N. 165 SENTENZA 19 marzo - 4 aprile 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Commercianti - Denuncia di cessazione di attivita' - Effettuazione oltre il termine dei 30 giorni - Contribuzione - Persistenza dell'obbligo per l'intero anno solare in corso - Abrogazione della norma impugnata - Non fondatezza. (Legge 27 novembre 1960, n. 1397, art. 36, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.16 del 18-4-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA del giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 36, secondo comma della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attivita' commerciali), in relazione all'art. 4 della stessa legge, promosso con la ordinanza emessa il 27 giugno 1989 dal Pretore di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Betteri Rizia e l'INPS iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino. Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 27 giugno 1989, in un procedimento civile vertente tra Rizia Betteri e l'I.N.P.S., il Pretore di Grosseto ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attivita' commerciali), "nella parte in cui dispone che in caso di denuncia di cessazione dell'attivita' commerciale effettuata oltre il termine (di 30 gg. dall'evento) di cui all'art. 4 e in caso di accertamento di ufficio devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti l'anno solare in corso", in riferimento all'art. 3 Cost. Secondo il giudice a quo, la norma denunciata (implicante la persistenza di un obbligo contributivo anche in assenza del requisito principale richiesto per l'assicurazione) contrasterebbe, infatti, con il principio di eguaglianza, "per il fatto che piu' commercianti, che abbiano tutti cessato la loro attivita', possono venire a trovarsi in posizioni ingiustamente differenziate di fronte all'INPS, permanendo, a carico di quelli che abbiano omesso di richiedere la cancellazione dall'elenco, l'obbligo contributivo nella misura prevista per i commercianti (senza che tali siano piu'), anziche' il diverso obbligo previsto per coloro che svolgono altre attivita' o siano pensionati o appartengono a categorie a suo tempo non mutuate". E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione. Premesso che la ratio dell'obbligo di denunzia (ex citato art. 4 l. n.1397 del 1960) "risiede nel fatto di mettere l'ente in grado di effettuare un tempestivo accertamento sull'effettiva cessazione dell'attivita' commerciale", l'Avvocatura ravvisa che non sia irrazionale ne' in contrasto con il principio di eguaglianza la norma denunciata la' dove, a presidio appunto dell'osservanza di detto obbligo, sanziona l'inadempimento con la protrazione dell'obbligazione pecuniaria entro i limiti indicati. Considerato in diritto 1. - La questione attiene alla norma di cui all'art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n.1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attivita' commerciali), la quale stabilisce, in caso di tardiva denuncia di cessazione dell'attivita' commerciale, la riscossione anche dei "contributi afferenti all'anno solare in corso". In base all'art. 4, secondo comma, della legge, l'esercente attivita' commerciali e' infatti tenuto a denunciare entro il termine di trenta giorni (dalla data in cui l'evento si e' verificato) la cessazione dell'attivita'. Resta chiarita, sempre dall'art. 36 cit., primo comma, la ratio della impugnata disposizione: la sollecitazione all'adempimento dell'obbligo di denuncia ai fini conseguenti di una tempestiva formazione dei ruoli, dovendo questi infatti, secondo la procedura ivi contemplata, essere approvati annualmente entro il 15 dicembre, sulla base di elenchi nominativi degli esercenti, per la riscossione dei contributi dovuti per l'anno solare successivo. 2. - Senonche', con l'istituzione del servizio sanitario nazionale si e' innovato (oltre che in ordine ai criteri di determinazione del contributo) anche, per cio' che qui specificamente interessa, sotto l'aspetto delle procedure di riscossione ora demandate all'INPS. E' venuto meno, infatti, il ricordato sistema di riscossione a mezzo ruoli, non solo sostituito dal versamento a mezzo di bollettini di conto corrente postale gia' predisposti dall'INPS, ma - quel che piu' conta - mediante la determinazione di scadenze ravvicinate per l'assolvimento dell'obbligo contributivo (trimestrali ovvero in unica soluzione entro il 31 luglio: art. 12 della legge 23 aprile 1981, n.155). Sicche' il versamento dei contributi afferisce - e cio' con decorrenza fin dal 1 gennaio 1981 - all'anno stesso nel quale esso e' eseguito rendendo cosi' tempestivi (nell'anno cioe' di riferimento) gli adempimenti di versamento da un lato e gli accertamenti relativi dall'altro. Il che ha comportato ovviamente, con l'adozione di meccanismi di riscossione compiutamente nuovi nella regolazione della materia, l'abrogazione (e a far tempo dal 1 gennaio 1981) della norma impugnata, resa ormai del tutto incompatibile, come anche la Corte di Cassazione ha assai di recente considerato, con le nuove disposizioni qui sopra descritte. La questione di legittimita' costituzionale si appalesa, pertanto, infondata per i motivi e nei termini sovraricordati.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attivita' commerciali), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Grosseto con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990. Il direttore di cancelleria: MINELLI 90C0378