N. 121 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 1990

                                 N. 121
     Ordinanza emessa il 12 gennaio 1990 dal pretore di Torino nel
     procedimento civile vertente tra Salice Franca e S.p.a. S.E.I.
 Lavoro  (rapporto  di) - Cure idrotermali - Diritto al trattamento di
 cui all'art. 2110 del c.c. solo per le cure predette  rispondenti  ad
 effettive  esigenze  terapeutiche  o  riabilitative  nell'ipotesi  di
 indifferibilita' od indilazionabilita' sino  al  periodo  di  congedo
 feriale  -  Ingiustificata  disparita'  di  trattamento  dei malati a
 seconda della differibilita' o meno della cura - Lesione del  diritto
 alla   salute,   del   principio  della  retribuzione  sufficiente  e
 dignitosa, nonche' del diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita
 in   caso   di   malattia   -  Richiamo  alle  sentenze  della  Corte
 costituzionale nn. 559 e 616 del 1987.
 (D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 13, terzo comma, convertito in
 legge 11 novembre 1983, n. 638).
 (Cost., artt. 3, 32, 36, 38 e 102).
(GU n.12 del 21-3-1990 )
                               IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    1.  - Con proprio ricorso la signora Salice Franca ha convenuto in
 giudizio la soc. S.E.I., proprio datore di lavoro,  per  ottenere  la
 condanna  al  pagamento dell'indennita' di malattia, ex art. 2110 del
 c.c., relativa al periodo  15-28  giugno  1988,  nel  quale  ella  si
 assento'  dal  lavoro  per fruire di cure termali, in forza dell'art.
 13, terzo comma del d.-l. n. 463/1983 conv. nella legge n.  638/1983.
    Nel  costituirsi  in giudizio parte convenuta ha chiesto di essere
 assolta dalla domanda, osservando fra l'altro:
       a)  che  l'attrice  non  aveva  ottemperato  al disposto di cui
 all'art. 15 del c.c.n.l. dipendenti aziende grafiche in vigore  inter
 partes,  che  fa  obbligo  al prestatore di inviare la certificazione
 medica entro giorni 2 dal rilascio,  sotto  pena  della  perdita  del
 trattamento di malattia; e, pertanto, che nulla poteva vantare a tale
 titolo;
       b)  che nella specie faceva difetto il requisito legale ex art.
 13 della legge n. 638/1983 della indifferibilita' delle  cure,  cosi'
 da giustificarle fuori dei periodi di ferie, come del resto attestato
 dal considerevole lasso di tempo tra visita specialistica (14  luglio
 1986)  e  cure termali (15-28 giugno 1988); talche' non poteva essere
 invocata la tutela ex art. 2110 del c.c.
    2.  -  Cio'  posto,  il  pretore  osserva  quanto  segue all'esito
 dell'istruttoria e della discussione della causa.
    Dall'interrogatorio del rappresentante della convenuta (cfr. proc.
 verb., p. 4) e dalla lett.  4  luglio  1988  proveniente  dalla  soc.
 S.E.I. (cfr. doc. n. 4 prod. parte attrice) emerge che la stessa, sia
 all'epoca sia ora,  considero'  e  considera  giustificata  l'assenza
 della  lavoratrice  nei  giorni 15-28 giugno 1988. Parte convenuta e'
 del resto stata tempestivamente  informata  dalla  sig.  Salice,  con
 lettera pervenuta in azienda il 14 giugno 1988 (cfr. doc. ult. cit.),
 cui   era   allegata   fotocopia   del   modulo   di   autorizzazione
 dell'u.s.s.l.,  delle  ragioni dell'assenza, del periodo di assenza e
 del luogo in cui la lavoratrice avrebbe effettuato le  cure  termali;
 cosi'  da  essere  concretamente posta nella condizione di effettuare
 gli eventuali controlli.
    Non  appare  pertanto  invocabile, nella specie, la sanzione della
 decadenza  dall'indennita'  di  malattia   eventualmente   spettante,
 prevista dall'art. 15 del c.c.n.l. dipendenti aziende grafiche luglio
 1986, in vigore tra le parti.
    3.  -  La domanda appare viceversa inaccoglibile, tenuto conto del
 combinato disposto dell'art. 13 della legge n. 638/1983  e  dell'art.
 2110  del  C.C.,  nell'interpretazione  che  di esso e' stata fornita
 dalla suprema Corte con la sentenza ss.uu. n.  5634  del  17  ottobre
 1988;  e  cio'  in  quanto nella specie le cure idrotermali risultano
 certamente differibili,  come  emerge  dalla  deposizione  del  dott.
 Tomidei,  ascoltato in istruttoria, pur rispondendo esse ad effettive
 esigenze terapeutiche in relazione  alla  patologia  cronica  da  cui
 l'attrice  e'  affetta  (psoriasi)  e  pur operando o contribuendo ad
 operare una sicura regressione di tale malattia (cfr. proc. verb., p.
 6).
    Tale  autorevole  interpretazione  puo'  attualmente  considerarsi
 "diritto vivente", giacche' ampiamente seguita dalla  giurisprudenza,
 come (tra le numerosissime) attestano le seguenti pronunce:
       a)  tribunale  Torino,  25 febbraio 1988 (in Giur. piem., 1989,
 120), ove si legge che "ai fini della  retribuibilita'  del  relativo
 periodo"  e' necessario che le cure idrotermali presentino ex art. 13
 del d.-l. n. 463/1983 "di prescritti caratteri di urgenza,  effettiva
 esigenza, indifferibilita' fino al periodo feriale";
       b)  pretore  Torino,  12  dicembre  1988  (ivi,  126),  ove  si
 sottolinea la "necessita' che vi sia una reale esigenza da parte  del
 lavoratore  di  effettuare le cure in periodo extraferiale" e financo
 che la "motivata prescrizione" del medico U.S.L. dia conto del  fatto
 che  tali  cure debbono essere eseguite con conveniente tempestivita'
 nel periodo extraferiale;
       c)  pretore  La  Spezia,  24 aprile 1989 (in Informaz. previd.,
 1989, 1289), ove si legge che "la tutela predisposta  dall'art.  2110
 del  c.c.  opera quando sia riscontrata l'esistenza, nel soggetto, di
 uno  stato  patologico  che  rende   la   prestazione   temporalmente
 inesigibile  per  l'accertata necessita', non dilazionabile sino alle
 ferie  annuali  od  ai  congedi  ordinari,  di  sottoposizione   agli
 specifici    trattamenti    idrotermali,   a   fini   terapeutici   o
 riabilitativi";
       d) pretore Bologna, 27 giugno 1989 (in Dir. e prat. lav., 1989,
 3077), ove si sottolinea l'"esigenza  -  giustificativa  dell'assenza
 per  cure  idrotermali  -  dell'esistenza  nel  soggetto di uno stato
 patologico tale da non rendere dilazionabile le cure stesse  sino  ai
 congedi ordinari";
       e)  pretore  Milano,  3  luglio 1989 (ivi, 1989, 2836), secondo
 cui,  ove  risulti  accertato  in  causa  che  "le  cure   non   sono
 indifferibili   (come   sarebbe  necessario)",  ne  consegue  che  al
 prestatore "non spetti la richiesta retribuzione".
    Orbene, l'art. 13, del terzo comma, d.-l. n. 463/1983, conv. nella
 legge n. 638/1983, come sopra inteso, pare porsi in contrasto con gli
 artt.  3,  32, 36, 38 e 102 della Costituzione. Non assicura infatti,
 nel caso di specie, caratterizzato dalla  presenza  di  patologia  in
 atto,  dalla  rispondenza  delle  cure  termali ad effettive esigenze
 terapeutiche, infine dall'idoneita' di  tali  cure  a  provocare  una
 regressione  della  malattia,  la  tutela prevista dall'art. 2110 del
 c.c.
    Si  rende  pertanto  necessaria una nuova rimessione degli atti al
 giudice delle leggi.
    4.  - Al fine di illustrare la questione occorre prendere le mosse
 dalla sentenza n. 559/1987 della Corte costituzionale  che  individua
 con  chiarezza  e  precisione alcuni punti fermi, dai quali non ci si
 puo'  discostare,  senza  con  cio'  determinare  la  violazione  dei
 precetti costituzionali.
    Essi possono essere cosi' sintetizzati:
       a)   equiparazione  tra  stati  patologici  acuti  e  affezioni
 croniche e sussunzione  di  ambedue  le  patologie  nel  concetto  di
 "malattia" di cui all'art. 2110 del c.c.;
       b)  affermazione che la tutela della salute, al cui presidio e'
 posto l'art. 32 della Costituzione, non  puo'  essere  limitata  alle
 affezioni acute;
       c)  riconferma  del  principio  che il lavoratore ha diritto al
 trattamento economico di malattia non solo  in  caso  di  incapacita'
 lavorativa   direttamente  ed  immediatamente  determinata  da  stati
 patologici acuti, ma anche in vari altri casi (come  nei  periodi  di
 sottoposizione  ad  accertamenti  clinici  connessi all'insorgenza di
 gravi malattie o in quelli di degenza  ospedaliera  per  accertamenti
 prodromici  ad  operazioni chirurgiche), nei quali non e' ravvisabile
 un attuale impedimento al lavoro a casua diretta di  malattia  e  pur
 tuttavia   la   prestazione  stessa  deve  ritenersi  temporaneamente
 inesigibile;
       d) enunciazione del criterio interpretativo dell'art. 13, terzo
 comma, che deve essere inteso "nel senso che le cure idrotermali  ivi
 disciplinate  sono  quelle  per  le  quali risulti accertata la reale
 esigenza - per il conseguimento  dei  divisati  scopi  terapeutici  o
 riabilitativi  - che esse siano effettuate in periodo extra-feriale".
    In  tal modo la Corte ha, da un lato, ridefinito l'evento protetto
 dall'art. 2110 del c.c., alla luce dei principi contenuti negli artt.
 3,  32, 36 e 38 della Costituzione; dall'altro, ha riconosciuto nella
 fattispecie  disciplinata  nell'art.  13  della  legge  n.   638/1983
 "un'ipotesi che rientra a pieno titolo nell'ambito della tutela della
 salute  garantita   dall'ordinamento",   tale   da   comportare   "le
 conseguenze  generalmente collegate all'assenza per malattia: diritto
 al mantenimento  del  posto  di  lavoro  e  diritto  ad  un  adeguato
 trattamento  economico  durante  il  periodo  di  cure"  (cosi' G. De
 Simone, La Corte costituzionale e  le  cure  termali,  in  "Lavoro  e
 diritto", n. 1 del 1989, p. 165).
    E'  ovvio,  in  tale  prospettiva, che non ricorrendo l'ipotesi di
 legge ("effettive esigenze terapeutiche o  riabilitative"),  le  cure
 idrotermali  potrebbero  essere  effettuate  solo  durante  le  ferie
 annuali, come del resto si ricava da una lettura  a  contrario  della
 norma.  A  cio'  (e non ad altro) ha voluto alludere il giudice delle
 leggi, con il  riferimento,  nel  passo  di  cui  sopra,  al  periodo
 feriale.
    5.  -  Pare al pretore che, nell'enunciare il principio di diritto
 di cui alla citata sentenza n. 5634/1988, le sezioni unite  si  siano
 discostate ampiamente dall'insegnamento della Corte costituzionale di
 cui si e' dato conto sopra.
    Hanno  infatti affermato (cfr. punto 5 della motivazione riportata
 in Foro it., 1988, I, col. 3265) che l'indennita' di malattia  spetta
 solo  ove  sussista  "l'accertata  necessita', non dilazionabile sino
 alle ferie annuali o  ai  congedi  ordinari,  di  sottoposizione  del
 dipendente  a  specifici trattamenti idrotermali...", i quali debbono
 quindi essere eseguiti "con  conveniente  tempestivita'  nel  periodo
 extraferiale".
    In  tal  modo  le  S.U.  hanno operato un autentico re'pe'chage di
 requisiti che parevano definitivamente superati, quali la "necessita'
 non  dilazionabile"  e  l'"indifferibilita'"  delle  cure, ricavabili
 dall'art. 4 della legge 7 agosto 1982, n. 526, ma non dai  successivi
 testi  di  legge  e  ripudiati  dalla Corte costituzionale al par. 10
 della sent. n. 559/1987,  laddove  parla  di  "requisiti  impropri  e
 troppo restrittivi".
    Non  solo,  ma  hanno  anche fornito una lettura del cit. art. 13,
 terzo comma, contrastante, oltre che con  la  pronuncia  del  giudice
 delle  leggi, con vari principi costituzionali, come emerge da quanto
 segue.
    6.  -  Un  primo profilo di incostituzionalita' riguarda la stessa
 proponibilita',  con  riferimento  alle   cure   idrotermali,   della
 distinzione tra "cure differibili" e "cure non differibili" o, che e'
 lo stesso, tra cure da attuare con "opportuna tempestivita'" e quelle
 per le quali non e' dato ravvisate tale requisito.
    Invero  le cure termali sono, per loro natura, sempre differibili,
 poiche' dalla loro effettuazione non deriva  un  beneficio  immediato
 (ne'  un  danno  immediato  dalla  loro  procrastinazione), bensi' le
 stesse  concorrono,  in  buona  sostanza,  a  condurre  il  soggetto,
 migliorando  la  sua  patologia  o  contribuendo  a  non peggiorarla,
 ritardandone  il  decorso,  a  migliori  condizioni  di  vita  e   di
 cenestesi, assolvendo normalmente anche ad una funzione preventiva.
    Talche'  la  situazione  emergente  dalla  deposizione  del  dott.
 Tomidei, con riferimento alla ricorrente, alla patologia  cronica  da
 cui  e' affetta e al rapporto tra malattia e terapia sotto il profilo
 temporale, rappresenta un che di tipico e costante in materia di cure
 idrotermali.
    Ma  se  cosi'  stanno le cose, e' indiscutibile l'irragionevolezza
 della disposizione in oggetto. Essa infatti si basa su un presupposto
 concretamente  irrealizzabile  e  diventa  di fatto inapplicabile dal
 Giudice. In tal modo e' impedita, in violazione dell'art. 102,  primo
 comma,  della  Costituzione,  l'esplicazione  stessa  della  funzione
 giurisdizionale, in quanto il giudice e' chiamato  ad  applicare  una
 norma impossibile.
    Tale irragionevolezza determina altresi' la violazione dell'art. 3
 della Costituzione.
    L'art.  13,  terzo  comma,  cit.  e'  stato predisposto al fine di
 fornire una piu' penetrante tutela  al  diritto  costituzionale  alla
 salute.  In realta' e tenendo conto della lettura fornita dalle s.u.,
 la norma sortisce un effetto contrario a quello avuto di mira.
    Chi  ha  usufruito  di  un  ciclo  di  cure  termali potra' bensi'
 dimostrare  che  esse  sono  da  connettere  ad  effettive   esigenze
 terapeutiche  o  riabilitative,  ed  e'  questa  in  effetti la prova
 fornita dall'attrice in questa causa. Non  potra'  invece  comprovare
 che  non erano differibili fino al periodo di fruizione delle ferie e
 cioe' che dovevano essere effettuate con  conveniente  tempestivita',
 rispetto al periodo di congedo feriale.
    La  qual  cosa  e'  del  resto attestata dall'esito dei giudizi di
 merito intesi ad ottenere dal datore o dall'I.N.P.S. l'indennita'  di
 malattia  correlata  al  periodo  di  sottoposizione al ciclo di cure
 idrotermali, in cui il  giudice  ha  fatto  tesoro  dell'insegnamento
 delle s.u. Essi terminano infatti, immancabilmente, con una pronuncia
 di rigetto, la quale fa seguito, nell'iter logico della  motivazione,
 al mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine ai requisiti
 di cui sopra (cfr., in proposito, le sentenze sopra citate).
    7.  -  Appaiono  inoltre  violati  gli  artt.  3,  32  e  38 della
 Costituzione. Soggetti  in  situazioni  omogenee  (malati  cronici  o
 recidivanti) vengono infatti trattati in modo disuguale, sia tra loro
 che in relazione ai malati acuti; talche' risulta  contemporaneamente
 vulnerato  il  diritto  costituzionalmente  tutelato di chi soffre di
 tali affezioni a curarle convenientemente e del lavoratore  ad  avere
 adeguata copertura retributiva.
    Invero,  la  malattia cronica o recidivante puo' comportare per il
 malato l'esigenza di  curarsi  (anche)  tramite  cure  termali,  allo
 stesso  modo  che  la malattia acuta puo' comportare la necessita' di
 terapia farmacologica.
    Conseguentemente  il  costringere  a  rinviare  le cure termali ad
 un'epoca futura, di fatto significa, ad avviso del pretore,  impedire
 al  malato di curarsi; in modo del resto non dissimile dall'impedire,
 in ipotesi, a chi ne abbisogni, di assumere dei farmaci.
    In  altre  parole,  se  malattia  cronica  e' malattia a tutti gli
 effetti e se e' accertato  -  e  debitamente  documentato  -  che  il
 trattamento  termale e' (come nella specie) utile ed opportuno per la
 cura di tale affezione, non si vede  la  ragione  per  differenziarlo
 dalle  terapie  proprie delle malattie acute; essendo irrilevante che
 non abbia efficacia esclusiva o definitiva,  ma  solo  coadiuvante  e
 complementare.
    Ne'  appare  plausibile  il differenziare malati cronici tra loro,
 sotto il profilo della differibilita' o meno delle  cure,  senza  con
 cio' ledere anche il diritto alla salute di costoro.
    A  parere  del  Pretore qualunque differenziazione (e quindi anche
 ammettendo per un momento che sia proponibile  quella  impostata  sul
 dualismo  differibilita'-indifferibilita',  peraltro scientificamente
 criticabile) si porrebbe in contrasto con i precetti  costituzionali,
 non   apparendo   aderente   alle   linee   gia'  indicate  da  Corte
 costituzionale nella sentenza n. 559/1987.
    Invero,  una  volta accertata la reale esigenza dell'effettuazione
 delle cure, in termini  di  congruita'  terapeutica  del  trattamento
 termale rispetto alla malattia e di presumibile beneficio alla salute
 del malato, sia pure non immediato, ma distribuito nel tempo  secondo
 la   caratteristica   tipica   di   tale   trattamento,   ogni  altra
 differenziazione appare ultronea poiche'  discrimina  situazioni  tra
 loro   uguali,   vulnerando   altresi'   il   diritto   alla   salute
 costituzionalmente tutelato.
    8.  -  La  norma in oggetto, come interpretata dalle ss.uu. non si
 sottrae inoltre, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione,
 alle  censure  gia'  mosse  nelle ordinanze di remissione che diedero
 luogo alla pronuncia n. 559/1987 della Corte costituzionale,  poiche'
 configura  una  lesione del diritto ad una retribuzione sufficiente e
 dignitosa o, alternativamente, alle ferie. Pone infatti il lavoratore
 nella  condizione  di rinunciare, per curarsi o all'una o alle altre,
 facendone cosi' venir meno, con le  ferie,  la  funzione  di  ristoro
 psico-fisico delle energie consumate dal lavoro.
    9. - A cio' aggiungasi che dopo la sentenza n. 616 del 30 dicembre
 1987 della Corte  costituzionale,  che  ha  sancito  l'illegittimita'
 dell'art.  2109  del  c.c.,  nella  parte  in  cui non prevede che la
 malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospenda il  decorso,
 dovrebbe   reputarsi   inammissibile   ogni   possibile   profilo  di
 differibilita' delle terapie idrotermali.
    Se  queste  rispondono  infatti  ad  effettive  esigenze di cura e
 riabilitazione, allora e' indubbio che in forza del disposto di legge
 di  cui  sopra  non  potrebbero  ritenersi  coincidenti  con le ferie
 annuali, comportando anzi de jure il loro differimento temporale.
    In  difetto di cio' risulterebbe infatti violato l'art. 36, ultimo
 comma, della Costituzione.
                                P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del  d.-l.  n.
 463/1983  (conv.  in  legge  n. 638/1983), in relazione agli artt. 3,
 primo comma, 32, primo comma, 36, primo e terzo  comma,  38,  secondo
 comma,  102,  primo  comma,  della  Costituzione,  nella parte in cui
 (tenuto conto, quale  "diritto  vivente",  dell'insegnamento  offerto
 dalle  s.u.  con la sentenza n. 5634/1988) assicura il trattamento di
 cui all'art. 2110 del c.c., in ipotesi (come provato  nella  presente
 causa)   di   cure  idrotermali  rispondenti  ad  effettive  esigenze
 terapeutiche o riabilitative, solo a coloro per i  quali  dette  cure
 siano  indifferibiili  o  indilazionabili sino al periodo del congedo
 feriale;
    Dispone  la  sospensione  del  presente giudizio e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Torino, addi' 12 gennaio 1990
                         Il pretore: CIOCCHETTI
 90C0287