N. 172 ORDINANZA 19 marzo - 4 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati in genere - Emissione di assegni a vuoto - Circostanze
 aggravanti - Indefinizione - Rimessione alla discrezionalita' del
 giudice - Medesima questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n.
 169/1985) e manifestamente infondata (ordinanze nn.   461/1987,
 1100/1988 e 434/1989) - Manifesta infondatezza.
 
 (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 16; legge 24 novembre 1981, n.
 689, art. 139).
 
 (Cost., art. 25, secondo comma).
(GU n.16 del 18-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                ODINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 116 del regio
 decreto  21  dicembre  1933,  n.  1736   (Disposizioni   sull'assegno
 bancario,   sull'assegno   circolare  e  su  alcuni  titoli  speciali
 dell'Istituto di emissione, del  Banco  di  Napoli  e  del  Banco  di
 Sicilia)  e  dell'art.  139  della  legge  24  novembre  1981, n. 689
 (Modifiche al sistema penale) promossi con quattro  ordinanze  emesse
 il 18 novembre 1988 ed il 9 dicembre 1988 (nn. tre ordd.) dal Pretore
 di Cosenza, iscritte  ai  nn.  622,  623,  624  e  625  del  registro
 ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 50, prima serie speciale dell'anno 1989;
    Visti  gli  atti  d'intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il Pretore di
 Cosenza ha sollevato, in  riferimento  all'art.  25,  secondo  comma,
 Cost.,  questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 116 del
 regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e 139 della legge 24 novembre
 1981, n. 689, nella parte in cui prevedono circostanze aggravanti dei
 delitti tipizzati dal predetto art. 116 del regio decreto n. 1736 del
 1933, lasciandole indefinite e rimettendole alla discrezionalita' del
 giudice;
      che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della
 questione;
    Considerato   che,   in  ragione  dell'identita'  delle  questioni
 sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
      che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale prospettata
 dalle ordinanze di rimessione e' stata dichiarata, da  questa  Corte,
 non  fondata  con  sentenza  n.  169  del 1985 nonche' manifestamente
 infondata, con ordinanze nn. 461 del 1987, 1100 del 1988  e  434  del
 1989;
      che  il  Pretore  di  Cosenza non svolge argomentazioni nuove od
 idonee ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
      che,   pertanto,   la   sollevata   questione   di  legittimita'
 costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale degli artt.  116  del  regio
 decreto   21   dicembre  1933,  n.  1736  (Disposizioni  sull'assegno
 bancario,  sull'assegno  circolare  e  su  alcuni   titoli   speciali
 dell'Istituto  di  emissione,  del  Banco  di  Napoli  e del Banco di
 Sicilia) e 139 della legge 24 novembre 1981,  n.  689  (Modifiche  al
 sistema penale) sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma,
 Cost., dal Pretore di Cosenza, con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0385