N. 175 ORDINANZA 19 marzo - 4 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Elezioni - Ineleggibilita' a consigliere comunale dei medici
 convenzionati con le uu.ss.ll. - Mancata previsione - Questione gia'
 dichiarata non fondata (sentenza n. 510/1989) - Manifesta
 infondatezza.
 
 (Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, n. 9).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.16 del 18-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Enzo MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 9, della
 legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di  ineleggibilita'  e
 incompatibilita'  alle cariche di Consigliere regionale, provinciale,
 comunale e circoscrizionale e in materia  di  incompatibilita'  degli
 addetti  al  servizio  sanitario  regionale),  promosso con ordinanza
 emessa il 2 ottobre 1989 dal  Tribunale  di  Lecce  nel  procedimento
 civile vertente tra Ruschini Romeo ed altri e Pepe Luigi, iscritta al
 n. 676 del  registro  ordinanze  1989  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  2,  prima serie speciale, dell'anno
 1990;
    Visto  l'atto  di  costituzione  di  Pepe  Luigi nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  marzo 1990 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Lecce, con ordinanza emessa il 2
 ottobre 1989, ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale,
 in  riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2 n. 9 della
 legge 23  aprile  1981  n.  154,  nella  parte  in  cui  non  prevede
 l'ineleggibilita' a consigliere comunale dei medici convenzionati con
 le Unita' Sanitarie Locali;
      che  l'indicato  Tribunale, riportandosi alla identica questione
 gia' da esso sollevata con due ordinanze 12 dicembre 1988  (R.O.  nn.
 244  e 245/89), dubita della legittimita' costituzionale della norma,
 che, non prevedendo  la  ineleggibilita'  dei  medici  convenzionati,
 introdurrebbe  un ingiustificato trattamento preferenziale per questi
 ultimi nei confronti dei legali rappresentanti e dei dirigenti  delle
 strutture  convenzionate,  per  i  quali invece la ineleggibilita' e'
 prevista;
    Considerato   che  con  sentenza  n.  510,  relativa  alle  citate
 ordinanze di rimessione nn.244 e 245 del 1989, la questione  e'  gia'
 stata dichiarata non fondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9  delle  Norme  integrative  per  i  giudizi  dinanzi  alla  Corte
 Costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 2 n. 9 della legge 23  aprile  1981  n.  154
 (Norme  in materia di ineleggibilita' e incompatibilita' alle cariche
 di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale  e
 in  materia  di  incompatibilita' degli addetti al servizio sanitario
 regionale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della  Costituzione,
 dal  Tribunale di Lecce, con ordinanza 2 ottobre 1989, iscritta al n.
 676 del registro ordinanze 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0388