N. 170 ORDINANZA 19 marzo - 4 aprile 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - INADEL - Erogazione in forma indiretta dell'indennita' premio di servizio - Prole maggiorenne Requisiti di inabilita' permanente, nullatenenza e convivenza a carico - Medesima questione gia' dichiarata manifestamente infondata (sentenza n. 221/1984; ordinanze nn. 294/1983 e 20/1987) - Richiamo alla sentenza n. 821/1988 - Manifesta infondatezza). (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3, secondo comma, lett. b). (Cost., art. 3).(GU n.16 del 18-4-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 23 agosto 1988 dal Pretore di Genova nel provvedimento civile vertente tra Poggi Carlo e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 497 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie, dell'anno 1989; Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.D.E.L.; Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Genova, in un giudizio promosso nei confronti dell'I.N.A.D.E.L. dal figlio maggiorenne superstite di un dipendente comunale deceduto in attivita' di servizio il 28 marzo 1982, avente ad oggetto la corresponsione dell'indennita' premio di servizio, con ordinanza in data 23 agosto 1988, pervenuta alla Corte il 6 ottobre 1989 (R.O. n. 497 del 1989), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui, ai fini dell'erogazione in forma indiretta dell'indennita' premio di servizio per la prole maggiorenne, richiede i requisiti della permanente inabilita' a lavoro proficuo, della nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto alla data del suo decesso; che, secondo il giudice remittente risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione in quanto si verificherebbe una duplice disparita' di trattamento: sia rispetto ai collaterali, cui spetta la suddetta indennita', senza condizioni, a seguito della sentenza n. 821 del 1988 della Corte costituzionale; sia rispetto ai superstiti dei dipendenti statali, ai quali l'E.N.P.A.S. eroga, senza limitazioni, l'indennita' di buonuscita, analoga, nella struttura e nelle finalita', a quella in discussione; che l'I.N.A.D.E.L., costituitosi in questo giudizio, ha dedotto che la disciplina dell'indennita' premio di servizio debba ritenersi equiparata a quella dell'indennita' di buonuscita solo per effetto delle "radicali modifiche" introdotte con le leggi n. 440 del 1987 e n. 153 del 1988; ma che, in base all'art. 22 della citata legge n. 440 del 1987, tale equiparazione decorre "dal 3 maggio 1982" e quindi non puo' spiegare effetti nella specie in quanto il decesso dell'iscritto e' anteriore a tale data. Considerato che questa Corte ha gia' dichiarato manifestamente infondata la stessa questione ora riproposta (sentenza n. 221 del 1984; ordinanze n. 294 del 1983 e 20 del 1987) per mancanza di omogeneita' tra la identita' in esame e quella di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. agli statali; che, secondo quanto gia' rilevato con sentenza n. 821 del 1988, detta omogeneita' e' stata realizzata con l'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, i cui effetti, secondo l'art. 6 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153, decorrono dal 3 maggio 1982; che quest'ultima disposizione non e' stata impugnata; che in tale situazione permane la gia' rilevata disomogeneita' tra i due trattamenti di fine rapporto posti a raffronto dal giudice remittente; che, quindi, la questione sollevata va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), in riferimento alla sentenza n. 821 del 1988 ed all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0383