N. 96 ORDINANZA 20 - 26 febbraio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Locazione - Convalida di sfratto per morosita' - Impugnazione per revocazione - Natura decisoria della convalida - Mancata previsione - Erronea prospettazione da parte del giudice a quo di possibile contrasto tra due provvedimenti dotati di efficacia di giudicato - Manifesta infondatezza. (C.P.C., art. 395, n. 5). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.10 del 7-3-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 395, numero 5, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Iobizzi Aldo e Rosi Emma, iscritta al n. 460 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che, con ordinanza emessa in data 22 giugno 1989, il Pretore di Roma ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 395, numero 5, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede l'esperibilita' dell'impugnazione per revocazione anche avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosita'; che il giudice a quo rileva: a) che con un primo provvedimento del 17 dicembre 1986 il Pretore di Roma aveva convalidato per la data del 31 marzo 1986 lo sfratto per finita locazione di un immobile, b) successivamente la stessa locatrice con atto notificato il 25 marzo 1988, aveva intimato al medesimo conduttore sfratto per morosita' in relazione all'immobile in argomento, c) tale sfratto era stato convalidato dal Pretore il 19 aprile 1988; che il Pretore rimettente, adito dal conduttore in via di opposizione tardiva a tale ultimo provvedimento, premessa l'inammissibilita' di tale azione, ritiene sussistere una fattispecie legittimante, in astratto, il ricorso alla revocazione ex art. 395, numero 5, del codice di procedura civile, poiche' la seconda ordinanza di convalida - facendo stato sull'esistenza della locazione alla data dell'inadempimento (e quindi sulla risoluzione del contratto a tale data) e, correlativamente, sull'obbligo di corrispondere il canone - verrebbe a contraddire la precedente ordinanza; che nella previsione legislativa, confermata dal costante orientamento della Cassazione, che limita alle sentenze l'impugnabilita' per revocazione, il giudice a quo individua la violazione sia del principio d'eguaglianza che della garanzia costituzionale di difendersi ed agire in giudizio, attesa la natura decisoria della convalida e considerata la giurisprudenza costituzionale in materia di esperibilita' dell'opposizione di terzo; Considerato che erroneamente il giudice a quo prospetta un possibile contrasto tra due provvedimenti dotati di efficacia di giudicato; che infatti, convalidato lo sfratto per finita locazione alla data del 31 marzo 1986, il rapporto e' proseguito per altri due anni, e soltanto in conseguenza dell'ulteriore morosita' per canoni, come qualificata dalla stessa locatrice, quest'ultima ha richiesto lo sfratto per morosita'; che risulta evidente ed inequivoca la volonta' di dare corso al contratto pure a seguito della prima pronuncia di accertamento e di risolverlo richiedendo un provvedimento di condanna dopo l'intervenuto inadempimento (che in ipotesi il conduttore ben avrebbe potuto sanare); che non sussiste quindi la paventata sovrapposizione logica, inserendosi i due giudizi di convalida in due fasi nettamente e storicamente distinte dal rapporto, quale risulta dal comportamento delle parti; che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 395, numero 5, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0225