N. 114 ORDINANZA 21 febbraio - 2 marzo 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi Sanzioni
 penali - Alterazione in misura rilevante Indeterminatezza della norma
 incriminatrice - Questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n.
 247/1989) - Manifesta infondatezza.
 
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, come
 convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).
 
 (Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).
(GU n.11 del 14-3-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
    dott.  Francesco  GRECO,  prof.  Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele
 PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
    prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
 Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
   nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4, primo
 comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme  per  la
 repressione  dell'evasione  in  materia  di imposte sui redditi e sul
 valore aggiunto e per agevolare  la  definizione  delle  pendenze  in
 materia  tributaria)  come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,
 promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza emessa il 24 gennaio 1989 dal Tribunale di Gorizia
 nel procedimento penale a carico di Acampora Gilda,  iscritta  al  n.
 520 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989;
     2)  ordinanza  emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Gorizia
 nei procedimenti penali riuniti a carico di Zanier Augusto,  iscritta
 al  n.  521  del  registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 46,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1989;
    Visti  gli  atti  d'intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto che il Tribunale di Gorizia, con ordinanze del 24 gennaio
 1989 e del 9 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 520  e  521  del  1989)  ha
 sollevato,  in  riferimento  agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.
 7,  della  legge  7  agosto 1982, n. 516 (rectius: dell'art. 4, primo
 comma, n. 7 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito
 in  legge  7  agosto  1982,  n.  516) nella parte in cui prevede come
 elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante  del
 risultato della dichiarazione;
      che  in  entrambi  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato, ed ha chiesto che la questione sia dichiarata
 inammissibile o, comunque, manifestamente infondata;
    Considerato  che,  in  ragione  dell'identita'  delle questioni, i
 relativi giudizi possono essere riuniti;
      che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la
 non  fondatezza  della  questione  di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  4,  primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n.
 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, proposta con  le
 ordinanze di rimessione di cui alla stessa sentenza;
      che  le  ordinanze  di  rimessione  dalle  quali trae origine il
 presente giudizio non prospettano argomenti nuovi rispetto  a  quelli
 gia' esaminati dalla Corte con la citata decisione;
      che,  pertanto,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 proposta con le ordinanze in epigrafe  va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.
 7  del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
 dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
 e  per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)
 come convertito in  legge  7  agosto  1982,  n.  516,  sollevata,  in
 riferimento  agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. dal Tribunale di
 Gorizia con ordinanze 24 gennaio 1989 e 9 dicembre  1988  (Reg.  ord.
 nn. 520 e 521 del 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0249