N. 104 SENTENZA 21 febbraio - 2 marzo 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Scuola superiore della p.a. - Corsi di
 reclutamento per funzionari direttivi dello Stato - Periodo non
 ammesso al riscatto ai fini pensionistici - Ragionevolezza della
 norma impugnata - Corsi non assimilabili a quelli oggetto di
 precedente giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 218/1984,
 ordinanza n. 847/1988, sentenze nn. 128/1981, 44, 765 e 1016 del 1988
 e 163/1989) - Riconoscimento al legislatore di un certo ambito di
 giusta discrezionalita' - Non fondatezza.
 
 (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 13, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.10 del 7-3-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore GALLO, prof Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,
    prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo
 SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
 avv. Mauro FERRI,
    prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  13, primo
 comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione  del  testo
 unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
 e militari dello  Stato),  promosso  con  l'ordinanza  emessa  il  15
 novembre  1988 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la
 Regione siciliana sul ricorso proposto  da  Zingale  Pino  contro  il
 Ministero  del Tesoro, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1989
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  39,  prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
                           Ritenuto in fatto
      1.  -  Nel  corso  del procedimento promosso da Zingale Pino nei
 confronti del Ministero del Tesoro, avente ad oggetto la pretesa  del
 ricorrente  di  conseguire  il  riscatto  ai  fini  pensionistici del
 periodo di durata del corso di reclutamento per funzionari  direttivi
 dello  Stato  cui  aveva partecipato presso la Scuola superiore della
 pubblica   amministrazione,   la   Corte   dei   conti   -    sezione
 giurisdizionale   per   la  Regione  siciliana  -  ha  sollevato,  in
 riferimento agli artt. 3  e  97,  primo  comma,  della  Costituzione,
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma,
 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 nella parte in cui  non  dispone
 l'ammissibilita' a riscatto del periodo di durata di detti corsi.
    Il  giudice a quo rileva che la norma censurata, la quale consente
 al  dipendente  statale   di   riscattare   il   periodo   di   tempo
 corrispondente  alla  durata  legale  degli  studi universitari e dei
 corsi  speciali  di   perfezionamento   (qualora,   come   condizione
 necessaria  per l'ammissione in servizio, sia richiesto il diploma di
 laurea o, in aggiunta, quello  di  specializzazione),  nulla  dispone
 quanto ai corsi di preparazione della Scuola superiore della pubblica
 amministrazione, il cui superamento  e'  posto  come  condizione  per
 l'accesso alla carriera direttiva di 7Πed 8Πlivello.
    Detti corsi, prosegue il giudice remittente, ancorche' non possano
 identificarsi   con   i   corsi   universitari,   ne'   con    quelli
 post-universitari    di    specializzazione,   partecipano   tuttavia
 certamente della natura degli uni e degli altri, come puo'  desumersi
 dalla  circostanza  che ai medesimi sono ammessi sia i gia' laureati,
 sia gli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea in  regola  con
 gli esami degli anni precedenti.
    Che,  comunque,  si  tratti  di  corsi  a livello universitario si
 desumerebbe da tutta la normativa che li  riguarda;  in  particolare:
 dal  grado  elevato  dei  livelli di carriera ai quali il superamento
 degli esami finali consente  di  accedere;  dall'alta  qualificazione
 professionale del personale docente; dal conferimento di incarichi di
 insegnamento  con   le   procedure   previste   per   gli   incarichi
 universitari;  dalle  materie di insegnamento richiedenti particolare
 impegno di studio ecc.
    Pertanto,  la  sostanziale  equipollenza del livello didattico dei
 corsi in esame rispetto a quelli di  laurea  o  post-universitari  di
 perfezionamento,  comporta,  conclude  il giudice a quo, che la norma
 censurata, omettendo di includere  detti  corsi  tra  quelli  il  cui
 periodo di durata e' riscattabile, viola l'art. 3 della Costituzione,
 per lesione del principio di  eguaglianza,  nonche'  l'art.  97,  per
 inadeguata  valutazione  del  tempo  impiegato per il perfezionamento
 degli studi e per una migliore preparazione professionale, la  quale,
 dopo  l'ingresso in carriera, assicura il buon andamento degli uffici
 (sono citate al riguardo le sentenze di questa Corte nn. 128 del 1981
 e 44 del 1988).
    2.  -  Il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, intervenuto in
 giudizio, conclude per l'infondatezza della questione, deducendo  che
 la   scelta  dei  periodi  da  ammettere  a  riscatto  rientra  nella
 discrezionalita'  del  legislatore  e  che  nel  caso  di  specie  la
 discriminazione non puo' ritenersi ingiusta, versandosi in situazione
 ben differente dai corsi di laurea  o  di  specializzazione.  Quanto,
 poi,  alla  richiamata  sentenza  di questa Corte n. 44 del 1988, non
 pare  all'Avvocatura  che  il  principio  in  essa  affermato   possa
 estendersi  al caso ora in esame, che riguarda non gia' un'istruzione
 o specializzazione, bensi' una forma di selezione per il reclutamento
 di impiegati pubblici.
                         Considerato in diritto
      1.  - La questione oggetto del presente giudizio concerne l'art.
 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre  1973,  n.  1092,  il  quale,
 nell'ambito della disciplina relativa alla computabilita' ai fini del
 trattamento di quiescenza dei dipendenti statali di servizi o periodi
 anteriori  alla  nomina, dispone - per quanto qui interessa - che "il
 dipendente civile al  quale  sia  stato  richiesto,  come  condizione
 necessaria  per  l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in
 aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza  di
 corsi  universitari  di perfezionamento puo' riscattare in tutto o in
 parte il periodo di tempo corrispondente  alla  durata  legale  degli
 studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento".
     La  Corte  dei  conti  -  sezione  giurisdizionale per la Regione
 siciliana  -  censura  la  norma  anzidetta  in  quanto   omette   di
 comprendere  tra  i  periodi  riscattabili quello corrispondente alla
 durata dei corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati  ai
 fini  dell'accesso  alla settima ed ottava qualifica funzionale delle
 Amministrazioni centrali e periferiche  dello  Stato,  organizzati  e
 tenuti  dalla  Scuola  superiore  della  pubblica amministrazione. Ad
 avviso del giudice a quo, la circostanza che il superamento di  detti
 corsi  e' posto come condizione per l'accesso alla carriera direttiva
 dell'Amministrazione   e   la   considerazione   della    sostanziale
 equipollenza  del  livello  didattico  dei  corsi in esame rispetto a
 quelli  di  laurea  o  di  perfezionamento  (anche  i  primi  infatti
 sarebbero corsi a livello universitario, come emergerebbe da tutta la
 normativa  che  li  concerne),  rendono   la   denunciata   omissione
 contrastante  con  il principio di eguaglianza, nonche' con l'art. 97
 della Costituzione per mancata valutazione del  tempo  impiegato  per
 una migliore preparazione professionale, la quale, dopo l'ingresso in
 carriera, concorre ad assicurare il buon andamento degli uffici.
      2. - La questione non e' fondata.
    Questa Corte ha varie volte avuto occasione di sottolineare che la
 legislazione in tema di riscatto tende giustamente ad evolversi,  nel
 suo  complesso,  nel  senso di attribuire la dovuta considerazione al
 tempo  impiegato  anteriormente  all'ammissione   in   servizio   per
 acquisire   la   necessaria   preparazione   professionale;   ed   ha
 conseguentemente dichiarato -  pur  riconoscendo  al  legislatore  un
 certo  ambito  di discrezionalita' nella scelta dei periodi o servizi
 da ammettere al riscatto (sent. n. 218 del  1984;  ord.  n.  847  del
 1988)    -    la   incostituzionalita'   di   norme   irrazionalmente
 discriminatorie e divergenti dalla anzidetta tendenza  evolutiva  (v.
 sentt.  nn. 128 del 1981, 44, 765 e 1016 del 1988, 163 del 1989). Per
 quanto piu' in particolare concerne  la  partecipazione  a  corsi  di
 specializzazione  o  perfezionamento, sono state ritenute illegittime
 le disposizioni che ingiustificatamente escludevano dalla facolta' di
 riscatto  i  periodi  di  durata  legale  di  detti  corsi,  purche',
 tuttavia,  in  linea  con  l'anzidetta  legislazione,  i  titoli   di
 specializzazione acquisiti costituissero indispensabile requisito per
 l'ammissione in servizio.
    Ora,  il  corso  in discussione presenta caratteristiche del tutto
 particolari,  tali  da  differenziarlo   sostanzialmente   dai   casi
 precedenti, richiamati dal giudice remittente.
    A  parte  la  considerazione che ad esso, diversamente dagli altri
 corsi di specializzazione o perfezionamento postuniversitari, possono
 partecipare  anche  cittadini non laureati (per i quali, fra l'altro,
 il periodo di frequenza al corso e' riscattabile ad altro titolo,  in
 quanto compreso nella durata legale del corso di laurea, dovendo essi
 essere in regola con gli esami), e' decisivo osservare  che  i  corsi
 tenuti  dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione che qui
 interessano da un lato sono essi stessi, in caso  di  esito  positivo
 dell'esame di fine corso, un mezzo diretto di accesso nelle pubbliche
 amministrazioni; dall'altro, e soprattutto, costituiscono  una  forma
 di  reclutamento di pubblici impiegati, che si presenta alternativa a
 quella dell'ordinario concorso.
    I  corsi in esame non possono quindi annoverarsi tra quelli il cui
 titolo  finale  e'  richiesto  come  condizione  imprescindibile  per
 l'ammissione  in  servizio,  ne' conseguentemente essere assimilati a
 quelli cui si riferisce la disposizione censurata e,  in  genere,  la
 legislazione  in  materia  e la giurisprudenza di questa Corte dianzi
 richiamata.
    Tanto  basta,  in  definitiva, a concludere che la norma impugnata
 non e' viziata da  irragionevolezza  e  ad  escludere,  pertanto,  la
 violazione  sia dell'art. 3, sia - secondo la costante giurisprudenza
 di questa Corte (v. ad es. sentt. n. 1130 del 1988 e 21 del  1989)  -
 dell'art. 97 della Costituzione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 13, primo comma, del  d.P.R.  29  dicembre  1973,  n.  1092
 (Approvazione   del  testo  unico  delle  norme  sul  trattamento  di
 quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato),  sollevata,
 in  riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei
 conti  -  sezione  giurisdizionale  per  la  Regione  siciliana   con
 l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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