N. 105 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 1989

                                 N. 105
 Ordinanza  emessa  il  9  dicembre  1989  dal  pretore  di  Roma  nel
 procedimento penale a carico di Alukic Branka
 Liberta'  personale  -  Nuovo  codice  di procedura penale - Norme di
 attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio  da  parte
 dello  straniero  -  Previsto  arresto  anche al di fuori dei casi di
 flagranza - Convalida - Possibile applicazione da parte  del  giudice
 di  misura  coercitiva  in  contrasto  con principi e direttive della
 legge di delega.
 (D.Lgs.  28  luglio 1989, n. 271, art. 224, primo comma, in relazione
 alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2, punto 32, e 6).
 (Cost., art. 76).
(GU n.11 del 14-3-1990 )
                               IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nell'udienza di convalida per
 il contestuale giudizio nei confronti di Alukic Branka arrestato il 7
 dicembre 1989 per il reato di cui all'art. 152 del t.u.l.p.s.
    Premesso  che  all'odierna udienza la p.g. ha condotto in stato di
 arresto davanti a questo pretore ai sensi dell'art. 566 del c.p.p. il
 cittadino  straniero  in  quanto  contravventore al f.v.o. emesso dal
 Questore di Roma con il quale in esecuzione del decreto del  prefetto
 di  Roma  gli  veniva  ordinato di presentarsi al posto di Polizia di
 Trieste entro il 18 ottobre 1989 per essere  espulso  dal  territorio
 dello Stato e il pubblico ministero ha quindi chiesto procedersi alla
 convalida dell'arresto e al contestuale giudizio;
    Considerato  che  il  p.m.  ha  reputato di incardinare la fase di
 convalida davanti a questo pretore, quale  giudice  del  dibattimento
 competente   per   il  contestuale  giudizio  direttissimo  ai  sensi
 dell'art.  566  del  c.p.p.,  ritenendo  di  non   doverne   disporre
 l'immediata scarcerazione altrimenti imposta dall'art. 121 del citato
 d.P.R.  n.  271/1989,  sul  presupposto   di   potere   eventualmente
 richiedere la applicazione di misure cautelari;
    Rilevato  che  il p.m. ha chiesto a questo pretore di sollevare la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224, primo  comma,
 del  d.P.R.  28  luglio  1989,  n. 271, per contrasto con il punto 32
 dell'art. 2 e con l'art. 6 della legge 16 febbraio 1987,  n.  81,  in
 relazione all'art. 76 della Costituzione;
    Considerato  che  ai fini del giudizio di convalida questo pretore
 deve necessariamente vagliare la legittimita' dell'arresto  ai  sensi
 del  menzionato art. 224, primo comma e che pertanto appare rilevante
 la questione di legittimita' costituzionale del predetto articolo;
                           OSSERVA IN DIRITTO
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 99/1990).
 90C0264