N. 92 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 1989- 21 febbraio 1990
N. 92 Ordinanza emessa il 10 maggio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 febbraio 1990) dalla Corte di cassazione nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'I.N.A.I.L. e la S.p.a. A.V.I.R. Previdenza e assistenza - Esclusione dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dei contributi versati al fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime - Mancata previsione dell'esclusione dalla retribuzione imponibile dei contributi versati dal datore di lavoro a favore di regimi di previdenza complementare, diversi dal fondo predetto e, segnatamente, dei contributi versati a favore del fondo libero pensioni - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe. (Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 12; d.-l. 1 marzo 1985, n. 44, art. 1, quarto comma, convertito in legge 26 aprile 1985, n. 155). (Cost., art. 3).(GU n.11 del 14-3-1990 )
LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre, 144, presso gli avvocati Lucio Mancini, Pasquale Napolitano e Vittorio Lai che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale atti notar Carlo Federico Tuccari dell'11 aprile 1988, rep. n. 5449, ricorrente, contro la S.p.a. A.V.I.R., intimata, e sul secondo ricorso n. 6004/88 proposto dalla S.p.a. A.V.I.R., in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico, 92, presso l'avv. Carlo Silvetti che unitamente all'avv. Vincenzo Stanchi la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del contro-ricorso e ricorso incidentale, controricorrente e ricorrente incidentale, contro l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - I.N.A.I.L., come sopra elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso, controricorrente al ricorso incidentale, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Milano in data 26 giugno 1987 dep. il 10 ottobre 1987 (r.g. n. 818/1986); Udita - nella pubblica udienza tenutasi il giorno 10 maggio 1989 - la relazione della causa svolta dal cons. rel. dott. De Luca; Uditi gli avvocati Lai e Fornario per delega Silvetti; Udito il p.m. nella persona del sost. proc. gen. dott. Massimo Fedeli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale; RITENUTO IN FATTO Con la sentenza del 10 ottobre 1987, ora denunciata, il tribunale di Milano - in parziale riforma della sentenza del pretore della stessa sede in data 13 marzo 1986, impugnata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) -, includeva nella "retribuzione imponibile" di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969, i contributi - versati dalla S.p.a. A.V.I.R. al Fondo libero pensioni, istituto per integrare le pensioni erogate dall'I.N.P.S. o dall'I.N.P.D.A.I. ai dipendenti di societa' italiane per l'industria del vetro (quale, appunto, la S.p.a. A.V.I.R.) -, mentra confermava la esclusione per le rette erogate dalla stessa societa' a gestori di colonie a favore dei figli di propri dipendenti. Avverso la sentenza d'appello l'I.N.A.I.L. propone ricorso per Cassazione, affidato ad un solo motivo. L'intimata S.p.a. A.V.I.R. resiste con controricorso e, contestualmente, propone ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno presentato memoria. OSSERVA IN DIRITTO 1. - Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti contro la stessa sentenza (art. 335 del c.p.c.). 2. - Con l'unico motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 29 e 41 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153) nonche' vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, del c.p.c.), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) censura la sentenza impugnata per aver escluso dalla "retribuzione imponibile" le rette erogate dalla S.p.a. A.V.I.R. ad enti gestori di colonie montane e marine a favore dei figli di propri dipendenti. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 12 della legge n. 153/1969, art. 1, quarto comma, del d.-l. 1 marzo 1985, n. 44, convertito in legge 26 aprile 1985, n. 155) nonche' vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, del c.p.c.), la S.p.a. A.V.I.R. censura la sentenza impugnata per aver incluso nella "retribuzione imponibile" i contributi versati dalla stessa societa' al Fondo libero pensioni, associazione non riconosciuta istituita per integrare le prestazioni erogate dall'I.N.P.S. o dall'I.N.P.D.A.I. a favore dei dipendenti di societa' italiane per l'industria del vetro (quale, appunto, la S.p.a. A.V.I.R.). In subordine, la ricorrente incidentale propone questione di legittimita' costituzionale in riferimento al principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), del combinato disposto dell'art. 12 della legge n. 153/1969 e dell'art. 1, quarto comma, del d.-l. n. 44/1985 convertito nella legge n. 155/1985 (che sansisce testualmente: "l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime"), ove debba essere inteso nel senso che la esclusione dalla "retribuzione imponibile") sia limitata ai contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime - siccome prevede espressamente, con effetto retroattivo; la norma di interpretazione autentica -, e non si estenda, invece, ai contributi versati dai datori di lavoro in favore di analoghi regimi di previdenza complementare (quale il Fondo libero pensioni, di cui si discute). La questione di leggitimita' costituzionale cosi' prospettata e', ad avviso della Corte rilevante e non manifestamente infondata. 3. - Solo a seguito della menzionata norma di interpretazione autentica (art. 1, quarto comma, del d.-l. n. 44/1985 conv. in legge n. 155/1985), infatti, questa Corte (vedine le sentenze nn. 4023/1988 e 4422/1987) ha escluso dalla "retribuzione imponibile" - con effetto retroattivo - i contributi versati dai datori di lavoro al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime. La Corte si e' discostata, cosi', dal contrario orientamento, fino ad allora espresso anche con riferimento ai contributi datoriali in favore dello stesso Fondo (vedi Cass. nn. 1136/1974 e 5980/1978) -, aderendo alla interpretazione imperativamente imposta dal legislatore. Contestualmente, pero', la Corte si e' discostata dal proprio orientamento consolidato che - sia prima che dopo la norma d'interpretazione autentica in esame -, esclude dalla "retribuzione imponibile" i contributi dei datori di lavoro in favore di regimi di previdenza complementare diversi dal Fondo in questione (vedi, per tutte, Cass. nn. 5801, 3866, 1967 e 61 del 1987, 7354, 3877, 3121 e 1546 del 1986, 1717/1984). Ne' tale orientamento risulta contraddetto dalla inclusione nella "retribuzione imponibile", - talora affermata da questa questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze nn. 3749 e 1900 del 1988) -, di somme versate dal datore di lavoro per l'assicurazione dei rischi da infortuni professionali (ad integrazione o in sostituzione dell'assicurazione obbligatoria), essendo tali somme volte a tenere indenne il datore di lavoro dalla eventuale responsabilita' ( ex art. 2087 del c.c.) e risultando, percio', erogate nell'interesse esclusivo del medesimo datore. Pertanto, a seguito della norma di interpretazione autentica in esame (art. 1, quarto comma, del d.-l. n. 44/1985 conv. in legge n. 155/1985), il significato, da questa imposto alla disposizione interpretata (art. 12 della legge n. 153/1969), contrasta con l'interpretazione che della stessa disposizione continua a dare - con riferimento a regimi di previdenza complementare diversi dal Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime -, l'"ufficio giudiziario al quale compete il magistero della nomofilachia" (cosi' testualmente, Corte costituzionale n. 204/1982), cioe' quel "diritto vivente", che la stessa Corte costituzionale (vedine, per tutte, le sentenze, nn. 268, 231, 221, 184, 52 e 42 del 1986, 369, 361 e 360 del 1985) ha ripetutamente assunto quale oggetto dello scrutinio di costituzionalita'. Ora e' proprio il rilevato contrasto tra "interpretazione autentica" ed interpretazione giurisprudenziale dell'art. 12 della legge n. 153/1969 - con riferimento specifico ai contributi erogati dal datore di lavoro al menzionato Fondo e, rispettivamente, ad altri regimi di previdenza complementare -, a rendere "rilevante" e "non manifestamente infondata" la questione di legittimita' costituzionale prospettata. 4. - La rilevanza - che e' rimessa alla "motivata" valutazione del giudice a quo (in tal senso, vedi, per tutte, Corte costituzionale nn. 297 e 247 del 1986, 228 e 165 del 1985, 293 e 286 del 1984 -, si risolve, infatti, nella influenza - ai fini della definizione, appunto, del giudizio a quo -, delle disposizioni o delle "norme" (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Corte costituzionale n. 204/1982, cit., e Cass., sez. un. civ., n. 4823/1987), che risultino investite dalla questione di legittimita' costituzionale (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. nn. 4389 e 3003 del 1987, 5694 e 4789 del 1986, 3802/1985). In particolare, la questione di legittimita' costituzionale e' "rilevante" nel giudizio di cassazione quando risulti strumentale rispetto alla soluzione - censurata con il ricorso - di questioni di diritto sostanziale o processuale (in tal senso, vedi, per tutte Cass. nn. 4389/1987, 5694/1986 e 3802/1985 cit. e, con riferimento alle impugnazioni in generale, n. 4789/1986), senza supporre, tuttavia, un accertamento di fatto ulteriore da parte del giudice di merito (vedi Cass. n. 4389/1987, cit.). Ora, nel caso di specie, la decisione del ricorso incidentale, all'evidenza dipende, appunto, dalla applicazione - ai contributi datoriali in favore del Fondo libero pensioni, di cui si discute -, dell'art. 12 della legge n. 153/1969, nella interpretazione che ne viene data dalla consolidata giurisprudenza di legittimita', oppure nel significato - affatto diverso - imposto dalla norma in esame di "interpretazione autentica" (art. 1, quarto comma, del d.-l. n. 44/1985, conv. in legge n. 155/1985). Oltre che "rilevante", prospetta questione di legittimita' costituzionale e', ad avviso di questa Corte, anche "non manifestamente infondata". 5. - E' ben vero, infatti, che la legge di "interpretazione autentica" non e', di per se', in contrasto con precetti costituzionali, potendo di regola il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalita', imporre un significato determinato - anche con effetto retroattivo - a disposizioni precedenti, senza interferire, con cio', nella sfera riservata al potere giudiziario (in tal senso, vedi, per tutte, Corte costituzionale nn. 118/1957, 175/1974, 68/1984, 36/1985, 167 e 236 del 1986, 123, 233 e 754 del 1988, 283/1989). Tuttavia cio' non esclude che singole disposizioni legislative di "interpretazione autentica" possano risultare in contrasto con specifici precetti costituzionali. In particolare, viola il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), - secondo l'insegnamento della stessa Corte costituzionale (vedi la citata sentenza n. 283/1989 -, la disposizione di "interpretazione autentica" che, discostandosi dall'orientamento giurisprudenziale consolidato da lungo tempo, costituisca "elemento rilevatore di concreta irrazionalita'" (sullo specifico punto, vedi, da ultima, Corte costituzionale n. 55/1989, disciplinando identicamente situazioni difformi (nel caso considerato da Corte costituzionale n. 283/1989) oppure diversificando, come nella specie, il trattamento di situazioni (fino ad allora considerate) omogenee. E' quanto si e' verificato, appunto, nella presente fattispecie. 6. - La ritenuta irrilevanza della "funzione previdenziale", comune ai diversi regimi di previdenza complementare, costituisce, infatti, la specifica ratio decidendi, sottesa all'orientamento giurisprudenziale consolidato, che include nella retribuzione imponibile" (di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969) i contributi datoriali a favore di quei regimi. In relazione alla irrilevanza della comune "funzione previdenziale - cha ha finora giustificato il menzionato trattamento omogeneo dei contributi datoriali a favore di regimi diversi di previdenza complementare -, non pare, quindi, "ragionevole" e, comunque, rispettosa del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), la diversificazione di quel trattamento, imposta dalla disposizione in esame di "interpretazione autentica", ove questa vada intesa nel senso che la prevista esclusione dalla "retribuzione imponibile") (di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969) debba essere limitata ai contributi datoriali in favore del regime di previdenza complementare, menzionati contestualmente (Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime). Infatti non hanno influito su quel trattamento omogeneo - di fonte esclusivamente giurisprudenziale - le diversita' che, indubbiamente, connotano i regimi di previdenza complementare, in difetto di una disciplina unitaria di tali regimi nel nostro ordinamento. Ne' e' dato individuare elementi idonei a giustificare la diversificazione di trattamento - in punto di esclusione dalla "retribuzione imponibile" (di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969 -, (ove questa sia) stabilita dalla disposizione in esame di interpretazione autentica (art. 1, quarto comma, del d.-l. n. 44/1985, conv. in legge n. 155/1985), tra i contributi datoriali a favore del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime (istituito e disciplinato dal c.c.n.l. 28 gennaio 1936 e successive modifiche ed integrazioni), da un lato, e, dall'altro, i contributi datoriali a favore di qualsiasi altro regime di previdenza complementare e, segnatamente, a favore del Fondo libero pensioni, di cui si discute nel presente giudizio, sebbene siano anch'essi istituite dalla contrattazione collettiva (o da fonti equipollenti) per erogare prestazioni integrative (o, comunque, "complementari") rispetto alle prestazioni della previdenza pubblica. La parificazione di trattamento tra i diversi regimi di previdenza complementare - che risultano connotati di sostanziale omogeneita' -, pare affidata, quindi, alla "lettura costituzionale" (che non pare possibile, tuttavia, attraverso la interpretazione "adeguatrice") della disposizione in esame di "interpretazione autentica", che estenda l'applicazione della disposizione stessa a tutti i regimi di previdenza complementare e, segnatamente, al Fondo libero pensioni, di cui si discute nel presente giudizio. Ne' puo' sfuggire la funzione promozionale di tale soluzione in favore dei regimi di previdenza complementare, che sono destinati a svolgere, in prospettiva, un ruolo di particolare rilievo (anche) nel nostro ordinamento. 7. - La conclusione raggiunta - in punto di "rilevanza" e "non manifesta infondatezza" della prospettata questione di legittimita' costituzionale -, non muta ove la disposizione (art. 1, quarto comma, del d.-l. n. 44/1985 conv. in legge n. 155/1985), che ne risulta investita, si dovesse configurare come disposizione innovativa anziche' interpretativa (sui criteri differenziali, vedi, per tutte, Corte costituzionale n. 233/1988). Siffatta configurazione - benche' negata da questa Corte (vedine le sentenze n. 4023/1988, 4422/1987, cit.) -, potrebbe riposare, tuttavia, sul rilievo che, non immutando la definizione del concetto di "retribuzione imponibile" (di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969), la disposizione in esame (art. 1, quarto comma, del d.-l. n. 44/1985 conv. in legge n. 155/1985) non si limiti ad intervenire sul "significato normativo" (vedi Corte costituzionale n. 233/1988, cit.) della disposizione interpretata (appunto l'art. 12 della legge n. 153/1969), ma espressamente ne escluda l'applicazione ad una delle fattispecie "sussunte" in quel concetto (per una ipotesi, che pare analoga, vedi, per tutte, Cass. nn. 6061/1986, 3693, 4432, 8750 e 9482 del 1987). Il carattere innovativo della disposizione impugnata, infatti, non ne escluderebbe la "concreta irrazionalita'" e, comunque, l'attitudine a violare il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), in quanto parimenti diversificherebbe, sia pure soltanto per l'avvenire, il trattamento giuridico di situazioni sostanzialmente omogenee, in difetto di qualsiasi "ragionevole" giustificazione. 8. - Pertanto, previa declatoria di "rilevanza" e "non manifesta infondatezza" della prospettata questione di legittimita' costituzionale, va ordinata la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospeso il presente giudizio (non parendo opportuna la trattazione separata del ricorso principale), e va disposto che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso questa Corte nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'art. 1, quarto comma, del d.-l. 1 marzo 1985, n. 44 (convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 44 (convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155), se interpretato nel senso che non siano esclusi dalla "retribuzione imponibile" (di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969) i contributi versati dal datore di lavoro a favore di regimi di previdenza complementare, diversi dal Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, e, segnatamente, i contributi versati a favore del Fondo libero pensioni, di cui si discute nel presente giudizio; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente giudizio (sui ricorsi riuniti nn. 5040 e 6004 del 1988); Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso la Corte di cassazione nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della repubblica. Cosi' deciso in Roma, il 10 maggio 1989 Il presidente: (firma illeggibile) 90C0251