N. 96 ORDINANZA 20 - 26 febbraio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Locazione - Convalida di sfratto per morosita' - Impugnazione per
 revocazione - Natura decisoria della convalida - Mancata previsione -
 Erronea prospettazione da parte del giudice  a quo di possibile
 contrasto tra due provvedimenti dotati di efficacia  di giudicato -
 Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.C., art. 395, n. 5).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.10 del 7-3-1990 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 395, numero 5,
 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa  il  22
 giugno  1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra
 Iobizzi Aldo e Rosi Emma, iscritta al n. 460 del  registro  ordinanze
 1989  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42,
 prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  emessa  in data 22 giugno 1989, il
 Pretore di Roma ha sollevato, in relazione agli artt. 3  e  24  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 395,
 numero 5, del codice di procedura civile,  nella  parte  in  cui  non
 prevede   l'esperibilita'  dell'impugnazione  per  revocazione  anche
 avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosita';
      che  il  giudice a quo rileva: a) che con un primo provvedimento
 del 17 dicembre 1986 il Pretore di Roma aveva convalidato per la data
 del  31 marzo 1986 lo sfratto per finita locazione di un immobile, b)
 successivamente la stessa locatrice con atto notificato il  25  marzo
 1988,  aveva intimato al medesimo conduttore sfratto per morosita' in
 relazione all'immobile  in  argomento,  c)  tale  sfratto  era  stato
 convalidato dal Pretore il 19 aprile 1988;
      che  il  Pretore  rimettente,  adito  dal  conduttore  in via di
 opposizione   tardiva   a   tale   ultimo   provvedimento,   premessa
 l'inammissibilita' di tale azione, ritiene sussistere una fattispecie
 legittimante, in astratto, il ricorso alla revocazione ex  art.  395,
 numero  5,  del  codice  di  procedura  civile,  poiche'  la  seconda
 ordinanza di convalida - facendo stato sull'esistenza della locazione
 alla   data   dell'inadempimento  (e  quindi  sulla  risoluzione  del
 contratto  a  tale  data)  e,   correlativamente,   sull'obbligo   di
 corrispondere  il  canone  -  verrebbe  a  contraddire  la precedente
 ordinanza;
      che   nella  previsione  legislativa,  confermata  dal  costante
 orientamento   della   Cassazione,   che   limita    alle    sentenze
 l'impugnabilita'  per  revocazione,  il  giudice  a  quo individua la
 violazione  sia  del  principio  d'eguaglianza  che  della   garanzia
 costituzionale  di  difendersi ed agire in giudizio, attesa la natura
 decisoria   della   convalida   e   considerata   la   giurisprudenza
 costituzionale in materia di esperibilita' dell'opposizione di terzo;
    Considerato  che  erroneamente  il  giudice  a  quo  prospetta  un
 possibile contrasto tra due  provvedimenti  dotati  di  efficacia  di
 giudicato;
      che  infatti,  convalidato  lo sfratto per finita locazione alla
 data del 31 marzo 1986, il rapporto e' proseguito per altri due anni,
 e  soltanto  in conseguenza dell'ulteriore morosita' per canoni, come
 qualificata dalla stessa  locatrice,  quest'ultima  ha  richiesto  lo
 sfratto per morosita';
      che  risulta evidente ed inequivoca la volonta' di dare corso al
 contratto pure a seguito della prima pronuncia di accertamento  e  di
 risolverlo    richiedendo   un   provvedimento   di   condanna   dopo
 l'intervenuto inadempimento (che in ipotesi il conduttore ben avrebbe
 potuto sanare);
      che  non  sussiste  quindi  la paventata sovrapposizione logica,
 inserendosi i due giudizi di  convalida  in  due  fasi  nettamente  e
 storicamente  distinte  dal rapporto, quale risulta dal comportamento
 delle parti;
      che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 395,  numero  5,  del  codice  di  procedura
 civile,   sollevata,   in   riferimento  agli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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