N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 marzo 1990

                                 N. 18
   Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
     cancelleria il 13 marzo 1990 (del Presidente del Consiglio dei
                               Ministri)
 Impiego  pubblico  -  Regione  Basilicata  -  Ammissione  al concorso
 pubblico  per  l'accesso  alla  seconda  qualifica  dirigenziale  dei
 dipendenti  regionali  aventi  la  prima  qualifica  dirigenziale con
 un'anzianita' di almeno sette anni nella ottava qualifica  funzionale
 - Asserita violazione del principio di uguaglianza per il trattamento
 ingiustificatamente  privilegiato  dei   dipendenti   della   regione
 Basilicata  rispetto  a  quelli delle altre regioni e degli impiegati
 statali, attesa la valutazione  per  questi  ultimi  del  periodo  di
 anzianita' rispettivamente nella prima qualifica dirigenziale e nella
 qualifica di primo dirigente per il concorso alla  seconda  qualifica
 dirigenziale e alla qualifica di dirigente superiore - Violazione del
 principio di buon andamento  della  p.a.   per  l'incongruenza  e  la
 arbitrarieta'  della  disciplina  in  esame rispetto al fine che essa
 intende perseguire.
 (Legge regione Basilicata 13 febbraio 1990).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.13 del 28-3-1990 )
    Ricorso   diretto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato in giudizio e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  che  ha  sede  a  Roma,  in  via  dei  Portoghesi, 12, per la
 dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  della   legge   13
 febbraio  1990,  delibera di consiglio n. 977, adottata dalla regione
 Basilicata dopo il rinvio da parte  del  Governo  (art.  127,  ultimo
 comma,  della  Costituzione  e  art. 31 della legge 11 marzo 1953, n.
 87).
                               Precedenti
    Il  consiglio  della  regione Basilicata, il 21 novembre 1989, con
 delibera n. 918 approvava  una  legge  regionale  recante  "normativa
 transitoria per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale".
    La legge (art. 1) consentiva l'ammissione ai concorsi pubblici, ed
 ai corsi-concorso pubblici, dei dipendenti regionali aventi la  prima
 qualifica  dirigenziale,  con  un'anzianita'  di  servizio  di almeno
 cinque anni nell'ottava qualifica funzionale. La  disposizione  aveva
 il   dichiarato  scopo  di  permettere,  con  norma  transitoria,  il
 completamento della prima fase della  ristrutturazione  degli  uffici
 regionali,  disposta  con legge regionale 6 giugno 1986, n. 9, per la
 copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale,  vacanti  o
 che  si  sarebbero  resi  tali  entro sei mesi dall'entrata in vigore
 della legge.  Era  fatta  salva  la  necessita'  del  possesso  negli
 aspiranti dei requisiti di studio e di professionalita'.
    La  legge  era  rinviata  dal  Governo a nuovo esame del consiglio
 regionale (art. 127, terzo comma, della Costituzione).  Si  osservava
 che,  come  si  legge  nella  relazione  che  accompagnava  la  legge
 regionale, la disciplina transitoria ivi stabilita troverebbe la  sua
 giustificazione  nella  necessita' di ovviare alle difficolta' che la
 regione incontrerebbe nell'espletamento dei  concorsi  a  regime  per
 l'accesso  alla seconda qualifica dirigenziale, in considerazione dei
 requisiti richiesti dall'art. 27  della  citata  legge  regionale  n.
 9/1986   ed   in   particolare   in   considerazione   del  requisito
 dell'anzianita' di servizio di tre  anni  nella  qualifica  di  primo
 dirigente.  Con  la  nuova legge si consentirebbe appunto di superare
 detto requisito, utilizzando le professionalita' presenti nell'ottava
 qualifica  funzionale, i cui titolari dovrebbero considerarsi esperti
 nei problemi della vita regionale. Nonostante una  tale  motivazione,
 il   Governo   riteneva  il  provvedimento  censurabile  in  sede  di
 legittimita',  in  quanto  le   relative   disposizioni   contrastano
 apertamente  con  la disciplina contrattuale, recepita dalla regione,
 che  per  l'accesso  alla  seconda  qualifica  dirigenziale  richiede
 un'anzianita'  di  servizio  che  sia  maturata nella prima qualifica
 dirigenziale,  risultando  cosi'  ininfluente  l'anzianita'  maturata
 nell'ottava  qualifica  funzionale  e  violato  il principio di buova
 amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione).
    Inoltre  la  nuova  normativa,  consentendo  una  disciplina  (per
 l'accesso alla seconda  qualifica  dirigenziale)  di  maggior  favore
 rispetto  ai dipendenti delle altre regioni, si pone in contrasto con
 il generale principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione).  Il
 consiglio  della  Basilicata,  con  la  delibera  n. 977 in epigrafe,
 riapprovava il testo precedente, con l'unica modifica dell'elevazione
 da  cinque a sette anni dell'anzianita' (non nella qualifica di primo
 dirigente ma) nell'ottava qualifica funzionale.
    Poiche'  tale  modifica  non  elimina  la  ragione del rinvio - si
 continua  ad  avere  riguardo  all'anzianita'  maturata   nell'ottava
 qualifica   funzionale,   anziche'  a  quella  maturata  nella  prima
 qualifica dirigenziale -  il  Governo  ha  deliberato  di  promuovere
 questione  di  legittimita'  costituzionale  a  norma  dell'art. 127,
 quarto comma, della carta fondamentale per le seguenti ragioni di
                             D I R I T T O
    1. - L'ecc.ma Corte ha costantemente interpretato il principio del
 buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97, primo comma,
 della   Costituzione,  come  un  criterio  di  congruenza  e  di  non
 arbitrarieta' della disciplina posta in essere, in relazione al  fine
 che si vuole perseguire (v. ad es. sentenza n. 10/1980, con specifico
 riferimento alla materia del pubblico  impiego).  Tale  criterio  non
 sembra sia stato rispettato nella legge regionale impugnata. Infatti,
 richiamata la distinzione di contenuti tra funzioni "dirigenziali" ed
 altre  funzioni,  anche  se "direttive", non pare congruo utilizzare,
 per  l'attribuzione  di  funzioni  dirigenziali  di  secondo   grado,
 un'esperienza  maturata  nell'esercizio  di  funzioni ontologicamente
 diverse e sotto ordinate.
    Tutte  le  norme  statali  e  regionali  che hanno disciplinato la
 nomina  dei  dirigenti  superiori  (o  dei  titolari  della   seconda
 qualifica   dirigenziale  che  dir  si  voglia)  hanno  sempre  fatto
 riferimento  all'anzianita'  maturata  nella   qualifica   di   primo
 dirigente,  non  gia' all'anzianita' maturata in qualifiche diverse e
 sotto ordinate.
    Cosi',  per  lo  Stato,  la  qualifica  di  dirigente superiore e'
 conferita, fino alla meta' dei posti disponibili, ai primi  dirigenti
 dello  stesso  ruolo  che,  entro  il  31  dicembre,  compiano  nella
 qualifica tre anni di effettivo servizio, e per  la  restante  meta',
 mediante  concorso  per titoli al quale sono ammessi gli stessi primi
 dirigenti con tre anni di effettivo servizio nella qualifica (v. art.
 24, nn. 1 e 2, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748).
    Cosi'  per  il  personale  delle regioni, le norme dell'accordo 29
 aprile 1983 (in Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1983, n. 207)  prevedono
 per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale il concorso interno
 per titoli ed esami riservato (per non meno  del  70%)  al  personale
 appartenente  alla  prima  qualifica  dirigenziale  con  tre  anni di
 anzianita' nella qualifica (art. 17.1).
    Cosi'  ancora  la  legge  regionale n. 9/1986 della stessa regione
 Basilicata,  all'art.  27,  sesto  comma,  dispone:   "Alla   seconda
 qualifica  dirigenziale si accede per concorso interno. . . riservato
 al personale  appartenente  alla  prima  qualifica  dirigenziale  con
 almeno tre anni di anzianita' nella qualifica. . .".
    Come  si  vede,  e'  costante  il  criterio di utilizzare, ai fini
 dell'ammissione al concorso per la  nomina  a  dirigente  di  secondo
 grado,    l'anzianita'   e   l'esperienza   maturate   dall'aspirante
 nell'esercizio di funzioni omologhe rispetto a quelle da conferire  -
 dirigenziali  quelle,  perche' dirigenziali queste - senza che si sia
 mai dato rilievo alle esperienze maturate nell'esercizio di  funzioni
 inferiori (non dirigenziali).
    Ne'  il  ricorso  a  codesto diverso (e non congruo) criterio puo'
 giustificarsi con la natura transitoria della norma  in  esame,  dato
 che l'inidoneita' della funzione inferiore, a qualificare l'impiegato
 per il conferimento di funzioni superiori  e  diverse,  attiene  alla
 sostanza  delle cose, non alla dimensione temporale della disciplina.
    2.  - L'irragionevolezza della norma in esame e' evidenziata anche
 dal suo confronto col principio di eguaglianza, non  trovando  alcuna
 giustificazione  un  diverso  trattamento  dei  primi dirigenti della
 regione Basilicata rispetto a quelli di tutte le altre  regioni,  che
 si sono adeguate al citato accordo sindacale 29 aprile 1983.
                                P. Q. M.
    Chiede  che  l'ecc.ma Corte costituzionale dichiari illegittima la
 disposizione dell'art. 1 della legge regione Basilicata  13  febbraio
 1990, nella parte in cui richiede un'anzianita' di anni 7 nell'ottava
 qualifica funzionale, anziche' nella  prima  qualifica  dirigenziale,
 con ogni conseguente pronunzia di ragione e di legge;
    Saranno depositati con l'originale relazionato del ricorso:
      1) testo della legge rinviata (21 novembre 1989);
      2) telegramma di rinvio (22 dicembre 1989);
      3) testo della legge riapprovata (13 febbraio 1990);
      4) delibera del Consiglio dei Ministri.
    Riservato quant'altro.
      Roma, addi' 1› marzo 1990
                   Mario CEVARO, avvocato dello Stato

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