N. 144 ORDINANZA 7 - 26 marzo 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Industria e commercio - Zucchero - Campagna saccarifera 1974-75 -
 Oneri di documentazione - Compatibilita' della legge nazionale  con
 la normativa comunitaria - Diretta operativita' della disciplina
 comunitaria nel territorio nazionale - Individuazione  del rapporto
 tra le diverse discipline demandato al giudice adito - Richiamo alla
 sentenza n. 113/1985 e ordinanza n.  29/1986 - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Legge 16 ottobre 1985, n. 554, artt. 1 e 2).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.14 del 4-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della
 legge 16 ottobre 1985, n. 554 (Modifiche alla legge 10  agosto  1974,
 n.  352,  di  conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255 per
 l'attuazione del regolamento C.E.E.  5 dicembre 1977,  n.  2680,  che
 modifica  il  regolamento C.E.E. 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle
 misure  necessarie  per  evitare  perturbazioni  sul  mercato   dello
 zucchero  provocate  dall'aumento  dei  prezzi in tale settore per la
 campagna saccarifera 1974-75), promosso con ordinanza  emessa  il  30
 maggio  1989  dal  Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente
 tra la S.p.A.  Industrie  Buitoni  Perugina  ed  altra,  e  la  Cassa
 Conguaglio Zuccheri, iscritta al n. 529 del registro ordinanze 1989 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  46,  prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
     Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
     Udito  nella  camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
     Ritenuto:
       che  con  decreto-legge  8  luglio  1974, n. 255, convertito in
 legge 10 aprile 1974, n. 352, tutti coloro che detenevano zucchero in
 quantita'  superiori  a  cinquecento  chilogrammi vennero obbligati a
 versare corrispondenti importi alla Cassa conguaglio zucchero;
       che  per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre 1985,
 n. 554: a) la quantita' di zucchero soggetta a contributo deve essere
 determinata  invece  con  esclusione  delle  scorte  esercizio; b) si
 considera scorta di esercizio il quantitativo  di  zucchero  detenuto
 dalle    aziende    utilizzatrici   in   misura   pari   ai   quattro
 cinquantaduesimi del  consumo  di  zucchero  nel  periodo  1Π luglio
 1974-30  giugno  1975;  c)  per  ottenere  la restituzione gli aventi
 diritto devono chiederla con domanda "opportunamente documentata";
       che  il  Tribunale  di  Roma,  adito  per la restituzione degli
 importi   versati,   ha   sollevato   questione    di    legittimita'
 costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre 1985, n. 554,
 nella parte in cui subordinano la  restituzione  alla  produzione  di
 scritture  contabili  relative  al consumo di zucchero nel periodo 1Œ
 luglio 1974-30 giugno 1975;
       che  ad  avviso  del giudice a quo le norme sono censurabili in
 quanto impongono un  onere  diverso  e  non  coincidente  con  quello
 previsto  dal regolamento C.E.E. 5 dicembre 1977, n. 2680, che faceva
 riferimento soltanto al 1974;
      che  comunque  -  sempre  ad  avviso del giudice rimettente - il
 riferimento ad un periodo non in contestazione  a  distanza  di  otto
 anni  dal menzionato regolamento C.E.E. e di undici in riferimento al
 periodo, rispetto  al  quale  era  da  eseguire  la  prestazione,  e'
 sprovvisto   di  razionale  giustificazione  e  rende  eccessivamente
 oneroso l'esercizio del diritto di difesa,  poiche'  nell'ordinamento
 italiano non e' rinvenibile alcuna norma che imponga la conservazione
 delle scritture contabili per periodi cosi' prolungati; d'altra parte
 non  era prevedibile, alla luce del regolamento C.E.E. 5 aprile 1974,
 n. 834, che per la restituzione potesse chiedersi la produzione delle
 scritture contabili relative al 1975;
       che   pertanto  sarebbero  violati  gli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione;
     Considerato:
       che  il Tribunale di Roma dubita anzitutto della compatibilita'
 della legge nazionale con la normativa comunitaria;
       che   questa  Corte  ha  gia'  statuito,  anche  con  specifico
 riferimento a casi di disciplina di oneri di documentazione,  che  la
 normativa   comunitaria   entra   e  permane  in  vigore  nel  nostro
 ordinamento senza che la  sua  operativita'  sia  condizionata  dalla
 legge  nazionale  ed  appartiene  al  giudice  adito  individuare  il
 rapporto tra le disposizioni dei  due  ordinamenti  ed  eventualmente
 disapplicare  la  legge  nazionale (sent. n. 113 del 1985; ord. n. 29
 del 1986);
       che   l'asserito   contrasto   con  gli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione risulta, nella stessa prospettazione  dall'ordinanza  di
 rimessione, subordinato all'esito della valutazione di compatibilita'
 della normativa nazionale con quella comunitaria;
       che   la   questione   va   quindi   dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
     Visti  gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16  ottobre
 1985,  n.  554  (Modifiche  alla  legge  10  agosto  1974, n. 352, di
 conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255 per  l'attuazione
 del  regolamento  C.E.E.  5  dicembre  1977, n. 2680, che modifica il
 regolamento C.E.E. 5  aprile  1974,  n.  834,  relativo  alle  misure
 necessarie  per  evitare  perturbazioni  sul  mercato  dello zucchero
 provocate dall'aumento dei prezzi in tale  settore  per  la  campagna
 saccarifera  1974-75)  sollevata,  in  riferimento  agli artt. 3 e 24
 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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