N. 92 ORDINANZA 20 - 26 febbraio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Riscossione - Sospensione del procedimento coattivo - Potere del giudice ordinario - Esclusione - Negazione di tutela giurisdizionale - Difetto del requisito della rilevanza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanze nn. 252/1985, 68/1986, 428/1987, 142 e 1158 del 1988) Manifesta inammissibilita'. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39, 53 e 54). (Cost., artt. 24 e 113).(GU n.10 del 7-3-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli art. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 7 agosto 1989 dal Pretore di La Spezia Sezione distaccata di Aulla - nel procedimento civile vertente tra la s.r.l. Lunicar e l'Esattoria Comunale di Aulla ed altra, iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, nel corso di un procedimento innanzi alla Commissione Tributaria di I grado di La Spezia avente ad oggetto la corresponsione di imposte dirette relative agli anni 1984 e 1985, iscritte a ruolo nella misura di un terzo dell'accertato, la contribuente Lunicar s.r.l. chiedeva al Pretore di La Spezia Sezione distaccata di Aulla, di sospendere ex art. 700 del codice di procedura civile la procedura di riscossione; che il Pretore adito emetteva il provvedimento d'urgenza e poi, con ordinanza del 7 agosto 1989 (R.O. n. 519 del 1989), sollevava questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui dette norme escludono dalle attribuzioni del giudice tributario il potere di sospendere il procedimento di riscossione coattiva fiscale; che, ad avviso del giudice a quo, le norme censurate violerebbero gli artt. 24 e 113 della Costituzione, risolvendosi in una negazione della tutela giurisdizionale; che nel giudizio e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la inammissibilita' e, nel merito, per la manifesta infondatezza della questione; Considerato che l'ordinanza di rimessione e' stata pronunziata dopo che il Pretore aveva emanato il richiesto provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione ex art. 700 del codice di procedura civile, e, di conseguenza, essendo il giudizio a quo gia' esaurito, manca il requisito della rilevanza della questione nel giudizio stesso; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v. ordinanze nn. 252 del 1985, 68 del 1986, 428 del 1987, 142 e 1158 del 1988); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, dal Pretore di La Spezia - Sezione distaccata di Aulla, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0221