N. 92 ORDINANZA 20 - 26 febbraio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte in genere - Riscossione - Sospensione del procedimento
 coattivo - Potere del giudice ordinario - Esclusione - Negazione  di
 tutela giurisdizionale - Difetto del requisito della rilevanza -
 Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanze nn. 252/1985,
 68/1986, 428/1987, 142 e 1158 del 1988) Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39, 53 e 54).
 
 (Cost., artt. 24 e 113).
(GU n.10 del 7-3-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli art. 15, 39, 53 e
 54  del  d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  602  (Disposizioni   sulla
 riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa
 il 7 agosto 1989 dal Pretore di La Spezia Sezione distaccata di Aulla
 -   nel   procedimento  civile  vertente  tra  la  s.r.l.  Lunicar  e
 l'Esattoria Comunale di Aulla  ed  altra,  iscritta  al  n.  519  del
 registro  ordinanze  1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto   che,   nel   corso  di  un  procedimento  innanzi  alla
 Commissione Tributaria di I grado di La Spezia avente ad  oggetto  la
 corresponsione  di  imposte  dirette  relative agli anni 1984 e 1985,
 iscritte  a  ruolo  nella  misura  di  un  terzo  dell'accertato,  la
 contribuente  Lunicar s.r.l. chiedeva al Pretore di La Spezia Sezione
 distaccata di  Aulla,  di  sospendere  ex  art.  700  del  codice  di
 procedura civile la procedura di riscossione;
      che  il Pretore adito emetteva il provvedimento d'urgenza e poi,
 con ordinanza del 7 agosto 1989 (R.O. n.  519  del  1989),  sollevava
 questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54
 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui dette  norme
 escludono  dalle  attribuzioni  del  giudice  tributario il potere di
 sospendere il procedimento di riscossione coattiva fiscale;
      che,   ad   avviso   del  giudice  a  quo,  le  norme  censurate
 violerebbero gli artt. 24 e 113 della Costituzione,  risolvendosi  in
 una negazione della tutela giurisdizionale;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello
 Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
 concludendo  per  la inammissibilita' e, nel merito, per la manifesta
 infondatezza della questione;
    Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione e' stata pronunziata
 dopo  che  il  Pretore  aveva  emanato  il  richiesto   provvedimento
 cautelare  di  sospensione  dell'esecuzione ex art. 700 del codice di
 procedura civile, e, di conseguenza, essendo il giudizio a  quo  gia'
 esaurito,  manca  il  requisito  della  rilevanza della questione nel
 giudizio stesso;
      che,    pertanto,    la   questione   deve   essere   dichiarata
 manifestamente   inammissibile   alla    stregua    della    costante
 giurisprudenza di questa Corte (v. ordinanze nn. 252 del 1985, 68 del
 1986, 428 del 1987, 142 e 1158 del 1988);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29
 settembre  1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
 sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt.  24  e  113  della
 Costituzione, dal Pretore di La Spezia - Sezione distaccata di Aulla,
 con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0221