N. 97 ORDINANZA 20 - 26 febbraio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ordinamento giudiziario - Magistrati - Trattamento economico -
 Estensione della speciale indennita' prevista dall'art. 3 della legge
 19 febbraio 1981, n. 27 - Sistema degli aumenti periodici limitato ai
 soli magistrati contabili - Questione gia' dichiarata non fondata
 (sentenza n. 413/1988) e manifestamente infondata (ordinanze nn.
 48/1989, 1047/1988, 23/1990, 520/1989 e  1083/1988) - Manifesta
 infondatezza.
 
 (Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, primo e secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 36, 102 e 103).
(GU n.10 del 7-3-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
   avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, primo e
 secondo comma, della  legge  6  agosto  1984,  n.  425  (Disposizioni
 relative  al  trattamento  economico  dei  magistrati),  in relazione
 all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981,  n.  27,  e  agli  artt.  9,
 secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, 5, ultimo comma, del
 d. P.R. 28 dicembre 1970, n.  1080,  2,  lett.  d),  della  legge  16
 dicembre  1961,  n. 1308, e 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre
 1961, n. 1345, promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1988  dal
 Tribunale  amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto
 da Vaccaro Giuseppe ed altri contro la Presidenza del  Consiglio  dei
 ministri, iscritta al n. 527 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  46,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  in  cui i ricorrenti,
 magistrati amministrativi, avevano richiesto  il  riconoscimento  del
 diritto alla speciale indennita' prevista originariamente dall'art. 3
 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per i soli magistrati  ordinari,
 nonche'   il  computo  degli  aumenti  periodici  spettanti  ai  soli
 magistrati  della  Corte  dei  conti,  il  Tribunale   amministrativo
 regionale  per il Lazio, con ordinanza emessa il 14 dicembre 1988, ha
 sollevato questioni di legittimita' costituzionale: a)  dell'art.  1,
 primo  e  secondo  comma,  della  legge  6  agosto  1984, n. 425, con
 riferimento agli artt. 24, 102 e 103, della Costituzione e  b)  della
 medesima norma, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione,
 nella parte in cui, interpretando autenticamente l'art. 3 della legge
 n.  27  del  1981  ed  il  complesso  normativo composto dall'art. 9,
 secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, dall'art. 5,  ultimo
 comma,  del  d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, dall'art. 2, lett. d),
 della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 e dall'art. 10,  ultimo  comma,
 della  legge 20 dicembre 1961, n. 1345, limita ai magistrati ordinari
 la corresponsione della speciale indennita' introdotta nel 1981 ed ai
 magistrati contabili il sistema degli aumenti periodici;
      che,  a  parere  del giudice a quo, la norma impugnata vulnera i
 parametri indicati, sotto  il  primo  profilo,  in  quanto  -  avendo
 introdotto  un  regime giuridico di erogazione dei benefici economici
 difforme  da  quello  indicato   dalla   consolidata   giurisprudenza
 amministrativa   -  sarebbe  sostanzialmente  volta  a  svalutare  la
 funzione giurisdizionale ed a  vanificare  il  diritto  ad  agire  in
 giudizio;
      che, circa la seconda prospettazione della censura, il Tribunale
 amministrativo regionale osserva come la  norma  in  argomento  abbia
 creato  un'ingiustificata  disparita'  di trattamento economico tra i
 magistrati con riguardo sia all'indennita' speciale che  agli  scatti
 di  anzianita',  cosi'  contraddicendo  quel  criterio di uniformita'
 retributiva delle categorie, viceversa sotteso alla legge stessa;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che  ha  concluso  per  la
 declaratoria    d'inammissibilita',   ovvero   d'infondatezza   della
 questione;
    Considerato  che questa Corte, con la sentenza n. 413 del 24 marzo
 1988,  ha  gia'  dichiarato   l'infondatezza   della   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6
 agosto 1984, n. 425, escludendo, in  particolare,  la  lesione  degli
 artt.  24,  102 e 103 della Costituzione sulla base della ratio della
 norma  impugnata,   la   quale,   oltre   ad   eliminare   incertezze
 interpretative,  e'  volta a costituire "l'indispensabile presupposto
 logico  e  organizzatorio  della  ristrutturazione  del   trattamento
 economico per tutte le categorie dei magistrati"
      che tale principio e' stato altresi' ribadito nelle ordinanze n.
 48 del 1989, n. 1047 del 1988 - con specifico riferimento agli  artt.
 3  e  36  della Costituzione - ed, in particolare, n. 23 del 1990, n.
 520 del 1989 e n. 1083 del 1988;
      che   nell'ordinanza   di  rimessione  non  vengono  prospettati
 argomenti nuovi rispetto a quelli a suo tempo esaminati;
      che la questione e' pertanto manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, primo e  secondo  comma,  della  legge  6
 agosto  1984,  n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico
 dei magistrati), sollevata, in riferimento sia agli artt. 3 e 36, che
 agli   artt.   24,  102  e  103  della  Costituzione,  dal  Tribunale
 amministrativo regionale per il  Lazio  con  l'ordinanza  di  cui  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0226