N. 149 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 gennaio 1990
N. 149 Ordinanza emessa il 9 gennaio 1990 dal tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Masini Sergio ed altri Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilita' da parte del giudice - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Disparita' di trattamento tra imputati secondo la determinazione del p.m. - Limitazione del potere di decisione del giudice sia in merito al rito che alla misura della pena - Conseguente compromissione del diritto di difesa - Violazione del principio di pubblicita' nell'esercizio della giurisdizione. (C.P.P. 1988, art. 438). (Cost., artt. 3, 24, 101, 102 e 111).(GU n.14 del 4-4-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Masini Sergio ed altri; Viste le richieste degli imputati Sandro Romanini e Sabrina Descrovi di definizione del processo allo stato degli atti, a norma degli artt. 247 delle disp. att. e 442 del c.p.p. 1988; Visto il mancato consenso del p.m. a tale richiesta, la quale pertanto non puo' essere accolta; Viste le eccezioni di illegittimita' costituzionale - sollevate dai difensori degli imputati - dell'art. 438 del c.p.p. nella parte in cui attribuisce efficacia vincolante al mancato consenso del p.m.; O S S E R V A A) Le eccezioni non appaiono manifestamente infondate. L'art. 438 del c.p.p. 1988 attribuisce al p.m. il potere discrezionale di dare o meno il proprio consenso alla richiesta di rito abbreviato, senza motivazione alcuna e senza possibilita' di controllo da parte del giudice. Al suo potere discrezionale viene lasciata, quindi, non solo la scelta di un rito che esclude la pubblicita', ma anche la possibilita' per l'imputato di usufruire della rilevante riduzione di pena per effeto dell'applicazione della cd. attenuante processuale. Orbene, l'esercizio di un siffatto poterre del p.m. si traduce in: a) una possibile disparita' di trattamento tra imputati dello stesso reato, i quali, a parita' di condizioni, possono o meno beneficiare della riduzione di pena a seconda che alla loro richiesta abbia o meno prestato il proprio consenso il p.m.; b) una limitazione del potere decisorio del giudice sia sulle modalita' di svolgimento del processo sia sull'entita' della pena; c) una conseguente limitazione della difesa alla quale, in mancanza di un provvedimento del giudice, viene sottratta la facolta' di far valere le proprie ragioni con le garanzie proprie della giurisdizione (contraddittorio, impugnazioni, ecc.). Si aggiunga che il rito abbreviato comporta un processo privo della garanzia della pubblicita' che, come ha affermato la Corte costituzionale (sentenza n. 50 del 9 febbraio 1989), "e' implicita nei principi costituzionali che disciplinano l'esercizio della giurisdizione". Le suesposte argomentazioni evidenziano che il rito abbreviato, come disciplinato dall'art. 438 del c.p.p. 1988, e' in contrasto con i principi stabiliti dagli artt. 3, 24, secondo comma, 101, 102, primo comma, e 111 della Costituzione. B) La questione di leggitimita' costituzionale sollevata dai difensori appare rilevante ai fini del decidere in quanto il mancato consenso del p.m. impedisce agli imputati di far valere la propria richiesta di rito abbreviato con le garanzie giurisdizionali e di beneficiare dell'attenuante processuale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara non manifestamente infondata la questione di leggittimita' costituzionale cosi' come sopra proposta; Ordina la sospensione del procedimento a carico degli imputati Sergio Masini, Sandro Romanini e Sabrina Descrovi; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte ccostituzionale e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Ferrara, addi' 9 gennaio 1990 Il presidente: BORDON 90C0354