N. 172 ORDINANZA 19 marzo - 4 aprile 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati in genere - Emissione di assegni a vuoto - Circostanze aggravanti - Indefinizione - Rimessione alla discrezionalita' del giudice - Medesima questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n. 169/1985) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 461/1987, 1100/1988 e 434/1989) - Manifesta infondatezza. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 16; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 139). (Cost., art. 25, secondo comma).(GU n.16 del 18-4-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ODINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia) e dell'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promossi con quattro ordinanze emesse il 18 novembre 1988 ed il 9 dicembre 1988 (nn. tre ordd.) dal Pretore di Cosenza, iscritte ai nn. 622, 623, 624 e 625 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale dell'anno 1989; Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il Pretore di Cosenza ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale degli artt. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevedono circostanze aggravanti dei delitti tipizzati dal predetto art. 116 del regio decreto n. 1736 del 1933, lasciandole indefinite e rimettendole alla discrezionalita' del giudice; che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione; Considerato che, in ragione dell'identita' delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti; che la questione di legittimita' costituzionale prospettata dalle ordinanze di rimessione e' stata dichiarata, da questa Corte, non fondata con sentenza n. 169 del 1985 nonche' manifestamente infondata, con ordinanze nn. 461 del 1987, 1100 del 1988 e 434 del 1989; che il Pretore di Cosenza non svolge argomentazioni nuove od idonee ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza; che, pertanto, la sollevata questione di legittimita' costituzionale va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia) e 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., dal Pretore di Cosenza, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0385