N. 92 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 1989- 21 febbraio 1990

                                 N. 92
 Ordinanza   emessa   il   10   maggio   1989  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 21 febbraio 1990) dalla  Corte  di  cassazione  nei
 procedimenti  civili  riuniti  vertenti  tra l'I.N.A.I.L. e la S.p.a.
 A.V.I.R.
 Previdenza  e  assistenza  -  Esclusione  dalla  base  imponibile dei
 contributi di previdenza  e  di  assistenza  sociale  dei  contributi
 versati  al  fondo  nazionale  di  previdenza per gli impiegati delle
 imprese di spedizione e delle agenzie marittime - Mancata  previsione
 dell'esclusione  dalla retribuzione imponibile dei contributi versati
 dal datore di lavoro a favore di regimi di previdenza  complementare,
 diversi  dal fondo predetto e, segnatamente, dei contributi versati a
 favore del fondo  libero  pensioni  -  Ingiustificata  disparita'  di
 trattamento di situazioni analoghe.
 (Legge  30  aprile 1969, n. 153, art. 12; d.-l. 1› marzo 1985, n. 44,
 art. 1, quarto comma, convertito in legge 26 aprile 1985, n. 155).
 (Cost., art. 3).
(GU n.11 del 14-3-1990 )
                         LA CORTE DI CASSAZIONE
   Ha   pronunciato   la   seguente  ordinanza  sul  ricorso  proposto
 dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
 lavoro - I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore
 elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre, 144,  presso  gli
 avvocati  Lucio  Mancini,  Pasquale  Napolitano e Vittorio Lai che lo
 rappresentano e difendono giusta procura speciale  atti  notar  Carlo
 Federico  Tuccari  dell'11  aprile  1988,  rep.  n. 5449, ricorrente,
 contro la S.p.a. A.V.I.R., intimata, e sul secondo ricorso n. 6004/88
 proposto  dalla S.p.a. A.V.I.R., in persona del legale rappresentante
 pro-tempore elettivamente domiciliata in Roma,  viale  Angelico,  92,
 presso l'avv. Carlo Silvetti che unitamente all'avv. Vincenzo Stanchi
 la rappresenta e  difende  giusta  procura  speciale  a  margine  del
 contro-ricorso  e  ricorso incidentale, controricorrente e ricorrente
 incidentale, contro l'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro
 gli  infortuni  sul  lavoro  -  I.N.A.I.L.,  come sopra elettivamente
 domiciliato, rappresentato  e  difeso,  controricorrente  al  ricorso
 incidentale,  per  l'annullamento  della  sentenza  del  tribunale di
 Milano in data 26 giugno 1987  dep.  il  10  ottobre  1987  (r.g.  n.
 818/1986);
    Udita - nella pubblica udienza tenutasi il giorno 10 maggio 1989 -
 la relazione della causa svolta dal cons. rel.  dott. De Luca;
    Uditi gli avvocati Lai e Fornario per delega Silvetti;
    Udito  il  p.m.  nella  persona del sost. proc. gen. dott. Massimo
 Fedeli che ha concluso per l'accoglimento del  ricorso  principale  e
 rigetto dell'incidentale;
                           RITENUTO IN FATTO
    Con  la sentenza del 10 ottobre 1987, ora denunciata, il tribunale
 di Milano - in parziale riforma  della  sentenza  del  pretore  della
 stessa  sede in data 13 marzo 1986, impugnata dall'Istituto nazionale
 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  (I.N.A.I.L.)  -,
 includeva  nella  "retribuzione  imponibile" di cui all'art. 12 della
 legge n. 153/1969, i contributi - versati dalla  S.p.a.  A.V.I.R.  al
 Fondo  libero  pensioni,  istituto  per integrare le pensioni erogate
 dall'I.N.P.S. o dall'I.N.P.D.A.I. ai dipendenti di societa'  italiane
 per  l'industria  del  vetro  (quale, appunto, la S.p.a. A.V.I.R.) -,
 mentra confermava la esclusione per le  rette  erogate  dalla  stessa
 societa'   a  gestori  di  colonie  a  favore  dei  figli  di  propri
 dipendenti.
    Avverso  la  sentenza  d'appello  l'I.N.A.I.L. propone ricorso per
 Cassazione, affidato ad un solo motivo.
    L'intimata   S.p.a.   A.V.I.R.   resiste   con   controricorso  e,
 contestualmente, propone ricorso incidentale.
    Entrambe le parti hanno presentato memoria.
                           OSSERVA IN DIRITTO
    1.  -  Va  preliminarmente  disposta  la  riunione dei ricorsi, in
 quanto proposti contro la stessa sentenza (art. 335 del c.p.c.).
    2.  -  Con  l'unico  motivo  del  ricorso  principale, denunciando
 violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt.  29  e  41
 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, 12 della legge 30 aprile 1969, n.
 153) nonche' vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, del  c.p.c.),
 l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro gli infortuni sul
 lavoro (I.N.A.I.L.) censura la sentenza impugnata  per  aver  escluso
 dalla   "retribuzione  imponibile"  le  rette  erogate  dalla  S.p.a.
 A.V.I.R. ad enti gestori di colonie montane e  marine  a  favore  dei
 figli di propri dipendenti.
    Con l'unico motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione
 e falsa applicazione di norme di diritto  (art.  12  della  legge  n.
 153/1969,  art.  1,  quarto  comma,  del  d.-l. 1› marzo 1985, n. 44,
 convertito in  legge  26  aprile  1985,  n.  155)  nonche'  vizio  di
 motivazione  (art.  360,  nn.  3 e 5, del c.p.c.), la S.p.a. A.V.I.R.
 censura la sentenza impugnata per aver  incluso  nella  "retribuzione
 imponibile"  i  contributi  versati  dalla  stessa  societa' al Fondo
 libero  pensioni,  associazione  non   riconosciuta   istituita   per
 integrare  le prestazioni erogate dall'I.N.P.S. o dall'I.N.P.D.A.I. a
 favore dei dipendenti di societa' italiane per l'industria del  vetro
 (quale, appunto, la S.p.a. A.V.I.R.).
    In  subordine,  la  ricorrente  incidentale  propone  questione di
 legittimita'  costituzionale   in   riferimento   al   principio   di
 uguaglianza  (art.  3  della  Costituzione),  del  combinato disposto
 dell'art. 12 della legge n. 153/1969 e dell'art. 1, quarto comma, del
 d.-l.  n.  44/1985  convertito  nella legge n. 155/1985 (che sansisce
 testualmente: "l'art. 12 della legge  30  aprile  1969,  n.  153,  va
 interpretato  nel  senso  che  sono esclusi dalla base imponibile dei
 contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati
 al  Fondo  nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di
 spedizione e delle agenzie marittime"), ove debba essere  inteso  nel
 senso che la esclusione dalla "retribuzione imponibile") sia limitata
 ai contributi versati  al  Fondo  nazionale  di  previdenza  per  gli
 impiegati  delle  imprese  di  spedizione e delle agenzie marittime -
 siccome prevede espressamente, con effetto retroattivo; la  norma  di
 interpretazione  autentica -, e non si estenda, invece, ai contributi
 versati dai  datori  di  lavoro  in  favore  di  analoghi  regimi  di
 previdenza  complementare  (quale il Fondo libero pensioni, di cui si
 discute).
    La  questione di leggitimita' costituzionale cosi' prospettata e',
 ad avviso della Corte rilevante e non manifestamente infondata.
    3.  -  Solo  a  seguito  della menzionata norma di interpretazione
 autentica (art. 1, quarto comma, del d.-l. n. 44/1985 conv. in  legge
 n. 155/1985), infatti, questa Corte (vedine le sentenze nn. 4023/1988
 e 4422/1987) ha escluso dalla "retribuzione imponibile" - con effetto
 retroattivo  -  i  contributi  versati  dai datori di lavoro al Fondo
 nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione
 e delle agenzie marittime.
    La Corte si e' discostata, cosi', dal contrario orientamento, fino
 ad allora espresso anche con riferimento ai contributi  datoriali  in
 favore  dello  stesso Fondo (vedi Cass. nn. 1136/1974 e 5980/1978) -,
 aderendo   alla   interpretazione   imperativamente    imposta    dal
 legislatore.
    Contestualmente,  pero',  la  Corte  si  e' discostata dal proprio
 orientamento  consolidato  che  -  sia  prima  che  dopo   la   norma
 d'interpretazione  autentica  in esame -, esclude dalla "retribuzione
 imponibile" i contributi dei datori di lavoro in favore di regimi  di
 previdenza  complementare  diversi  dal Fondo in questione (vedi, per
 tutte, Cass. nn. 5801, 3866, 1967 e 61 del 1987, 7354, 3877,  3121  e
 1546 del 1986, 1717/1984).
   Ne'  tale  orientamento risulta contraddetto dalla inclusione nella
 "retribuzione imponibile", - talora affermata da questa questa  Corte
 (vedine, per tutte, le sentenze nn. 3749 e 1900 del 1988) -, di somme
 versate dal datore  di  lavoro  per  l'assicurazione  dei  rischi  da
 infortuni   professionali   (ad   integrazione   o   in  sostituzione
 dell'assicurazione obbligatoria), essendo tali somme volte  a  tenere
 indenne il datore di lavoro dalla eventuale responsabilita' ( ex art.
 2087  del  c.c.)  e  risultando,  percio',   erogate   nell'interesse
 esclusivo del medesimo datore.
    Pertanto,  a  seguito  della norma di interpretazione autentica in
 esame (art. 1, quarto comma, del d.-l. n. 44/1985 conv. in  legge  n.
 155/1985),  il  significato,  da  questa  imposto  alla  disposizione
 interpretata  (art.  12  della  legge  n.  153/1969),  contrasta  con
 l'interpretazione che della stessa disposizione continua a dare - con
 riferimento a regimi di previdenza complementare  diversi  dal  Fondo
 nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione
 e delle agenzie marittime -, l'"ufficio giudiziario al quale  compete
 il   magistero   della   nomofilachia"   (cosi'  testualmente,  Corte
 costituzionale n. 204/1982), cioe' quel  "diritto  vivente",  che  la
 stessa Corte costituzionale (vedine, per tutte, le sentenze, nn. 268,
 231, 221, 184, 52 e 42  del  1986,  369,  361  e  360  del  1985)  ha
 ripetutamente    assunto    quale    oggetto   dello   scrutinio   di
 costituzionalita'.
    Ora   e'   proprio  il  rilevato  contrasto  tra  "interpretazione
 autentica" ed interpretazione giurisprudenziale  dell'art.  12  della
 legge  n.  153/1969 - con riferimento specifico ai contributi erogati
 dal datore di lavoro al menzionato Fondo e, rispettivamente, ad altri
 regimi  di  previdenza  complementare -, a rendere "rilevante" e "non
 manifestamente infondata" la questione di legittimita' costituzionale
 prospettata.
    4. - La rilevanza - che e' rimessa alla "motivata" valutazione del
 giudice a quo (in tal senso, vedi, per  tutte,  Corte  costituzionale
 nn.  297 e 247 del 1986, 228 e 165 del 1985, 293 e 286 del 1984 -, si
 risolve, infatti,  nella  influenza  -  ai  fini  della  definizione,
 appunto,  del  giudizio  a  quo -, delle disposizioni o delle "norme"
 (sullo specifico punto, vedi,  per  tutte,  Corte  costituzionale  n.
 204/1982,  cit., e Cass., sez. un. civ., n. 4823/1987), che risultino
 investite dalla questione  di  legittimita'  costituzionale  (in  tal
 senso,  vedi,  per tutte, Cass. nn. 4389 e 3003 del 1987, 5694 e 4789
 del 1986, 3802/1985).
    In  particolare,  la  questione  di legittimita' costituzionale e'
 "rilevante" nel giudizio di  cassazione  quando  risulti  strumentale
 rispetto  alla soluzione - censurata con il ricorso - di questioni di
 diritto sostanziale o processuale (in  tal  senso,  vedi,  per  tutte
 Cass.  nn.  4389/1987,  5694/1986 e 3802/1985 cit. e, con riferimento
 alle  impugnazioni  in  generale,  n.  4789/1986),  senza   supporre,
 tuttavia,  un accertamento di fatto ulteriore da parte del giudice di
 merito (vedi Cass. n. 4389/1987, cit.).
    Ora,  nel  caso  di  specie, la decisione del ricorso incidentale,
 all'evidenza dipende, appunto, dalla  applicazione  -  ai  contributi
 datoriali  in  favore del Fondo libero pensioni, di cui si discute -,
 dell'art. 12 della legge n. 153/1969, nella  interpretazione  che  ne
 viene  data  dalla consolidata giurisprudenza di legittimita', oppure
 nel significato - affatto diverso - imposto dalla norma in  esame  di
 "interpretazione  autentica"  (art.  1,  quarto  comma,  del d.-l. n.
 44/1985, conv. in legge n. 155/1985).
    Oltre   che   "rilevante",  prospetta  questione  di  legittimita'
 costituzionale  e',  ad  avviso   di   questa   Corte,   anche   "non
 manifestamente infondata".
    5.  -  E'  ben  vero,  infatti,  che  la legge di "interpretazione
 autentica"  non  e',  di  per  se',   in   contrasto   con   precetti
 costituzionali,  potendo  di  regola  il  legislatore, nell'esercizio
 della propria discrezionalita', imporre un significato determinato  -
 anche  con  effetto  retroattivo  -  a disposizioni precedenti, senza
 interferire, con cio', nella sfera riservata  al  potere  giudiziario
 (in  tal  senso,  vedi, per tutte, Corte costituzionale nn. 118/1957,
 175/1974, 68/1984, 36/1985, 167 e 236 del 1986, 123, 233  e  754  del
 1988, 283/1989).
    Tuttavia  cio' non esclude che singole disposizioni legislative di
 "interpretazione  autentica"  possano  risultare  in  contrasto   con
 specifici precetti costituzionali.
    In  particolare,  viola  il principio di uguaglianza (art. 3 della
 Costituzione),  -   secondo   l'insegnamento   della   stessa   Corte
 costituzionale   (vedi   la   citata   sentenza  n.  283/1989  -,  la
 disposizione  di  "interpretazione  autentica"   che,   discostandosi
 dall'orientamento   giurisprudenziale  consolidato  da  lungo  tempo,
 costituisca "elemento rilevatore di concreta  irrazionalita'"  (sullo
 specifico  punto,  vedi,  da ultima, Corte costituzionale n. 55/1989,
 disciplinando identicamente situazioni difformi (nel caso considerato
 da  Corte  costituzionale  n.  283/1989)  oppure diversificando, come
 nella  specie,  il  trattamento  di  situazioni   (fino   ad   allora
 considerate) omogenee.
    E' quanto si e' verificato, appunto, nella presente fattispecie.
    6.  -  La  ritenuta  irrilevanza  della  "funzione previdenziale",
 comune ai diversi regimi di  previdenza  complementare,  costituisce,
 infatti,  la  specifica  ratio  decidendi,  sottesa  all'orientamento
 giurisprudenziale  consolidato,  che   include   nella   retribuzione
 imponibile" (di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969) i contributi
 datoriali a favore di quei regimi.
    In relazione alla irrilevanza della comune "funzione previdenziale
 - cha ha finora giustificato il menzionato trattamento  omogeneo  dei
 contributi  datoriali  a  favore  di  regimi  diversi  di  previdenza
 complementare  -,  non  pare,  quindi,  "ragionevole"  e,   comunque,
 rispettosa  del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione),
 la diversificazione di quel trattamento, imposta  dalla  disposizione
 in  esame  di "interpretazione autentica", ove questa vada intesa nel
 senso che la prevista esclusione dalla "retribuzione imponibile") (di
 cui  all'art.  12  della  legge n. 153/1969) debba essere limitata ai
 contributi   datoriali   in   favore   del   regime   di   previdenza
 complementare,   menzionati   contestualmente   (Fondo  nazionale  di
 previdenza per gli impiegati delle  imprese  di  spedizione  e  delle
 agenzie marittime).
    Infatti non hanno influito su quel trattamento omogeneo - di fonte
 esclusivamente giurisprudenziale - le diversita' che,  indubbiamente,
 connotano  i  regimi  di  previdenza complementare, in difetto di una
 disciplina unitaria di tali regimi nel nostro ordinamento.
    Ne'   e'  dato  individuare  elementi  idonei  a  giustificare  la
 diversificazione di  trattamento  -  in  punto  di  esclusione  dalla
 "retribuzione imponibile" (di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969
 -,  (ove  questa  sia)  stabilita  dalla  disposizione  in  esame  di
 interpretazione  autentica  (art.  1,  quarto  comma,  del  d.-l.  n.
 44/1985, conv. in legge n. 155/1985), tra i  contributi  datoriali  a
 favore  del  Fondo  nazionale  di  previdenza per gli impiegati delle
 imprese  di  spedizione  e  delle  agenzie  marittime  (istituito   e
 disciplinato  dal  c.c.n.l. 28 gennaio 1936 e successive modifiche ed
 integrazioni), da un lato, e, dall'altro, i  contributi  datoriali  a
 favore  di  qualsiasi  altro  regime  di  previdenza complementare e,
 segnatamente, a favore del Fondo libero pensioni, di cui  si  discute
 nel  presente  giudizio,  sebbene  siano  anch'essi  istituite  dalla
 contrattazione collettiva  (o  da  fonti  equipollenti)  per  erogare
 prestazioni  integrative (o, comunque, "complementari") rispetto alle
 prestazioni della previdenza pubblica.
    La parificazione di trattamento tra i diversi regimi di previdenza
 complementare - che risultano connotati di sostanziale omogeneita' -,
 pare  affidata,  quindi,  alla "lettura costituzionale" (che non pare
 possibile, tuttavia,  attraverso  la  interpretazione  "adeguatrice")
 della  disposizione  in  esame  di  "interpretazione  autentica", che
 estenda l'applicazione della disposizione stessa a tutti i regimi  di
 previdenza  complementare  e, segnatamente, al Fondo libero pensioni,
 di cui si discute nel presente giudizio.
    Ne'  puo'  sfuggire  la funzione promozionale di tale soluzione in
 favore dei regimi di previdenza complementare, che sono  destinati  a
 svolgere, in prospettiva, un ruolo di particolare rilievo (anche) nel
 nostro ordinamento.
     7.  -  La  conclusione raggiunta - in punto di "rilevanza" e "non
 manifesta infondatezza" della prospettata questione  di  legittimita'
 costituzionale -, non muta ove la disposizione (art. 1, quarto comma,
 del d.-l. n. 44/1985 conv. in legge  n.  155/1985),  che  ne  risulta
 investita,   si  dovesse  configurare  come  disposizione  innovativa
 anziche' interpretativa (sui criteri differenziali, vedi, per  tutte,
 Corte costituzionale n. 233/1988).
    Siffatta  configurazione  - benche' negata da questa Corte (vedine
 le sentenze n. 4023/1988,  4422/1987,  cit.)  -,  potrebbe  riposare,
 tuttavia,  sul rilievo che, non immutando la definizione del concetto
 di "retribuzione imponibile" (di  cui  all'art.  12  della  legge  n.
 153/1969),  la disposizione in esame (art. 1, quarto comma, del d.-l.
 n. 44/1985 conv. in legge n. 155/1985) non si limiti  ad  intervenire
 sul  "significato  normativo" (vedi Corte costituzionale n. 233/1988,
 cit.) della disposizione interpretata (appunto l'art. 12 della  legge
 n. 153/1969), ma espressamente ne escluda l'applicazione ad una delle
 fattispecie "sussunte" in quel concetto (per una  ipotesi,  che  pare
 analoga,  vedi,  per  tutte,  Cass. nn. 6061/1986, 3693, 4432, 8750 e
 9482 del 1987).
    Il carattere innovativo della disposizione impugnata, infatti, non
 ne   escluderebbe   la   "concreta   irrazionalita'"   e,   comunque,
 l'attitudine  a  violare  il  principio  di uguaglianza (art. 3 della
 Costituzione),  in  quanto  parimenti  diversificherebbe,  sia   pure
 soltanto  per  l'avvenire,  il  trattamento  giuridico  di situazioni
 sostanzialmente  omogenee,  in  difetto  di  qualsiasi  "ragionevole"
 giustificazione.
    8.  -  Pertanto, previa declatoria di "rilevanza" e "non manifesta
 infondatezza"   della   prospettata   questione    di    legittimita'
 costituzionale, va ordinata la immediata trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale e sospeso  il  presente  giudizio  (non  parendo
 opportuna  la  trattazione  separata  del  ricorso  principale), e va
 disposto che, a cura della cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso questa
 Corte  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  sia
 comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
 Repubblica (ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.  87).
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
 all'art.  3  della  Costituzione,  la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  del  combinato  disposto  dell'art. 12 della legge 30
 aprile 1969, n. 153, e dell'art. 1, quarto comma, del d.-l. 1›  marzo
 1985, n. 44 (convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 44 (convertito
 nella legge 26 aprile 1985, n. 155), se interpretato  nel  senso  che
 non siano esclusi dalla "retribuzione imponibile" (di cui all'art. 12
 della legge n. 153/1969) i contributi versati dal datore di lavoro  a
 favore  di  regimi  di  previdenza  complementare,  diversi dal Fondo
 nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione
 e  delle  agenzie  marittime, e, segnatamente, i contributi versati a
 favore del Fondo libero pensioni, di  cui  si  discute  nel  presente
 giudizio;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il presente giudizio (sui ricorsi riuniti nn. 5040 e 6004
 del 1988);
    Dispone  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa, al  procuratore  generale  presso  la
 Corte  di cassazione nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri
 e sia comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato
 della repubblica.
    Cosi' deciso in Roma, il 10 maggio 1989
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0251