N. 175 ORDINANZA 19 marzo - 4 aprile 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Elezioni - Ineleggibilita' a consigliere comunale dei medici convenzionati con le uu.ss.ll. - Mancata previsione - Questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n. 510/1989) - Manifesta infondatezza. (Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, n. 9). (Cost., art. 3).(GU n.16 del 18-4-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 9, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' e incompatibilita' alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al servizio sanitario regionale), promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1989 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Ruschini Romeo ed altri e Pepe Luigi, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di costituzione di Pepe Luigi nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Tribunale di Lecce, con ordinanza emessa il 2 ottobre 1989, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2 n. 9 della legge 23 aprile 1981 n. 154, nella parte in cui non prevede l'ineleggibilita' a consigliere comunale dei medici convenzionati con le Unita' Sanitarie Locali; che l'indicato Tribunale, riportandosi alla identica questione gia' da esso sollevata con due ordinanze 12 dicembre 1988 (R.O. nn. 244 e 245/89), dubita della legittimita' costituzionale della norma, che, non prevedendo la ineleggibilita' dei medici convenzionati, introdurrebbe un ingiustificato trattamento preferenziale per questi ultimi nei confronti dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle strutture convenzionate, per i quali invece la ineleggibilita' e' prevista; Considerato che con sentenza n. 510, relativa alle citate ordinanze di rimessione nn.244 e 245 del 1989, la questione e' gia' stata dichiarata non fondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 n. 9 della legge 23 aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' e incompatibilita' alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al servizio sanitario regionale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, con ordinanza 2 ottobre 1989, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1989. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0388