N. 136 ORDINANZA 7 - 16 marzo 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento giudiziario - Pretore - Sostituzione con altro magistrato del circondario - Norma abrogata con l'art. 7 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273 - Necessita' di riesame della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo. (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 102, primo comma). (Cost., art. 25).(GU n.13 del 28-3-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 102, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1989 dal Pretore di Ariano Irpino - Sezione distaccata di Grottaminarda, nel procedimento civile vertente tra Scoppettuolo Giuseppe e Di Donato Giovanni, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Ariano Irpino, Sezione distaccata di Grottaminarda, nel procedimento civile vertente tra Scoppettuolo Giuseppe e Di Donato Giovanni, con ordinanza del 13 luglio 1989 (R.O. n. 487 del 1989), ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 102, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui consente la sostituzione di un Pretore, in caso di urgenza, con altro magistrato del circondario, in riferimento all'art. 25 della Costituzione in quanto non risulta salvaguardata la competenza degli altri magistrati dello stesso ufficio giudiziario e non sono previsti criteri precisi e predeterminati secondo cui operare la sostituzione; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilita' o quanto meno per la infondatezza della questione; Considerato che la norma censurata e' stata abrogata con l'art. 7 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni); che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice remittente per un nuovo esame della questione sollevata;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Ariano Irpino, Sezione distaccata di Grottaminarda. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0321