N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 marzo 1990
N. 18 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 marzo 1990 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Impiego pubblico - Regione Basilicata - Ammissione al concorso pubblico per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale dei dipendenti regionali aventi la prima qualifica dirigenziale con un'anzianita' di almeno sette anni nella ottava qualifica funzionale - Asserita violazione del principio di uguaglianza per il trattamento ingiustificatamente privilegiato dei dipendenti della regione Basilicata rispetto a quelli delle altre regioni e degli impiegati statali, attesa la valutazione per questi ultimi del periodo di anzianita' rispettivamente nella prima qualifica dirigenziale e nella qualifica di primo dirigente per il concorso alla seconda qualifica dirigenziale e alla qualifica di dirigente superiore - Violazione del principio di buon andamento della p.a. per l'incongruenza e la arbitrarieta' della disciplina in esame rispetto al fine che essa intende perseguire. (Legge regione Basilicata 13 febbraio 1990). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.13 del 28-3-1990 )
Ricorso diretto del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato in giudizio e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha sede a Roma, in via dei Portoghesi, 12, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 13 febbraio 1990, delibera di consiglio n. 977, adottata dalla regione Basilicata dopo il rinvio da parte del Governo (art. 127, ultimo comma, della Costituzione e art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87). Precedenti Il consiglio della regione Basilicata, il 21 novembre 1989, con delibera n. 918 approvava una legge regionale recante "normativa transitoria per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale". La legge (art. 1) consentiva l'ammissione ai concorsi pubblici, ed ai corsi-concorso pubblici, dei dipendenti regionali aventi la prima qualifica dirigenziale, con un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni nell'ottava qualifica funzionale. La disposizione aveva il dichiarato scopo di permettere, con norma transitoria, il completamento della prima fase della ristrutturazione degli uffici regionali, disposta con legge regionale 6 giugno 1986, n. 9, per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale, vacanti o che si sarebbero resi tali entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Era fatta salva la necessita' del possesso negli aspiranti dei requisiti di studio e di professionalita'. La legge era rinviata dal Governo a nuovo esame del consiglio regionale (art. 127, terzo comma, della Costituzione). Si osservava che, come si legge nella relazione che accompagnava la legge regionale, la disciplina transitoria ivi stabilita troverebbe la sua giustificazione nella necessita' di ovviare alle difficolta' che la regione incontrerebbe nell'espletamento dei concorsi a regime per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale, in considerazione dei requisiti richiesti dall'art. 27 della citata legge regionale n. 9/1986 ed in particolare in considerazione del requisito dell'anzianita' di servizio di tre anni nella qualifica di primo dirigente. Con la nuova legge si consentirebbe appunto di superare detto requisito, utilizzando le professionalita' presenti nell'ottava qualifica funzionale, i cui titolari dovrebbero considerarsi esperti nei problemi della vita regionale. Nonostante una tale motivazione, il Governo riteneva il provvedimento censurabile in sede di legittimita', in quanto le relative disposizioni contrastano apertamente con la disciplina contrattuale, recepita dalla regione, che per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale richiede un'anzianita' di servizio che sia maturata nella prima qualifica dirigenziale, risultando cosi' ininfluente l'anzianita' maturata nell'ottava qualifica funzionale e violato il principio di buova amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione). Inoltre la nuova normativa, consentendo una disciplina (per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale) di maggior favore rispetto ai dipendenti delle altre regioni, si pone in contrasto con il generale principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione). Il consiglio della Basilicata, con la delibera n. 977 in epigrafe, riapprovava il testo precedente, con l'unica modifica dell'elevazione da cinque a sette anni dell'anzianita' (non nella qualifica di primo dirigente ma) nell'ottava qualifica funzionale. Poiche' tale modifica non elimina la ragione del rinvio - si continua ad avere riguardo all'anzianita' maturata nell'ottava qualifica funzionale, anziche' a quella maturata nella prima qualifica dirigenziale - il Governo ha deliberato di promuovere questione di legittimita' costituzionale a norma dell'art. 127, quarto comma, della carta fondamentale per le seguenti ragioni di D I R I T T O 1. - L'ecc.ma Corte ha costantemente interpretato il principio del buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione, come un criterio di congruenza e di non arbitrarieta' della disciplina posta in essere, in relazione al fine che si vuole perseguire (v. ad es. sentenza n. 10/1980, con specifico riferimento alla materia del pubblico impiego). Tale criterio non sembra sia stato rispettato nella legge regionale impugnata. Infatti, richiamata la distinzione di contenuti tra funzioni "dirigenziali" ed altre funzioni, anche se "direttive", non pare congruo utilizzare, per l'attribuzione di funzioni dirigenziali di secondo grado, un'esperienza maturata nell'esercizio di funzioni ontologicamente diverse e sotto ordinate. Tutte le norme statali e regionali che hanno disciplinato la nomina dei dirigenti superiori (o dei titolari della seconda qualifica dirigenziale che dir si voglia) hanno sempre fatto riferimento all'anzianita' maturata nella qualifica di primo dirigente, non gia' all'anzianita' maturata in qualifiche diverse e sotto ordinate. Cosi', per lo Stato, la qualifica di dirigente superiore e' conferita, fino alla meta' dei posti disponibili, ai primi dirigenti dello stesso ruolo che, entro il 31 dicembre, compiano nella qualifica tre anni di effettivo servizio, e per la restante meta', mediante concorso per titoli al quale sono ammessi gli stessi primi dirigenti con tre anni di effettivo servizio nella qualifica (v. art. 24, nn. 1 e 2, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748). Cosi' per il personale delle regioni, le norme dell'accordo 29 aprile 1983 (in Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1983, n. 207) prevedono per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale il concorso interno per titoli ed esami riservato (per non meno del 70%) al personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale con tre anni di anzianita' nella qualifica (art. 17.1). Cosi' ancora la legge regionale n. 9/1986 della stessa regione Basilicata, all'art. 27, sesto comma, dispone: "Alla seconda qualifica dirigenziale si accede per concorso interno. . . riservato al personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale con almeno tre anni di anzianita' nella qualifica. . .". Come si vede, e' costante il criterio di utilizzare, ai fini dell'ammissione al concorso per la nomina a dirigente di secondo grado, l'anzianita' e l'esperienza maturate dall'aspirante nell'esercizio di funzioni omologhe rispetto a quelle da conferire - dirigenziali quelle, perche' dirigenziali queste - senza che si sia mai dato rilievo alle esperienze maturate nell'esercizio di funzioni inferiori (non dirigenziali). Ne' il ricorso a codesto diverso (e non congruo) criterio puo' giustificarsi con la natura transitoria della norma in esame, dato che l'inidoneita' della funzione inferiore, a qualificare l'impiegato per il conferimento di funzioni superiori e diverse, attiene alla sostanza delle cose, non alla dimensione temporale della disciplina. 2. - L'irragionevolezza della norma in esame e' evidenziata anche dal suo confronto col principio di eguaglianza, non trovando alcuna giustificazione un diverso trattamento dei primi dirigenti della regione Basilicata rispetto a quelli di tutte le altre regioni, che si sono adeguate al citato accordo sindacale 29 aprile 1983.
P. Q. M. Chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale dichiari illegittima la disposizione dell'art. 1 della legge regione Basilicata 13 febbraio 1990, nella parte in cui richiede un'anzianita' di anni 7 nell'ottava qualifica funzionale, anziche' nella prima qualifica dirigenziale, con ogni conseguente pronunzia di ragione e di legge; Saranno depositati con l'originale relazionato del ricorso: 1) testo della legge rinviata (21 novembre 1989); 2) telegramma di rinvio (22 dicembre 1989); 3) testo della legge riapprovata (13 febbraio 1990); 4) delibera del Consiglio dei Ministri. Riservato quant'altro. Roma, addi' 1 marzo 1990 Mario CEVARO, avvocato dello Stato 90C0296