989 dal Pretore di Trani nel procedimento civile vertente tra Lombardi Nicola ed altri e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 463 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di costituzione di Lombardi Nicola ed altri, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco; Uditi l'avvocato Aldo Loiodice per Lombardi Nicola ed altri e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto 1. - In un giudizio civile promosso da Lombardi Nicola ed altri per ottenere dall'I.N.A.D.E.L. la restituzione (con decorrenza 1 giugno 1982) della ritenuta previdenziale a loro carico, l'adito Pretore di Trani, con ordinanza del 15 maggio 1989, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297 "nella parte in cui impongono al personale degli enti locali un contributo (anche) ai fini dell'indennita' premio di servizio". Invero - secondo il giudice a quo - "stante l'eguale funzione" assolta dall'indennita' premio di servizio spettante ai dipendenti degli enti locali e dal trattamento di fine rapporto, tipico del lavoro subordinato, non sarebbe conforme al principio di uguaglianza che i lavoratori assistiti dall'I.N.A.D.E.L. debbano concorrere alla formazione del fondo destinato a finanziare il pagamento della loro buonuscita, mentre, ex art. 2120 del codice civile, l'omologo esborso incomba interamente al privato datore di lavoro. 2. - Nel giudizio innanzi alla Corte, si sono costituite le parti private, che hanno concluso per la declaratoria di illegittimita' delle disposizioni denunciate. E', altresi', intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha, viceversa, contestato la fondatezza dell'impugnativa. All'uopo ha escluso che sussista la dedotta disparita' tra dipendenti locali aventi diritto all'indennita' premio di servizio e lavoratori privati aventi diritto all'indennita' di anzianita', stante l'impossibilita' di raffronto tra le due predette indennita': delle quali la seconda "e' costituita da quote di retribuzione accantonate dal datore di lavoro e indicizzate secondo le disposizioni di cui alla legge n. 297 del 1982, quella spettante ai dipendenti dello Stato ed agli iscritti I.N.A.D.E.L. ha natura previdenziale, e viene attribuita sulla base dell'ultimo stipendio percepito dagli interessati all'atto della cessazione del servizio, il che e' certamente un vantaggio di notevole consistenza a fronte della modestia delle trattenute previdenziali operate sulla retribuzione". 3. - Nell'imminenza dell'udienza, ha depositato una memoria la difesa delle parti private, sollecitando la declaratoria di illegittimita' costituzionale delle norme impugnate. Ha, in particolare, sottolineato che, al cospetto della crescente progressiva equiparazione del trattamento giuridico-economico e dei mezzi di tutela giurisdizionale assicurati ai rapporti di impiego pubblico e privato, non e' dato riscontrare ragionevoli profili di diversificazione della ricostruzione giuridica dell'istituto dell'indennita' premio di servizio e del trattamento di fine rapporto: si tratta in entrambi i casi di retribuzione differita, in relazione alla quale non si giustifica la previsione concernente la contestata contribuzione imposta al dipendente di ente locale, neanche in nome di valutazioni politiche attinenti alla necessita' di contenimento della spesa pubblica. Considerato in diritto 1. - Il Pretore di Trani dubita della legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui impone al personale degli enti locali il versamento di una contribuzione finalizzata all'erogazione dell'indennita' premio di servizio, in quanto violerebbe l'art. 3 della Costituzione per la disparita' di trattamento che produce in danno di tale categoria di lavoratori rispetto a quelli del settore privato, ai quali il trattamento di fine rapporto viene erogato senza preventivo versamento di contributi da parte dei medesimi ed a totale carico del datore di lavoro. 2. - La questione non e' fondata. La Corte (sentenza n. 73 del 1985; n. 208 del 1986; n. 763 del 1988) ha ritenuto che la indennita' premio di servizio ha natura previdenziale ed assistenziale e che, proprio per tale natura, e' correlata a contribuzioni versate dai dipendenti e dalle stesse amministrazioni pubbliche. Essa e' erogata, alla fine del rapporto di impiego ed allo scopo di superare le difficolta' che insorgono nel momento in cui viene meno il trattamento retributivo, dall'apposito ente (I.N.A.D.E.L.) che riscuote e gestisce i contributi che danno vita ad un fondo di previdenza ad integrazione della pensione. Ha, inoltre, affermato (sentenza n. 763 del 1988) la sostanziale equivalenza, nella struttura normativa e nelle finalita' essenziali, alla indennita' di buonuscita erogata agli impiegati statali dall'E.N.P.A.S., anch'essa fondata su contributi versati dai beneficiari e dall'amministrazione statale. E, quello che piu' rileva, ha ritenuto (sentenza n. 68 del 1980) che, ai fini della rispondenza di singole norme al principio di uguaglianza, non sono comparabili i sistemi riguardanti, nel loro complesso, il rapporto di lavoro pubblico e quello privato, ed, in particolare, le norme attinenti ai trattamenti pensionistici e di fine rapporto dei dipendenti pubblici e dei lavoratori privati, nonche' quelle dei regimi riguardanti le varie categorie dei dipendenti pubblici. Tanto piu' se, come nel caso, la doglianza di disparita' e' limitata alla constatazione delle sole differenze, trascurandosi la valutazione globale dei sistemi normativi ai quali i diversi trattamenti ineriscono.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) e 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme per la materia pensionistica), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Trani con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0215