N. 174 ORDINANZA 19 marzo - 4 aprile 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento penale - Rito abbreviato - Dissenso immotivato ed incensurabile del P.M. - Inapplicabilita' della pena ex art. 442 del c.p.p. - Norma non direttamente applicabile nel giudizio a quo - Autonomia della disciplina transitoria rispetto alla disciplina codicistica (cfr. sentenza n. 66/1990) - Richiamo alla declaratoria d'illegittimita' costituzionale quanto all'art. 247, primo, secondo e terzo comma - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P. 1988, artt. 438 e 442; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247, primo, secondo e terzo comma). (Cost., artt. 3, 24, 25 e 101).(GU n.16 del 18-4-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), e degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1989 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Nwachuku Obioha Okechuchu ed altri, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 30 ottobre 1989, emessa prima dell'apertura del dibattimento con rito direttissimo nel processo a carico di Nwachuku Obioha Okechuchu, Agu Maxwell Amobi e D'Angelo Vittoria, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 247, primo, secondo e terzo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, 438 e 442 del codice di procedura penale del 1988, "in quanto il preclusivo ed incensurabile dissenso formulato dal P.M. non consente l'applicazione della pena ex art. 442 c.p.p., nonostante lo "stato degli atti", eventualmente integrati ex art. 452, comma 2, c.p.p., consentirebbe un giudizio in ordine alla colpevolezza degli imputati"; Considerato, quanto alla denuncia della disciplina codicistica, che l'ordinanza e' stata pronunciata prima delle formalita' di apertura del dibattimento di primo grado relativo ad un procedimento gia' in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (v., per tali procedimenti, art. 242, primo comma, del decreto legislativo n. 271 del 1989); che, per quanto riguarda i "procedimenti in corso" a tale data la possibilita' di far luogo al giudizio abbreviato e' appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); e che, quindi, le norme denunciate non potrebbero ricevere diretta applicazione nel giudizio a quo, data l'autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica (v. sentenza n. 66 del 1990); Considerato, quanto alla denuncia della disciplina transitoria, che questa Corte, con sentenza n. 66 del 1990, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) proprio "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988"; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 30 ottobre 1989; 2) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 66 del 1990, "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988", questione sollevata dal Tribunale di Roma con ordinanza del 30 ottobre 1989. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0387