N. 101 SENTENZA 21 febbraio - 2 marzo 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Pensioni degli  ex combattenti Diritto alla
 maggiorazione - Decorrenza degli effetti del beneficio dal 1Πgennaio
 1989 anziche' dal momento della domanda  - Ragionevolezza della
 scelta legislativa volta a raggiungere una tendenziale e graduale
 perequazione tra tutti gli  ex combattenti - Richiamo alla sentenza
 n. 173/1986 e ordinanza n.  120/1989 - Non fondatezza.
 
 (Legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 6, primo comma).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.10 del 7-3-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma,
 della legge 29 dicembre 1988, n.  544  (Elevazione  dei  livelli  dei
 trattamenti  sociali  e  miglioramenti  delle pensioni), in relazione
 all'art. 6, secondo  comma,  della  legge  15  aprile  1985,  n.  140
 (Miglioramento  e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento
 della pensione sociale), promosso con ordinanza emessa il  14  luglio
 1989  dal  Pretore di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti
 tra Bianchi Vincenzo ed altro e l'I.N.P.S., iscritta al  n.  458  del
 registro  ordinanze  1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Nei procedimenti civili riuniti vertenti tra V. Bianchi e L.
 Savio e I.N.P.S., il Pretore di Torino, con ordinanza del  14  luglio
 1989,  solleva  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6,
 comma primo, della legge 29 dicembre  1988,  n.  544,  per  contrasto
 all'art. 3 Cost., in relazione all'art. 6, comma secondo, della legge
 15 aprile 1985, n. 140.
   Precedentemente,  nel  corso  di  due  separati procedimenti civili
 vertenti tra le medesime parti e l'I.N.P.S., lo stesso Pretore  aveva
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma
 secondo, della precedente legge n. 140 del 1985, nella parte  in  cui
 non  attribuiva  il diritto alla maggiorazione pensionistica prevista
 per gli  ex-combattenti  gia'  dipendenti  privati,  ai  titolari  di
 pensione,  come  nei  casi  di  specie  i  ricorrenti, con decorrenza
 anteriore al 7 marzo 1968.
    Sopravvenuta  la  legge  29  dicembre 1988, n. 544, che all'art. 6
 espressamente estende il beneficio anche  ai  tali  ultimi  soggetti,
 questa  Corte  con  ordinanza  n. 286 del 1989 restituiva gli atti al
 giudice a quo perche' riesaminasse la rilevanza della questione.
    Lo  stesso Pretore di Torino, riuniti i procedimenti, solleva ora,
 su istanza delle parti, una questione di legittimita'  costituzionale
 avente  ad  oggetto  lo  ius  superveniens  nella  parte  in cui, nel
 riconoscere la maggiorazione anche a favore dei  pensionati  da  data
 anteriore  al  7  marzo 1968, fa tuttavia decorrere il riconoscimento
 dal  1Π gennaio  1989  anziche'  dalla  data  della  domanda,  cosi'
 ingiustificatamente   discriminando   tali   pensionati  rispetto  ai
 titolari di pensione con decorrenza posteriore al 7 marzo 1968.
    2.  -  Il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, intervenuto in
 giudizio a mezzo  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ribadisce
 innanzitutto  la  legittimita' della originaria riserva del beneficio
 ai titolari di pensioni successive al 7 marzo 1968 (di cui alla legge
 n.  140  del  1985)  perche' corrispondente a quanto disposto per gli
 ex-combattenti gia' dipendenti  pubblici.  Di  conseguenza,  contesta
 l'assunto che, a suo parere, e' posto a base della nuova ordinanza di
 rimessione, essere cioe' la legge del 1988 intervenuta per correggere
 la illegittimita' costituzionale della precedente. L'estensione della
 maggiorazione ai titolari di pensioni anteriori a quella data sarebbe
 invece  una  nuova ed autonoma attribuzione di benefici per la quale,
 proprio per la sua autonomia, il legislatore non avrebbe ritenuto  di
 prevedere alcuna retroattivita'.
                         Considerato in diritto
   1.  -  Il  giudice a quo dubita che l'art. 6, primo comma, legge 29
 dicembre 1988, n. 544, nell'estendere il diritto  alla  maggiorazione
 pensionistica  di cui all'art. 6 della legge n. 140 del 1985 a favore
 degli  ex  combattenti  (ed  assimilati)  titolari  di  pensione  con
 decorrenza  anteriore al 7 marzo 1968, ingiustificatamente discrimini
 costoro rispetto ai titolari di pensione con decorrenza posteriore  a
 quella  data,  poiche'  dispone  che  gli  effetti  del  beneficio si
 producano dal 1Πgennaio 1989 anziche' dal momento della domanda.
    La questione non e' fondata.
    Il   riconoscimento   agli   ex  combattenti  (ed  assimilati)  di
 particolari benefici economici e di carriera e' stato disposto  dalla
 legge n. 336 del 1970 a vantaggio dei soli dipendenti pubblici, anche
 in   connessione   con   l'avvio   della   riforma   della   pubblica
 amministrazione (cfr. sentenze nn. 194 del 1976, 92 del 1981).
    In  un  secondo  tempo  e' intervenuta la legge 15 aprile 1985, n.
 140, che ha introdotto  un  trattamento  premiale,  nella  diversa  e
 peculiare  forma della maggiorazione pensionistica, anche a vantaggio
 degli ex combattenti esclusi  dalla  precedente  legge  e  cioe',  in
 sostanza,  dei  pensionati  del  settore privato. Disponendo che tale
 beneficio dovesse essere corrisposto anche ai  titolari  di  pensioni
 gia' in corso, purche' con decorrenza posteriore al 7 marzo 1968, non
 irragionevolmente il legislatore faceva decorrere,  retroattivamente,
 gli  effetti  del  trattamento  dalla  stessa  data di decorrenza dei
 corrispondenti  benefici  attribuiti   agli   ex   combattenti   gia'
 dipendenti pubblici.
    Successivamente   la   disposizione  impugnata  ha  attribuito  la
 suddetta maggiorazione pensionistica anche ai  titolari  di  pensione
 anteriore  alla  ripetuta  data  del  7  marzo  1968. Si tratta di un
 intervento autonomo rispetto a quello della legge n.  140  del  1985,
 con  il  quale  il legislatore ha deciso di ampliare ulteriormente la
 categoria dei destinatari della suddetta  maggiorazione,  nell'ambito
 di  un  processo  che,  con  la  inevitabile  gradualita'  e  con  le
 particolari modalita' di  volta  in  volta  richieste  dalle  diverse
 situazioni, e' inteso a raggiungere una tendenziale perequazione, nel
 godimento di forme di benefici "premiali", delle posizioni  di  tutti
 gli  ex  combattenti  e  di tutte le categorie a questi equiparate in
 ragione del loro coinvolgimento nelle vicende belliche.
    Proprio  perche' la disposizione impugnata costituisce una fase di
 tale processo, non  puo'  apparire  irragionevole  ne'  arbitraria  -
 secondo  quanto  questa  Corte  ha  avuto  piu'  volte  occasione  di
 osservare in casi analoghi (v. per es. sentenza n.  173  del  1986  e
 ordinanza  n.  120 del 1989 - la scelta del legislatore di fissare la
 decorrenza del beneficio a favore della nuova categoria di pensionati
 a partire dal 1Πgennaio 1989, senza estenderla retroattivamente.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 6, primo comma,  della  legge  29  dicembre  1988,  n.  544
 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle
 pensioni), in riferimento all'art. 3  della  Costituzione,  sollevata
 dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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