N. 152 ORDINANZA 7 - 26 marzo 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Ingegneri e architetti - Pensione di
 vecchiaia - Conservazione dell'iscrizione all'albo professionale  -
 Riduzione di un terzo del relativo importo - Norma gia' dichiarata
 costituzionalmente illegittima (sentenza n. 99/1990) - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 2, secondo comma).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.14 del 4-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2, quinto
 comma, della legge 3  gennaio  1981,  n.  6  ("Norme  in  materia  di
 previdenza  per  gli  ingegneri  e  gli  architetti"),  promosso  con
 ordinanza emessa  il  27  luglio  1989  dal  Pretore  di  Latina  nel
 procedimento  civile vertente tra Ballotta Luigi e la Cassa Nazionale
 di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, iscritta
 al  n.  632  del  registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 51,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1989;
     Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7 marzo 1990 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
     Ritenuto  che,  nel corso di un giudizio promosso dall'ing. Luigi
 Ballotta contro la Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri  e
 gli  architetti,  il  Pretore  di Latina, con ordinanza del 27 luglio
 1989, ha sollevato, in riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma,
 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, il quale prevede la riduzione di un
 terzo  della  pensione  di  vecchiaia  quando  il  titolare  conservi
 l'iscrizione all'albo professionale;
     Considerato che la questione e' gia' stata decisa da questa Corte
 con  la  sentenza  2  marzo  1990,   n.   99,   che   ha   dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale della norma denunciata;
     Visti  gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge  3
 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di previdenza per gli ingegneri
 e gli architetti") - gia' dichiarato  costituzionalmente  illegittimo
 dalla  sentenza  n.  99 del 1990, sollevata dal pretore di Latina con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
                 Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0350