N. 173 ORDINANZA 19 marzo - 4 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Procedimento penale - Rito abbreviato - Dissenso immotivato del P.M.
 - Sindacato da parte del giudice - Norma non direttamente applicabile
 nel giudizio   a quo - Autonomia della disciplina transitoria
 rispetto alla disciplina codicistica (cfr. sentenza n. 66/1990) -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P. 1988, art. 438).
 
 (Cost., artt. 24, secondo comma, e 101, seconda parte).
(GU n.16 del 18-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 438 del codice
 di procedura penale del 1988, promosso  con  ordinanza  emessa  il  5
 dicembre  1989 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico
 di Crispino Enrico, iscritta al n. 13 del registro ordinanze  1990  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 4, prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  marzo 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Tribunale di Roma, con ordinanza del 5 dicembre
 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24,  secondo  comma,  e
 101,  seconda  parte,  della  Costituzione, questione di legittimita'
 dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988,  "nella  parte
 in  cui  non  e'  preveduto  l'obbligo  della motivazione, in caso di
 dissenso del P.M., con conseguente potere di sindacato, della stessa,
 da parte del giudice";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  l'ordinanza e' stata emessa prima del compimento
 delle formalita' di apertura del dibattimento di primo grado relativo
 ad  un  procedimento gia' in corso alla data di entrata in vigore del
 nuovo codice di procedura penale;
      che, per quanto riguarda i procedimenti in corso a tale data, la
 possibilita' di far luogo  a  giudizio  abbreviato  e'  appositamente
 disciplinata  dall'art.  247  del testo delle norme di attuazione, di
 coordinamento e transitorie del codice di procedura penale  del  1988
 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
      e che, quindi, la norma denunciata non potrebbe ricevere diretta
 applicazione nel giudizio a quo, data  l'autonomia  della  disciplina
 transitoria  in  materia  rispetto  alla disciplina codicistica (cfr.
 sentenza n. 66 del 1990).
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 438  del  codice  di  procedura
 penale  del  1988,  sollevata,  in riferimento agli artt. 24, secondo
 comma, e 101, seconda parte, della  Costituzione,  dal  Tribunale  di
 Roma con ordinanza del 5 dicembre 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0386