N. 86 SENTENZA 20 - 26 febbraio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - I.N.A.D.E.L. - Dipendenti degli enti locali
 - Ingiustificato obbligo di versamento di un ulteriore contributo ai
 fini dell'indennita' premio di servizio - Richiamo  alle sentenze nn.
 73/1985, 208/1986 e 763/1988 - Natura previdenziale e assistenziale
 dell'indennita' - Non comparabilita' con il sistema di fine rapporto
 proprio del settore privato (sentenza n. 68/1980) - Non fondatezza.
 (Legge 8 marzo 1968, n. 152, c.d. artt. 11 e 4 della legge 29 maggio
 1982, n. 297).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.10 del 7-3-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge
 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in  materia  previdenziale  per  il
 personale  degli  enti  locali),  e dell'art. 4 della legge 29 maggio
 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme per
 la materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio
 1989 dal Pretore  di  Trani  nel  procedimento  civile  vertente  tra
 Lombardi  Nicola  ed  altri  e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 463 del
 registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto di costituzione di Lombardi Nicola ed altri, nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  17  gennaio  1990  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Uditi  l'avvocato  Aldo  Loiodice  per  Lombardi Nicola ed altri e
 l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio
 dei ministri;
                            Ritenuto in fatto
    1.  -  In  un giudizio civile promosso da Lombardi Nicola ed altri
 per ottenere dall'I.N.A.D.E.L. la  restituzione  (con  decorrenza  1Œ
 giugno  1982)  della  ritenuta  previdenziale  a loro carico, l'adito
 Pretore di Trani, con ordinanza del 15  maggio  1989,  ritenutane  la
 rilevanza  e  la non manifesta infondatezza in riferimento all'art. 3
 della  Costituzione,   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale  degli  artt. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e 4
 della legge 29 maggio 1982, n. 297 "nella parte in cui  impongono  al
 personale   degli   enti   locali   un  contributo  (anche)  ai  fini
 dell'indennita' premio di servizio".
    Invero  -  secondo  il  giudice a quo - "stante l'eguale funzione"
 assolta dall'indennita' premio di servizio  spettante  ai  dipendenti
 degli  enti  locali  e  dal  trattamento di fine rapporto, tipico del
 lavoro subordinato, non sarebbe conforme al principio di  uguaglianza
 che  i lavoratori assistiti dall'I.N.A.D.E.L. debbano concorrere alla
 formazione del fondo destinato a finanziare il pagamento  della  loro
 buonuscita, mentre, ex art. 2120 del codice civile, l'omologo esborso
 incomba interamente al privato datore di lavoro.
    2.  - Nel giudizio innanzi alla Corte, si sono costituite le parti
 private, che hanno concluso per  la  declaratoria  di  illegittimita'
 delle disposizioni denunciate.
    E',  altresi',  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello Stato, in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  che  ha,
 viceversa, contestato la fondatezza dell'impugnativa.
    All'uopo  ha  escluso  che  sussista  la  dedotta  disparita'  tra
 dipendenti locali aventi diritto all'indennita' premio di servizio  e
 lavoratori  privati  aventi  diritto  all'indennita'  di  anzianita',
 stante l'impossibilita' di raffronto tra le due predette  indennita':
 delle  quali  la  seconda  "e'  costituita  da  quote di retribuzione
 accantonate  dal  datore  di  lavoro   e   indicizzate   secondo   le
 disposizioni  di  cui alla legge n. 297 del 1982, quella spettante ai
 dipendenti dello  Stato  ed  agli  iscritti  I.N.A.D.E.L.  ha  natura
 previdenziale,  e  viene  attribuita sulla base dell'ultimo stipendio
 percepito dagli interessati all'atto della cessazione  del  servizio,
 il  che  e'  certamente un vantaggio di notevole consistenza a fronte
 della  modestia  delle   trattenute   previdenziali   operate   sulla
 retribuzione".
    3.  -  Nell'imminenza  dell'udienza,  ha depositato una memoria la
 difesa  delle  parti  private,  sollecitando   la   declaratoria   di
 illegittimita' costituzionale delle norme impugnate.
    Ha,  in particolare, sottolineato che, al cospetto della crescente
 progressiva equiparazione del trattamento giuridico-economico  e  dei
 mezzi  di  tutela  giurisdizionale  assicurati ai rapporti di impiego
 pubblico e privato, non e' dato riscontrare  ragionevoli  profili  di
 diversificazione    della   ricostruzione   giuridica   dell'istituto
 dell'indennita'  premio  di  servizio  e  del  trattamento  di   fine
 rapporto:  si tratta in entrambi i casi di retribuzione differita, in
 relazione alla quale non si giustifica la previsione  concernente  la
 contestata  contribuzione  imposta  al  dipendente  di  ente  locale,
 neanche in nome di valutazioni politiche attinenti alla necessita' di
 contenimento della spesa pubblica.
                         Considerato in diritto
    1.  - Il Pretore di Trani dubita della legittimita' costituzionale
 del combinato disposto degli artt. 11 della legge 8  marzo  1968,  n.
 152,  e  4  della  legge  29  maggio 1982, n. 297, nella parte in cui
 impone  al  personale  degli  enti  locali  il  versamento   di   una
 contribuzione  finalizzata  all'erogazione  dell'indennita' premio di
 servizio, in quanto violerebbe l'art. 3  della  Costituzione  per  la
 disparita'  di  trattamento che produce in danno di tale categoria di
 lavoratori rispetto  a  quelli  del  settore  privato,  ai  quali  il
 trattamento   di   fine   rapporto  viene  erogato  senza  preventivo
 versamento di contributi da parte dei medesimi ed a totale carico del
 datore di lavoro.
    2. - La questione non e' fondata.
    La  Corte  (sentenza  n.  73 del 1985; n. 208 del 1986; n. 763 del
 1988) ha ritenuto che la indennita'  premio  di  servizio  ha  natura
 previdenziale  ed  assistenziale  e  che, proprio per tale natura, e'
 correlata a contribuzioni  versate  dai  dipendenti  e  dalle  stesse
 amministrazioni pubbliche. Essa e' erogata, alla fine del rapporto di
 impiego ed allo scopo di superare le difficolta'  che  insorgono  nel
 momento  in  cui viene meno il trattamento retributivo, dall'apposito
 ente (I.N.A.D.E.L.) che riscuote e gestisce i  contributi  che  danno
 vita ad un fondo di previdenza ad integrazione della pensione.
    Ha,  inoltre,  affermato (sentenza n. 763 del 1988) la sostanziale
 equivalenza, nella struttura normativa e nelle finalita'  essenziali,
 alla   indennita'   di  buonuscita  erogata  agli  impiegati  statali
 dall'E.N.P.A.S.,  anch'essa  fondata  su   contributi   versati   dai
 beneficiari  e  dall'amministrazione  statale.  E,  quello  che  piu'
 rileva, ha ritenuto (sentenza n. 68 del  1980)  che,  ai  fini  della
 rispondenza  di  singole  norme al principio di uguaglianza, non sono
 comparabili i sistemi riguardanti, nel loro complesso, il rapporto di
 lavoro  pubblico  e  quello  privato,  ed,  in  particolare, le norme
 attinenti  ai  trattamenti  pensionistici  e  di  fine  rapporto  dei
 dipendenti  pubblici  e  dei  lavoratori  privati, nonche' quelle dei
 regimi riguardanti le varie categorie dei dipendenti pubblici.  Tanto
 piu'  se,  come nel caso, la doglianza di disparita' e' limitata alla
 constatazione delle sole  differenze,  trascurandosi  la  valutazione
 globale   dei  sistemi  normativi  ai  quali  i  diversi  trattamenti
 ineriscono.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 del combinato disposto degli artt. 11 della legge 8  marzo  1968,  n.
 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti
 locali) e 4 della legge  29  maggio  1982,  n.  297  (Disciplina  del
 trattamento  di  fine rapporto e norme per la materia pensionistica),
 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata  dal  Pretore
 di Trani con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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