N. 134 ORDINANZA 7 - 16 marzo 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Imposta di registro - Regolamentazione pattizia in contrasto con le norme di solidarieta' passiva Nullita' - Incidenza sull'autonomia contrattuale delle parti Rafforzamento degli obblighi di registrazione gravanti su entrambi i contraenti - Manifesta infondatezza. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 60). (Cost., art. 76).(GU n.13 del 28-3-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 60, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1987 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Sciuto Agatino ed altra, e Nicotra Alfio ed altri, iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che nel corso del procedimento civile promosso da Sciuto Agatino contro Nicotra Alfio ed altri avente ad oggetto la condanna dei convenuti al rimborso delle spese di registrazione di una scrittura privata datata 24 gennaio 1976, alla cui stregua dette spese dovevano gravare sulla parte inadempiente, il Tribunale di Catania ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) limitatamente all'inciso "anche tra le parti"; che ad avviso del giudice a quo detto articolo sarebbe lesivo dell'art. 76 Cost., in quanto, disponendo che i patti contrari alle disposizioni del d.P.R. n. 634 sono nulli "anche tra le parti", incide, limitandola, sull'autonomia privata dei contraenti ed invade un campo in ordine al quale il legislatore tributario non avrebbe avuto i necessari poteri; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata; Considerato che la norma impugnata, nello stabilire la nullita' anche tra le parti di patti contrari alle disposizioni dello stesso decreto, indubbiamente costituisce un rafforzamento degli obblighi di registrazione gravanti su entrambi i contraenti, al fine evidente di "assicurare la prevenzione e repressione dell'evasione", cosi' come appunto previsto dalla legge di delega (art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825), cfr. ordinanza n. 50 del 1988; che pertanto, non rinvenendosi alcun eccesso di delega la questione va dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), in riferimento all'art. 76 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990. Il direttore di cancelleria: MINELLI 90C0319