N. 149 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 gennaio 1990

                                 N. 149
    Ordinanza emessa il 9 gennaio 1990 dal tribunale di Ferrara nel
         procedimento penale a carico di Masini Sergio ed altri
 Processo   penale  -  Nuovo  codice  -  Rito  abbreviato  -  Dissenso
 immotivato e vincolante del p.m.  -  Insindacabilita'  da  parte  del
 giudice - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art.  442,
 secondo comma, del  c.p.p.  1988  -  Disparita'  di  trattamento  tra
 imputati  secondo la determinazione del p.m. - Limitazione del potere
 di decisione del giudice sia in merito al rito che alla misura  della
 pena  - Conseguente compromissione del diritto di difesa - Violazione
 del principio di pubblicita' nell'esercizio della giurisdizione.
 (C.P.P. 1988, art. 438).
 (Cost., artt. 3, 24, 101, 102 e 111).
(GU n.14 del 4-4-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento penale
 contro Masini Sergio ed altri;
    Viste  le  richieste  degli  imputati  Sandro  Romanini  e Sabrina
 Descrovi di definizione del processo allo stato degli atti,  a  norma
 degli artt. 247 delle disp. att. e 442 del c.p.p. 1988;
    Visto  il  mancato  consenso  del  p.m. a tale richiesta, la quale
 pertanto non puo' essere accolta;
    Viste  le  eccezioni  di illegittimita' costituzionale - sollevate
 dai difensori degli imputati - dell'art. 438 del c.p.p.  nella  parte
 in cui attribuisce efficacia vincolante al mancato consenso del p.m.;
                             O S S E R V A
     A) Le eccezioni non appaiono manifestamente infondate.
    L'art.   438  del  c.p.p.  1988  attribuisce  al  p.m.  il  potere
 discrezionale di dare o meno il proprio consenso  alla  richiesta  di
 rito  abbreviato,  senza  motivazione  alcuna e senza possibilita' di
 controllo da parte del giudice.
    Al  suo  potere  discrezionale viene lasciata, quindi, non solo la
 scelta  di  un  rito  che  esclude  la  pubblicita',  ma   anche   la
 possibilita' per l'imputato di usufruire della rilevante riduzione di
 pena per effeto dell'applicazione della cd. attenuante processuale.
    Orbene, l'esercizio di un siffatto poterre del p.m. si traduce in:
       a)  una  possibile disparita' di trattamento tra imputati dello
 stesso reato, i quali,  a  parita'  di  condizioni,  possono  o  meno
 beneficiare della riduzione di pena a seconda che alla loro richiesta
 abbia o meno prestato il proprio consenso il p.m.;
       b)  una  limitazione del potere decisorio del giudice sia sulle
 modalita' di svolgimento del processo sia sull'entita' della pena;
       c)  una  conseguente  limitazione  della  difesa alla quale, in
 mancanza di un provvedimento del giudice, viene sottratta la facolta'
 di  far  valere  le  proprie  ragioni  con  le garanzie proprie della
 giurisdizione (contraddittorio, impugnazioni, ecc.).
    Si  aggiunga  che  il  rito  abbreviato comporta un processo privo
 della garanzia della pubblicita' che,  come  ha  affermato  la  Corte
 costituzionale  (sentenza  n.  50 del 9 febbraio 1989), "e' implicita
 nei  principi  costituzionali  che  disciplinano  l'esercizio   della
 giurisdizione".
    Le  suesposte  argomentazioni  evidenziano che il rito abbreviato,
 come disciplinato dall'art. 438 del c.p.p. 1988, e' in contrasto  con
 i  principi  stabiliti  dagli  artt.  3, 24, secondo comma, 101, 102,
 primo comma, e 111 della Costituzione.
     B)  La  questione  di  leggitimita'  costituzionale sollevata dai
 difensori appare rilevante ai fini del decidere in quanto il  mancato
 consenso  del  p.m.  impedisce agli imputati di far valere la propria
 richiesta di rito abbreviato con le  garanzie  giurisdizionali  e  di
 beneficiare dell'attenuante processuale.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara    non   manifestamente   infondata   la   questione   di
 leggittimita' costituzionale cosi' come sopra proposta;
    Ordina  la  sospensione  del  procedimento a carico degli imputati
 Sergio Masini, Sandro Romanini e Sabrina Descrovi;
    Dispone  la  trasmissione  degli atti alla Corte ccostituzionale e
 che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del  Consiglio
 dei  Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
      Ferrara, addi' 9 gennaio 1990
                         Il presidente: BORDON

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